La Cassazione si pronuncia ancora sulla confisca per equivalente

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi di una persona giuridica per reati tributari non è applicabile quando sia possibile il sequestro di beni direttamente connessi all’illecito.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza numero 41842/15, depositata il 19 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Rieti condannava per il reato di cui all’articolo 10 bis d. lgs. numero 74/2000 omesso versamento di ritenute certificate l’imputata ed, applicando la pena concordata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. applicazione della pena su richiesta , disponeva la confisca di una somma di denaro equivalente all’imposta evasa. La condannata ricorreva per cassazione, lamentando violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’applicazione della confisca. Prioritaria l’individuazione del profitto del reato presso la persona giuridica. La Suprema Corte ha sottolineato che la confisca per equivalente è stata disposta ai sensi dell’articolo 322 ter c.p., come richiamato espressamente dall’articolo 1, comma 143, L. numero 244/2007 proprio in relazione al d. lgs. 74/2000 la corte di legittimità ha ribadito l’orientamento consolidato per cui la confisca per equivalente può essere disposta in caso di applicazione dell’articolo 444 c.p.p., anche quando non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti. Gli Ermellini hanno evidenziato, inoltre, che il giudice di merito deve individuare il profitto del reato, rapportandolo al risparmio di spesa cagionato dall’evasione dell’imposta devono essere valutati, quindi, anche gli ulteriori vantaggi riconducibili a sanzioni e somme eventualmente dovute. E’ compito del giudice, secondo la corte di legittimità, rapportare il valore dei beni all’entità del profitto, dal momento che la confisca non può superare quest’ultimo. In ottemperanza ad un recente orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha rilevato che deve essere prioritariamente individuato il profitto del reato o dei beni ad esso riconducibili presso la persona giuridica, ovvero il legale rappresentante o altro soggetto non estraneo al reato, per procedere ai sensi dell’articolo 322 ter c.p. alla confisca diretta qualora non sia possibile rinvenire in tal modo il profitto dell’illecito, dovrà essere disposta la confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica. La Cassazione, constatando la mancata osservanza di quanto sopra esposto da parte del giudice di merito, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposizione della confisca.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 ottobre - 19 ottobre 2015, numero 41842 Presidente Squassoni – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1.Con Sentenza dei 28/01/2014 il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, applicava a S.C., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta dei rito, la pena concordata ex art.444 cod.proc.penumero di mesi 2 e giorni 20 di reclusione sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 di multa, da pagarsi in dieci rate di euro 2.000,00 ciascuna per il reato di cui all'art.10 bis D.L.vo numero 74/2000 ordinava, altresì, la confisca di somma equivalente all'imposta evasa pari ad euro 78.688,11. 2.Ricorre per cassazione S.C., a mezzo dei difensore, denunciando la violazione di legge e la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della confisca ex art.1 comma 143 L.244/2007 e 122 ter cod.penumero Per la configurabilità dei reato di cui all'art.10 bis D.L.vo 74/2000 e, quindi, per l'esatto accertamento dell'imposta evasa, è necessario provare l'esistenza delle certificazioni rilasciate ai sostituiti e non solo il mancato versamento delle ritenute indicate nei mod.770. II profitto del reato è stato quantificato sulla base di quanto dichiarato nel mod.770, senza che fosse provato il rilascio delle certificazioni. Arbitrariamente è stata, pertanto, disposta la confisca per equivalente, che, per sua natura, non può superare il profitto del reato. Considerato in diritto 1.II ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2.A seguito della modifica deil'art.445 cod proc penumero con l'art.1 comma lett.a L.12.6.2003 numero 134 è stata prevista la confisca in tutte le ipotesi di cui all'art.240 c.p. e quindi sia in caso di confisca obbligatoria che di confisca facoltativa. La confisca è obbligatoria quando sia prevista come tale da una particolare disposizione di legge oppure nelle ipotesi di cui all'art.240 cpv. cod.penumero 2.1. II reato per il quale è stata applicata la pena ex art.444 cod.proc.penumero nei confronti della ricorrente è quello di cui all'art.10 bis D.L.vo 74/2000 e la confisca per equivalente è stata disposta ai sensi dell'art.322 ter cod.penumero , richiamato espressamente dall'art.1 comma 143 L.244/2007 con riferimento ai reati di cui al D.L.vo 74/2000. L'art.322 ter cod.penumero , introdotto con la L.29.9.2000 numero 300, prevede, invero, che in caso di condanna o di applicazione pena ex art.444 cod.proc.penumero per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p. il giudice determini le somme di denaro o individui i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti li profitto o il prezzo del reato e, nel caso non sia possibile, ordini la confisca dei valore corrispondente al profitto o al prezzo di tali reati. Come ha costantemente ribadito questa Corte, la confisca per equivalente va, quindi, obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione pena ex art.444 cod.proc.penumero , pur laddove non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti cfr. Cass. sez. 3 numero 44445 del 09/1072013 sez. 3 numero 31742 dei 28/0372013 . 2.2. Pur trattandosi di confisca obbligatoria, è necessario, però, che il Giudice individui il profitto dei reato, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va rapportato al risparmio di spesa derivante dall'evasione di imposta, comprensivo anche degli ulteriori vantaggi riflessi riconducibili alle sanzioni ed alle altre somme eventualmente dovute cfr. Cass.penumero sez. 3 numero 11836 dei 4.7.2012 conf. Cass. Penumero Sez. 5, numero 1843 del 10/11/2011 . La confisca non può, in ogni caso, superare il profitto dei reato inteso nel senso sopra indicato sicchè il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità dei profitto medesimo cfr. Cass.penumero sez. 3 numero 1893 del 12/10/2011 sez. 3 numero 31742 dei 28/03/2013 . 2.3. E' necessario, inoltre, nel caso in cui imputato sia il rappresentante legale di una società come nel caso di specie , accertare se il profitto dei reato possa essere rinvenuto presso la società medesima. Con la sentenza delle Sezioni Unite numero 10561/2014, sono stati enunciati i seguenti principi E' consentito nei confronti di una persona giuridica li sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto o beni direttamente riconducibili al profitto sia nella disponibilità di tale persona giuridica . Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio . Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona compresa quella giuridica non estranea al reato . La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato . 2.3.1. Va quindi, innanzitutto, ricercato il profitto dei reato per procedere, così come imposto dall'art.322 ter cod.penumero , al sequestro dello stesso ai fini della confisca diretta che sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica per ripristinare l'ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazìone per l'ente, ad obiettivo vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante - cfr. Sez. Unumero numero 10561/2104 cit , oppure, in mancanza, presso gli organi della persona giuridica stessa. Soltanto ove non sia possibile rinvenire il profitto del reato o dei beni riconducibili ad esso presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati da loro commessi e della stessa persona giuridica quando questa costituisca uno schermo fittizio. 2.4. Il Tribunale, senza alcuna motivazione, ha disposto la confisca per equivalente di una somma che si assume pari all'imposta evasa indicata nel capo di imputazione in euro 78.688,11 , limitandosi ad affermare che essa rientrasse nell'ambito applicativo degli artt.1, comma 143, della L.244/2007 e 3222 ter cod.pen, e quindi senza affrontare la problematica in precedenza evidenziata. 3.La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, limitatamente alla disposta confisca. L'annullamento della statuizione sulla confisca non travolge, infatti, l'intera sentenza, in quanto la misura ablativa si configura come autonoma e deve essere obbligatoriamente disposta anche indipendentemente dall'accordo, che vincola il giudice soltanto in relazione ad elementi nella disponibilità delle parti cfr. Cass.penumero sez. 2 numero 19945 dei 19/04/2012 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Rieti.