Risarcimento del danno morale eventuale rispetto alla liquidazione del danno biologico?

Secondo il recente orientamento della Suprema Corte, per la liquidazione del danno morale è necessario allegare prove e fatti, ulteriori rispetto a quelli del danno biologico, che quantifichino la sofferenza patita.

La Corte di Cassazione si è così espressa con la sentenza numero 339/2016, depositata in data 13 gennaio. Il caso. L’attore propone ricorso in Cassazione dopo aver proposto appello al Tribunale di Sassari, avverso una sentenza del Giudice di Pace della stessa città. Anche nel secondo grado di giudizio, il ricorrente si vedeva concessa la liquidazione del danno biologico subito, ma negato il risarcimento del danno morale conseguente al sinistro stradale causato dalla controricorrente. Il ricorso si fonda su un unico motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative al risarcimento del danno, secondo cui il giudice non ha adottato criteri rigorosi per la determinazione del danno morale. Danno morale. Iniziando ad analizzare la liquidazione del danno biologico nel caso concreto, la Suprema Corte ha affermato che nel risarcimento di quest’ultimo è ricompreso anche il calcolo di una generica sofferenza morale, ma non è possibile considerare questa sofferenza come il risarcimento di un danno morale autonomo, poiché le prove prodotte dal ricorrente non sono utili a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite. Difetto di allegazione. Secondo la Cassazione, tale difetto ha precluso, al giudice del merito, la possibilità di utilizzare strumenti probatori, anche presuntivi, che potessero quantificare il danno morale come fattispecie a se stante. Infatti, in caso d’incidente stradale da cui derivino lesioni personali, quindi anche un danno morale, spetta alla parte che le ha subite provare l’entità di queste. Non esiste nessuna automaticità nel calcolo del danno biologico che permetta di ricomprendere anche la quantificazione del danno morale in particolare nel caso di lesioni minori è possibile che non vi sia nessun ulteriore sofferenza da risarcire, oltre a quella del danno stesso, e conseguentemente risulterebbe superflua la liquidazione di un danno morale non subito. La Corte ha riproposto un percorso argomentativo già tracciato nella sentenza numero 29191/2008, in cui si affermava l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, che ha come conseguenza primaria la necessità di un accertamento separato e ulteriore rispetto ad altri danni. In caso di danno micro-permanente è consentito il risarcimento, oltre che del danno biologico, del danno morale come voce del danno non patrimoniale, questo comporta che sia il danneggiato ad allegare i fatti e le circostanze utili per la determinazione della sofferenza subita a causa della lesione e la prova della lesione stessa. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 ottobre 2015 – 13 gennaio 2016, numero 339 Presidente Spirito - Relatore D’Amico Svolgimento del processo L.F. propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari esponendo che quest'ultimo, dopo aver liquidato il danno biologico, non aveva riconosciuto il danno morale conseguente al sinistro stradale attribuibile a responsabilità esclusiva della convenuta I.S.P Concluse pertanto chiedendo al Tribunale il risarcimento del danno morale. Il Tribunale ha rigettato l'appello. Propone ricorso con un unico motivo L.F Gli intimati non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denuncia «violazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 in relazione all'articolo 2059 c.c. e all'articolo 2697 e segg. c.c.». Il ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Sassari, la prova del danno non patrimoniale può essere solo allegata con l'indicazione delle circostanze di fatto da cui deriva il pregiudizio. A suo avviso il giudice ha adottato criteri rigorosi per la liquidazione del danno morale, non condivisi dall'orientamento giurisprudenziale prevalente. Il motivo è infondato. Risulta che il giudice ha liquidato il danno biologico compresa in esso anche la sofferenza morale. Dunque, correttamente il giudice ha ritenuto come non compiutamente specificata la domanda di ulteriore danno morale. Il difetto di allegazione ha precluso al giudice il ricorso allo strumento probatorio presuntivo, posto che non è dato sapere quali siano i fatti noti in base ai quali il giudice possa risalire al fatto ignoto che intende provare. La motivazione è corretta. In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori micropermanenti , laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita. Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte numero 29191 del 2008, ove si afferma l'autonomia ontologica del danno morale , e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'articolo 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata non si dispone sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.