Con una Nota diramata il 4 maggio scorso i tecnici di via XX settembre hanno passato in rassegna le misure per velocizzare il recupero dei crediti recate dal decreto legge numero 59/2016 cd. Decreto Banche , appena entrato in vigore.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una Nota diramata lo scorso 4 maggio, ha illustrato i vantaggi del d.l. numero 59/2016 «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione», contenente le misure per velocizzare il recupero dei crediti. Le misure sulle procedure di insolvenza e sulle procedure esecutive, che si aggiungono a quelle già varate l’estate scorsa, insieme all’istituto del cosiddetto patto marciano, chiariscono dal Ministero, contribuiranno a semplificare gli adempimenti e a snellire le procedure per il recupero dei crediti. Inoltre, il complesso degli interventi avrà ripercussioni positive sull’economia reale in quanto le banche, che rientrano più facilmente dei loro crediti, disporranno di spazi maggiori in bilancio per erogare prestiti alle imprese. Ecco i principali strumenti volti a snellire la procedura del recupero dei crediti. Il patto marciano. Il “patto marciano” prevede l’assegnazione stragiudiziale degli immobili dati a garanzia di un finanziamento ed è la novità più rilevante tra quelle del decreto legge. Essa prevede la possibilità che a fronte di un finanziamento le parti stipulino un contratto di cessione di un bene quale garanzia della restituzione. n caso di inadempimento del debitore, la banca entra in possesso del bene che non può coincidere con l’abitazione dell’imprenditore né di un suo congiunto con una procedura molto semplice, senza il passaggio per il sistema giudiziario. Al debitore spetta comunque la differenza tra il debito residuo e il valore del bene. Il valore del bene viene stimato da un perito indipendente, nominato dal giudice. Fasi Tempi Tempi in caso di contestazione della valutazione Notifica al debitore avvio proc. assegnazione e domanda al Tribunale di nomina del perito 60 gg 60 gg Nomina del perito da parte del Tribunale 60 gg 60 gg Valutazione del perito 90 gg 90 gg Eventuale contestazione del debitore sulla valutazione effettuata dal perito e conseguente decisione del giudice sul giusto prezzo - 20 gg + 30 gg Versamento del prezzo e appropriazione del bene da parte del creditore - - Totale 210 gg 260 gg Misure di modifica alla legge fallimentare e alle procedure concorsuali. Altre misure che introducono l’impiego di strumenti telematici nelle procedure concorsuali daranno un contributo alla velocizzazione delle stesse. Stesso obiettivo hanno le misure relative alle procedure esecutive, ed in particolare le nuove norme in tema di vendite forzate rafforzano la salvaguardia del valore dell’impresa e dei singoli beni, oltre ad arginare comportamenti opportunistici e con finalità meramente dilatorie. Altre misure a sostegno delle imprese. Altra importante misura è il pegno non possessorio, che consente all’imprenditore di accedere al credito costituendo un pegno su beni mobili senza esserne spossessato, ma continuando ad utilizzarli nell’attività di impresa. Fonte www.fiscopiu.it