La competenza territoriale del concessionario è legata al domicilio fiscale del contribuente, per cui il provvedimento di fermo emesso dall’agente di riscossione incompetente è nullo.
Quanto sopra emerge dalla sentenza numero 8049/2017 della Cassazione secondo cui ogni atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio territoriale competente e la competenza territoriale di Equitalia, come quella dell’ufficio finanziario, è individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. Domicilio fiscale. L’articolo 31 d.P.R. numero 600/1973, recante disposizioni sulle attribuzioni degli uffici finanziari, prevede al secondo comma che la competenza dell’ufficio è individuata con riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione. Tale concetto di domicilio può essere esteso anche al concessionario della riscossione. Si evidenzia che il domicilio fiscale corrisponde per le persone fisiche alla residenza anagrafica, per i soggetti diversi dalle persone fisiche alla sede legale e, in mancanza, alla sede amministrativa o in ultima analisi al Comune in cui vi è la sede secondaria o in cui si esercitata prevalentemente l’attività. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato dinanzi alla CTP l’iscrizione di fermo amministrativo della propria autovettura, eseguito per mancato pagamento di 4 cartelle esattoriali eccependo l’omessa notifica delle cartelle nonché l’incompetenza territoriale del concessionario. I giudici di merito di primo e secondo grado hanno accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del fermo per incompetenza territoriale del concessionario. Competenza territoriale dell’Agente della riscossione. La Corte ha rilevato preliminarmente che la riscossione dei tributi è stato oggetto di numerose modifiche normative con cui il legislatore ha ridisciplinato il servizio mediante una organizzazione articolata di Riscossione successivamente Equitalia Spa al fine di esercitare l’attività di riscossione mediante le ex società concessionarie. Tale riforma non ha determinato, tuttavia, la modifica della competenza territoriale degli uffici finanziari di cui al citato articolo 31, d.P.R. numero 600/1973. Secondo tale norma detta competenza spetta all’ufficio distrettuale in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Secondo il disposto dell’articolo 58, d.P.R. numero 600/73 il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, perdurando in caso contrario la competenza territoriale dell’Ufficio in cui lo stesso aveva il precedente domicilio. In tema di riscossione l’articolo 12, d.P.R.numero 602/1973 stabilisce che l’Ufficio accertatore forma ruoli per ogni ambito territoriale in cui i concessionari operano mentre il successivo articolo 24 dispone che l’Ufficio consegni il ruolo al concessionario dell’ambito territoriali cui esso si riferisce. Pertanto, nel caso in esame, secondo la Corte occorreva far riferimento al domicilio fiscale del contribuente per cui il provvedimento di fermo amministrativo, emesso da un concessionario di una provincia diversa Avellino da quella in cui era domiciliato il contribuente provincia di Caserta , è illegittimo in quanto emanato da un soggetto carente di competenza territoriale.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 dicembre 2016 – 29 marzo 2017, numero 8049 Presidente Chindemi – Relatore Fasano Fatti di causa A.B., con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, impugnava l'iscrizione del fermo amministrativo della propria autovettura, eseguito per mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali, assumendo l'omessa notifica delle cartelle presupposte, oltre l'incompetenza territoriale del Concessionario. La Commissione Tributaria Provinciale rilevava la regolarità della notifica delle cartelle, ma accoglieva il ricorso dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione del fermo per incompetenza territoriale del concessionario. Proponeva appello Equitalia Sud S.p.a. innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che veniva rigettato. Propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a., svolgendo quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata. - Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione degli articolo 57 del d.P.R. numero 602 del 1973 e 617 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3, numero 4, c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel non accogliere il gravame, posto che nella specie trattasi di opposizione agli atti esecutivi, non ammessa in materia tributaria, ai sensi dell'articolo 57, 1 comma, lett. b , del d.P.R. numero 602 del 1973. - Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 617 c.p.c. e dell'articolo 57, comma 2, d.P.R. numero 602 del 1973, in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., in quanto il giudice di secondo grado sarebbe incorso in errore, non ritenendo avere rilievo la tardività del ricorso introduttivo, il quale doveva essere proposto entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del fermo amministrativo, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. - Con il terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 19 del d.lgs. numero 546 del 1992, in relazione all'articolo 360, comma 3, c.p.c., in quanto, l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte avrebbe precluso la possibilità di fare valere il vizio inerente la competenza territoriale del concessionario, ai fini dell'illegittimità del fermo amministrativo. - Con il quarto motivo, si censura, in via gradata, la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 del d.l. numero 203 del 2005, convertito con legge numero 248 del 2005, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., posto che il giudice di appello non avrebbe fatto corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di affidamento del servizio di riscossione su tutto il territorio nazionale ad un'unica società Equitalia S.p.a. , con il conseguente venire meno, per implicita abrogazione, di una distinzione per ambiti territoriali dei soggetti concessionari e comunque tali da escludere vizi di competenza degli atti esecutivi, nei casi in cui la riscossione venga avviata da una direzione provinciale diversa da quella del luogo di residenza del contribuente. 2. In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida Cass. sez. L numero 17214 del 19.8. 2016, Cass. Sez. 6-1 numero 12002 del 28.5.2014, Cass. S.U. numero 9936 dell' 8.5.2014 , va esaminato il quarto motivo di ricorso, anche se proposto in via gradata. Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non si è fatta corretta applicazione delle disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio nazionale, che nella sostanza avrebbe abrogato la distinzione di competenza per ambiti territoriali. Il motivo non è fondato. La riscossione dei tributi è stata oggetto di riforma ad opera del d.l. numero 203 del 2005, convertito nella legge numero 248 del 2005, entrata in vigore il 3.10.2005. Prima delle modifiche apportate dal d.l. numero 203 cit., il servizio nazionale di riscossione era affidato ad un concessionario, mediante procedura ad evidenza pubblica. Successivamente, a decorrere dal 1.10.2006, l'articolo 3 del d.l. numero 203 del 2005 ha disposto l'eliminazione del previgente sistema di riscossione, attribuendo l'attività di riscossione all'Agenzia delle entrate che lo esercita tramite apposite società, denominate fino al marzo 2007, Riscossione S.p.a. e poi Equitalia S.p.a In sostanza, il d.l. 30.9.2005, numero 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, numero 248, ridisciplinando il servizio nazionale di riscossione ha previsto una organizzazione articolata di Riscossione S.p.A. successivamente Equitalia S.p.A. , che esercita l'attività di riscossione dei tributi anche attraverso le ex società concessionarie del servizio nazionale di riscossione denominate Agenti delle quali abbia acquistato una quota inferiore al 51% del capitale. La riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali. Ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'articolo 31 del d.P.R. numero 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata v. Cass. sez. 5, numero 5358 del 2006, Cass. sez. 5, numero 11170 del 2013 . Ai sensi dell'articolo 58 del d.P.R. numero 600 del 1973, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio Sez. 6-5-ord. numero 21290 del 2015 . Ai sensi dell'articolo 12 d.P.R. numero 602 del 1973 come modificato dall'articolo 1 della legge numero 311/2004 l'Ufficio accertatore «forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano», così come l'articolo 24 d.P.R. numero 602 del 1973 dispone che «l’Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce». Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di fermo emesso da soggetto carente di competenza territoriale nella specie, l'atto era stato emesso dal Concessionario di Avellino, mentre la contribuente aveva il domicilio fiscale in provincia di Caserta . La sentenza impugnata non merita censura, in quanto si è attenuta ai principi espressi, dichiarando l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo, in quanto emanato da soggetto carente di competenza territoriale. 3. Il rigetto del quarto motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei restanti motivi. Il ricorso proposto è, conclusivamente, rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell'intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso.