RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

15 FEBBRAIO 2017, N. 38 CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate – obbligo di presentare preliminarmente reclamo all’Amministrazione che ha emanato l’atto, a pena di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria provinciale - Rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio – attribuzione al reclamo degli effetti del ricorso decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del primo o che si sia conclusa la mediazione – decorrenza da tale data dei termini di costituzione in giudizio – condanna della parte soccombente in giudizio a rimborsare le spese del procedimento di reclamo in misura pari al 50% delle spese del giudizio – manifesta infondatezza. È consentito al legislatore di imporre l’adempimento di oneri − in particolare, il previo esperimento di un rimedio amministrativo – che, condizionando la proponibilità dell’azione, ne comportino il differimento, purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 98/2014 la previsione dell’obbligo del preliminare reclamo per le controversie in materia tributaria oggetto dell’art. 17-bis, d.lgs. n. 546/1992, non viola il diritto di difesa e mira ragionevolmente a realizzare esigenze di interesse generale, essendo invece censurabile la sanzione della decadenza dall’azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo. Inoltre la mediazione oggetto di detta norma costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie diversa dalla mediazione civile e commerciale, svolgendosi tra le parti, su un piano di parità, ciò che giustifica la mancata previsione dell’intervento di un mediatore terzo. 9 FEBBRAIO 2017, N. 35 ELEZIONI. Elezioni della Camera dei deputati [c.d. Italicum”] – lista dei candidati – attribuzione dei seggi – soglia di sbarramento – premio di maggioranza – blocco misto delle liste e delle candidature – elezioni del Senato della Repubblica – soglia di sbarramento in misura più elevata di quella prevista per la Camera dei deputati – applicazione delle disposizioni concernenti l’elezione della Camera dei Deputati dal 1° luglio 2016 – attribuzione del premio di maggioranza, al primo turno, alla lista che abbia ottenuto, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi – soglia di sbarramento del 3 per cento – attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti – previsione di un secondo turno di votazione nel caso in cui una lista ottenga 340 seggi al primo turno, ma non abbia raggiunto la percentuale del 40 per cento –opzione per un collegio da parte del candidato capolista eletto in più collegi plurinominali – illegittimità costituzionale parziale. Il legislatore ben può innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 1/2014 è incostituzionale l’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalla l. n. 270/2005, nella parte in cui prevede che, qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi non abbia conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, a prescindere dal raggiungimento di un minimo di voti o di seggi. 9 FEBBRAIO 2017, N. 30 ARBITRATO. Norme della Regione Calabria – arbitrato sulle controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio regionale – composizione del Collegio arbitrale – omessa previsione della nomina di uno dei componenti da parte dell’ente locale committente, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d’urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali , è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, fra i cinque componenti del collegio arbitrale, uno di essi sia nominato dall’ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 33/1995 essendo l’arbitrato un modo di risoluzione di controversie tra i soggetti dell’ordinamento, alternativo alla devoluzione di esse al giudice ordinario su concorde volontà delle parti, una legge, la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell’istituto secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all’altra parte.