Per spese straordinarie si intendono quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Perciò, la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può essere in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio ai figli.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11894, depositata il 9 giugno 2015. Il caso. In una causa di separazione personale, la Corte d’appello de L’Aquila disponeva l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore e provvedeva sul contributo di mantenimento, a carico del padre, del figlio, determinato in 750 euro mensili onnicomprensivi. La madre ricorreva in Cassazione, lamentando l’indebita inclusione delle spese straordinarie nell’importo dell’assegno posto a carico del padre e determinato in misura fissa. È rischioso includere le spese straordinarie. La Corte di Cassazione ricorda che per spese straordinarie si devono intendere quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Perciò, la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può essere in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio ai figli, che potrebbero essere privati di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. Come quantificare l’imprevedibile? Di conseguenza, «pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico», si deve ritenere che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile ed imprevedibile appare in contrasto con il principio logico secondo cui solo ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato. In più, una soluzione del genere introdurrebbe, nell’individuazione del contributo in favore dei figli, «una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia». Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 maggio – 9 giugno 2015, numero 11894 Presidente Forte – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo La Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza 3 aprile 2012, ha giudicato sul gravame proposto da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che, nella causa di separazione personale dal coniuge G.X. , aveva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio L. nato nel e collocato presso la madre , aveva provveduto sul diritto di visita del padre e sul contributo di mantenimento del figlio determinato in Euro 750,000 mensili onnicomprensivi a carico del G. così aumentato quello fissato originariamente in Euro 400,00 . La Corte ha riformato la sentenza impugnata limitatamente alle modalità di frequentazione del figlio da parte del G. stabilendo che egli trascorra i giorni di Pasqua, Natale e il compleanno con il padre e la madre a giorni alterni e ha confermato l'assegno per il figlio nella misura fissata dal primo giudice. Avverso questa sentenza C.A. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi la controparte non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Nel primo motivo la ricorrente deduce vizio di extrapetizione e motivazionale con riguardo alla regolamentazione delle modalità di visita del figlio da parte del padre nelle festività e nel giorno del suo compleanno. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una statuizione, concernente la disciplina del regime di visita del figlio da parte del genitore non convivente, in regime di affidamento condiviso, non sindacabile da questa Corte perché inidonea ad acquisire efficacia definitiva essa infatti non risolve alcun contrasto fra contrapposti diritti soggettivi ma, mirando a tutelare in via provvisoria l'interesse del minore, può essere sempre revocata e modificata dal giudice di merito. Nel secondo e terzo motivo, formulato per violazione di legge articolo 147, 155, 156 c.c. , omessa pronuncia sulle richieste istruttorie e vizi motivazionali, si lamenta la insufficiente quantificazione del contributo di mantenimento a carico del padre, in misura non adeguata alle sue elevate capacità economiche e al suo alto tenore di vita, contrariamente alla modesta capacità contributiva della madre, con conseguente violazione del diritto del bambino di godere dello stesso tenore di vita vissuto nella famiglia di origine e si lamenta, altresì, l'indebita inclusione delle spese straordinarie nell'importo dell'assegno stabilito in misura fissa i motivi in esame sono infondati nella parte in cui invocano una revisione del giudizio di fatto, riservato ai giudici di merito, in ordine alla determinazione dell'assegno per il figlio. La sentenza impugnata ha tenuto conto dell'elevato tenore di vita della famiglia durante la convivenza, del maggiore impegno della madre nella cura del figlio, del maggior tempo di permanenza con lei e della disparità economica tra le parti G.X. ha un ingente patrimonio immobiliare in , ha ricavato i proventi dalla vendita di un immobile ed è titolare di quote societarie e redditi da lavoro, mentre la C. , pur essendo avvocato, ha redditi molto bassi , ma ha anche evidenziato che gli acquisiti dati formali non rispecchino fedelmente gli effettivi profitti delle parti . È una motivazione adeguata e coerente con il principio secondo cui il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c. e confermato, da ultimo, dall'articolo 337 ter, quarto comma, c.c. inserito dall'articolo 55 del d.lgs. 28 dicembre 2013 numero 154 , obbliga ciascun coniuge a far fronte alle molteplici esigenze dei figli, di tipo personale e sociale, in misura proporzionale al proprio reddito e a quello dell'altro genitore, considerando il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascuno di essi. I motivi sono invece fondati nella parte in cui censurano l'inclusione delle spese straordinarie nell'importo dell'assegno posto a carico del padre e determinato in misura onnicomprensiva. Questa Corte ha avuto occasione di precisare che devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia v. Cass. numero 9372/2012 . In questi termini il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, che dovrà provvedere, secondo le indicazioni date, sul concorso di G.X. nelle spese straordinarie ulteriori rispetto alla misura dell'assegno periodico dovuto in favore del figlio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e, in accoglimento degli altri, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del grado. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.