In materia di responsabilità civile, la sussistenza di un danno assicurabile-risarcibile presuppone l'esistenza di un soggetto terzo, danneggiato dalla condotta sociale e/o dei suoi preposti. Da ciò discende che, perché sussista l'obbligo risarcitorio è indispensabile che ci si trovi dinanzi ad attività giudiziaria e non attivata da un soggetto che si presume danneggiato e, per effetto diretto, nessun risarcimento può maturare da un'attività introdotta d'ufficio, conclusasi con archiviazione.
Così si è espresse la Corte di Cassazione con la sentenza numero 667/16, depositata il 18 gennaio. Il caso. I dirigenti di una società, a seguito di indagini, venivano incriminati di corruzione, unitamente alla stessa società. La medesima società, rilevata l'attivazione del procedimento penale, successivamente archiviato, chiedeva che fosse attivata polizza assicurativa r.c. originariamente stipulata e liquidato il relativo indennizzo. In particolare la richiesta di risarcimento atteneva il recupero delle somme anticipate a titolo di spese legali. La compagnia assicurativa respingeva la richiesta e rilevava che la fattispecie in commento non rientrava tra i rischi assicurati, atteso che il procedimento penale era stato attivato d'ufficio e non ad istanza di parte. Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d'appello accoglieva la domanda originaria e condannava la compagnia di assicurazione a versare l'indennizzo dovuto oltre interessi. Parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda, rilevando che la responsabilità civile implica una condotta nonché il danno dalla stessa scaturente. Detta circostanza, a sua volta, presuppone e richiede l'esistenza di almeno un terzo danneggiato che chiede di risarcire il danno patito. Il giudice di prime cure chiariva che tale posizione trovava riscontro nel contratto di assicurazione a tenore del quale il pattuito risarcimento originava dalla richiesta di risarcimento formulata per iscritto da un terzo soggetto, eventualmente affrontata in un giudizio civile o penale. La Corte d'appello, invece, riteneva restrittiva l'interpretazione fornita dal Tribunale e, parafrasando parte del contratto sottoscritto dalle parti, affermava che per danno assicurato doveva intendersi l'importo che ogni assicurato è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente in conseguenza di qualsiasi sinistro, comprese le spese legali e le spese di rappresentanza legale. Il giudice territoriale escludeva che la polizza si attivasse solo a seguito di denuncia querela proposta da terzi soggetti e riteneva idoneo e sufficiente anche il procedimento penale attivato d'ufficio. L'assicurazione della responsabilità civile è disciplinata dall'articolo 1917 c.c Tale norma prevede, a carico dell'assicuratore, un profilo di responsabilità principale ed un profilo di responsabilità accessoria. La responsabilità principale prevede l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato in ragione di quanto egli ha dovuto versare in favore del terzo danneggiato. La responsabilità accessoria, attiene le spese sostenute dall'assicurato per resistere alle istanze del danneggiato, ed è quantificabile in un quarto della somma assicurata tuttavia, se le spese risultano superiori all'importo assicurato, saranno ripartite tra assicurato ed assicuratore in proporzione del rispettivo interesse. Le spese legali, nell'ambito della responsabilità civile, costituiscono spesa accessoria. In ambito di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato deve agire secondo diligenza e buona fede, facendo tutto quanto possibile per evitare o ridurre il danno articolo 1914 c.c. . In ragione di tale principio, la S.C. ha osservato che la difesa giudiziale non è indennizzabile quando risulti non necessaria o comunque non in grado di apportare benefici all'assicurato e risulti posta in essere solo e soltanto con finalità di espansione del danno risarcibile. Danno assicurato. I Giudici di legittimità hanno respinto la tesi interpretativa formulata dalla Corte d'appello e chiarito che la sussistenza di un danno assicurabile presuppone l'esistenza di un soggetto terzo, danneggiato dalla condotta sociale e/o dei suoi preposti. Da ciò discende che, perché sussista l'obbligo risarcitorio è indispensabile che ci si trovi dinanzi ad attività giudiziaria e non attivata da un soggetto che si presume danneggiato e, per effetto diretto, nessun risarcimento può maturare da un'attività introdotta d'ufficio e conclusasi con archiviazione. Dunque, anche le spese legali risarcibili non possono che essere quelle corrispondenti alla attività di difesa scaturente dalle fattispecie appena descritta. Restituzione dell'indennizzo versato. I Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza della Corte d'appello, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altro giudice territoriale perché decida sulla domanda di restituzione delle somme che la compagnia di assicurazione ha versato in ragione della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 settembre 2015 – 18 gennaio 2016, numero 667 Presidente Russo – Relatore Armano Svolgimento del processo La società Edipower s.p.a ha convenuto in giudizio le società Chubb Insurance Company of Europe S.E, HCC Global Financial Production S.L. e HDI Gerling Induatrie Versicherung A.G. per ottenere dalle stesse, in solido o pro quota, il pagamento dell'indennizzo di Euro 1.360.425,00, oltre interessi legali, in base alla polizza di responsabilità civile degli amministratori, sindaci e direttori generali stipulata con le suddette società in data 28 marzo 2003, per il sinistro del 5 dicembre 2003. La società Edipower esponeva che in data 10 ottobre 2003 il gip di Brindisi aveva notificato un decreto di perquisizione personale e locale, con contestuale informazione di garanzia, a carico di G.S. , Amministratore delegato della Edipower, di C.L. , Direttore ingegneria e sviluppo e di G.G. , Direttore acquisti e appalti che in data 22 novembre 2003 la procura della Repubblica di Brindisi aveva notificato alla società Edipower un'informazione di garanzia per il reato di corruzione che l'indennizzo richiesto era afferente al rimborso delle spese legali sostenute per il collegio difensivo dei propri dirigenti e amministratori per il procedimento penale conclusosi con l'archiviazione che il sinistro era stato denunziato in data 5 dicembre 2003 al Broker Marsh, quale intermediario delle compagnie assicuratrici. Le società assicuratrici hanno resistito contestando, fra l'altro, che il sinistro denunciato rientrasse nella ipotesi di rischio assicurato in quanto, trattandosi di un procedimento penale, la polizza richiedeva che lo stesso fosse iniziato su istanza di parte, con denuncia o querela di un danneggiato, circostanza che non era stata provata dalla società attrice. Il Tribunale di Milano, sul rilievo della inoperatività della garanzia in relazione al sinistro verificatosi, respingeva la domanda. A seguito di impugnazione della Edipower, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 20 aprile 2012, accoglieva la domanda e condannava le società assicuratrici in solido tra loro a prestare la garanzia assicurativa ed a pagare all'attrice la somma di Euro 1.360.425,00, oltre interessi legali dal 5 dicembre 2003 al saldo, oltre le spese nei giudizi di entrambi i gradi. Avverso questa decisione propongono ricorso Chubb Insurance Company of Europe S.E., HCC Global Financial Production S.L. e HDI Gerling Industrie Versicherung A.G. con tre motivi illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso la società Edipower. Motivi della decisione 1. Il giudice di primo grado, sul rilievo che il concetto di responsabilità civile prevede che sia addebitabile ad un soggetto un comportamento che procura un danno a terzi, anche ovviamente in ipotesi di danno a seguito di un comportamento rilevante penalmente, e che la responsabilità civile non può prescindere dall'esistenza di un danno e di un danneggiato che lo voglia ristorato, ha rigettato la domanda di rimborso della Edipower delle spese legali derivanti dalla difesa dei suoi amministratori e dirigenti in un processo penale conclusosi con l'archiviazione. Ad avvalorare tale affermazione, il giudice di primo grado ha fatto riferimento all'articolo 2.15 della polizza che richiedeva per l'integrazione della fattispecie contrattuale coperta da assicurazione in ipotesi di procedimento penale, che questo fosse stato intrapreso a seguito di una denuncia o querela, previsione ritenuta confacente al concetto di responsabilità civile, per il quale la garanzia è correlata alla circostanza che un soggetto richiede dir essere risarcito di un danno patrimoniale ricevuto a seguito di un illecito. La Corte d'appello, al contrario, ha ritenuto che il contenuto della polizza assicurativa non poteva essere interpretato solo sulla base dell'intestazione della stessa - polizza di responsabilità civile di amministratori, sindaci e direttori generali -, ma sul contenuto complessivo del contratto. Ha affermato che proprio l'articolo 2.15, nel definire il concetto di sinistro di cui alla garanzia, prevedeva che vi fosse richiesta di risarcimento danni avanzata da un terzo per iscritto procedimento civile procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale avanzato per la prima volta durante il periodo assicurativo nei confronti di un assicurato in conseguenza di un atto dannoso. La Corte di appello ha ritenuto che per la definizione di sinistro assicurato la polizza prevedeva ipotesi distinte e separate, che non potevano ricondussi tutte alla richiesta di risarcimento danni da parte di un terzo, poiché oltre alla prima ipotesi si elencavano il procedimento civile, il procedimento penale ed il procedimento amministrativo, facendo così assumere alla polizza un significato ed una portata di carattere generale, volta a coprire qualsiasi danno derivante da uno qualsiasi dei procedimenti menzionati . Tale ricostruzione, secondo la Corte di secondo grado, era confermata dalla stessa definizione di danno previsto nella polizza, laddove all'articolo 2.6 si definiva come danno l’importo che ogni assicurato è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente in conseguenza di qualsiasi sinistro, comprese le spese legali e le spese di rappresentanza legali , giungendo alla conclusione che tra i danni risarcibili rientravano anche le spese legali indipendenti dal fatto che siano o meno connesse a una preventiva richiesta di risarcimento danni. A conferma della verità di tale interpretazione, la Corte ha fatto riferimento all'articolo 2 della polizza assicurativa, dove è detto la compagnia si obbliga a tenere indenne la società per i danni fino alla misura dell'indennizzo che la società abbia corrisposto agli assicurati, con una previsione che lascia chiaramente intendere, continua il giudice d'appello, che i danni coperti dalla polizza stessa sono quelli corrisposti ai propri assicurati amministratori e non ad un terzo soggetto . Inoltre, continua la motivazione della sentenza impugnata, quando la polizza tra i sinistri oggetto della garanzia prevede il procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela, non limita certamente l'ipotesi al procedimento penale iniziato solo su istanza di parte, ma comprende ogni ipotesi di procedimento penale anche quello iniziato d'ufficio, dovendosi intendere il riferimento alla denuncia contrapposto alla querela, come comprensivo di qualsiasi procedimento penale d'ufficio, vi sia stato meno denuncia . 2. Con il primo motivo le società ricorrenti denunziano violazione degli articolo 1900, comma primo e secondo, 1917, 2952 3 comma cod.civ e dell'articolo due 3comma del Codice delle Assicurazioni, anche in relazione agli articolo 1, 2.6, 2.15 lett. b, 2.23 e 3 della Polizza Chubb numero XXXXXXXX. Omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c Sostengono le ricorrenti che la Corte d'appello ha violato lo schema tipico previsto per l'assicurazione della responsabilità civile per cui il diritto dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore di essere tenuto indenne per i danni procurati al terzo danneggiato sorge dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questa l'azione per danni. In mancanza di richiesta del terzo, ancorché preteso danneggiato, nessun diritto può essere esercitato nei confronti dell'assicuratore. Inoltre l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese irrogate per resistere all'azione del danneggiato trova un limite nell'attualità della domanda del terzo danneggiato e nel perseguimento di un risultato di utile per entrambe le parti interessate a respingerla. 3. Il motivo è fondato sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto il profilo del vizio di motivazione di motivazione. L'assicurazione della responsabilità civile è disciplinata, nella previsione codicistica, dall'articolo 1917 cod. civ. i cui commi 1 e 3 regolano la prestazione complessiva dell'assicuratore, che forma oggetto di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l'altra accessoria. Come ha già avuto modo di statuire questa Corte, l'obbligazione principale che può definirsi tale in quanto corrispondente all'essenza del contratto è prevista dal comma primo e concerne la rifusione, da parte dell'assicuratore, di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato. L'obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perché riguarda il rimborso, da parte dell'assicuratore ed entro limiti prestabiliti , delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. Ora, la ratio di quest'ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico - patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione civile del danneggiato. Cass., sent. numero 59 del 15 gennaio 1985 Cass sent. numero 17315 del 11/10/2012 Cass. sent numero 5479 del 19/03/2015. Dunque il rischio di sostenere spese di resistenza è un danno, se pure di natura accessoria, e forma anch'esso oggetto di copertura assicurativa per il quale sussiste, come per il danno derivante dal rischio garantito in via principale, il dovere dell'assicurato di fare quanto gli è possibile per evitarlo o diminuirlo, secondo la previsione di cui all'articolo 1914 c.c., comma 1. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto costantemente che i doveri di correttezza e buona fede impongono al creditore di non aggravare inutilmente, e senza propria necessità, la posizione del debitore. La rilevanza di tale principio si esplica pertanto nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali ex multis, Sez. 3, Sentenza numero 22819 del 10/11/2010, Rv. 614831 Sez. 3, Sentenza numero 20106 del 18/09/2009, Rv. 610222 Sez. 3, Sentenza numero 10182 del 04/05/2009, Rv. 608010 Sez. U, Sentenza numero 28056 del 25/11/2008, Rv. 605685 Sez. 1, Sentenza numero 21250 del 06/08/2008, Rv. 604664 Sez. 1, Sentenza numero 23273 del 27/10/2006, Rv. 593456 . Con riferimento all'ipotesi in oggetto, l'applicazione di tali principi impone all'assicurato di non avvalersi della facoltà di resistere in giudizio, se ciò non solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi esponga l'assicuratore all'onere di rifondere all'assicurato spese avventatamente sostenute. 4. L'individuazione del rischio assicurato dalla polizza oggetto del ricorso è stata effettuata dalla Corte d'appello in violazione della struttura dell'assicurazione per la responsabilità civile come delineata dall'articolo 1917 c.c. e della riconosciuta natura accessoria del rimborso delle spese di resistenza e con la illogica conclusione che i danni coperti dalla polizza stipulata dalla Edipower per la responsabilità degli amministratori e dirigenti sono i danni risarciti ai propri assicurati amministratori acc e non ad un terzo soggetto, e che le spese legali sono dovute anche nell'ipotesi in cui non siano connesse con una preventiva di richiesta di risarcimento del danno. 5. Al contrario, la definizione di sinistro assicurato come delineata dall'articolo 2.15 della polizza porta ad individuare, in linea con la nozione giuridica di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 1917 cod.civ., ogni richiesta di risarcimento del danno avanzata da un terzo per iscritto, un procedimento civile, un procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela, un procedimento amministrativo intrapreso con provvedimento formale nei confronti di un assicurato in conseguenza di un atto dannoso. È chiaro il riferimento della polizza assicurativa ad un danno a terzi procurato dall'attività degli assicurati - amministratori, sindaci e direttori generali della società - danno che per l'attività penalmente rilevante richiede che il procedimento penale sia iniziato con denuncia o querela, con chiaro riferimento a un terzo danneggiato che sollecita l'azione penale. La stessa Corte d'appello illogicamente afferma che l'articolo 2.15 della polizza ha un significato ed una portata di carattere generale, volta coprire qualsiasi danno derivante da uno dei procedimenti menzionati mentre successivamente, nell'interpretare l'articolo 2.6 che definisce danno l'importo che ogni assicurato è tenuto a versare singolarmente o solidalmente in conseguenza di qualsiasi sinistro comprese le spese legali e le spese di rappresentanza legale, giunge a concludere che le spese legali devono essere indennizzate agli amministratori ed ai direttori anche se non connesse ad un danno da questo ultimi procurato a terzi. Da una parte quindi la Corte d'appello riconosce che per azionare la garanzia assicurativa vi è la necessità che dal comportamento degli amministratori e direttori generali sia derivato un danno a terzi e dall'altra, in presenza di una previsione che indica comprese nei danno le spese di resistenza, illogicamente afferma che le spese di resistenza sono dovute comunque, anche in ipotesi come nella specie in cui non vi è alcuna richiesta di risarcimento nei confronti degli amministratori di sindaci e direttori generali della società, senza alcuna costituzione di parte civile nel processo penale iniziato d'ufficio e conclusosi con l'archiviazione. 6. Il secondo motivo di ricorso di ricorso, con cui si denunzia l'esclusione dell'l'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danno per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato, ed il terzo motivo, proposto comunque in via gradata, con cui si denunzia l'omessa motivazione in ordine all'articolo 9 della polizza, che prevede l'approvazione preventiva del legali nominati a difesa degli assicurati, sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, e la Corte, ricorrendo le condizioni per decidere nel merito, rigetta l'appello proposto dalla società Edipower. In ordine alle domande restitutorie avanzate dalle società assicuratrici, si osserva che sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neanche nel caso in cui la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente, sicché la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice che ha pronunciato quest'ultima, a norma dell'articolo 389 c.p.c. Cass. Sentenza numero 12218 del 17/07/2012. Condanna la società Edipower al pagamento delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dalla società Edipower. Condanna la società Edipower al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in Euro 12.000,00,di cui Euro 10.000,00 per onorari ed Euro 2.000,00 per diritti, oltre accessori e spese generali come per legge, e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 15.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.