L’Agenzia delle Entrate, con la risposta numero 94 pubblicata il 3 aprile 2019, specifica che per ottenere l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 20 del d.P.R. numero 633/1972 è indispensabile l’autorizzazione del MIUR.
L’interpello. L’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 20, del d.P.R. numero 633/1972 è applicabile ai corsi per l’accesso all’università e per gli esami di laurea triennale in modalità e-learning? Il quesito è stato posto da una società all’Agenzia delle Entrate, la quale ha risposto in maniera negativa la situazione sottopostole non permetteva una risposta affermativa in quanto, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’esenzione IVA in merito alle prestazioni didattiche. La società non era infatti autorizzata dal MIUR. La risposta delle Entrate. Come spiega l’Agenzia con la risposta numero 94, il punto è tutto nell’autorizzazione ministeriale. Il Ministero aveva infatti specificato che «i corsi universitari, con le relative attività formative cui sono associati crediti formativi universitari, possono essere attivati esclusivamente dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute, che sono istituite e accreditate con decreto del Ministro su conforme parere dell’ANVUR nel rispetto delle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario». E negli altri casi? «Istituzioni non universitarie possono attivare corsi e rilasciare titoli equipollenti a quelli universitari in casi tassativamente indicati da specifiche disposizioni normative e in ogni caso previa autorizzazione di questo Ministero». Dunque, l’esenzione è subordinata all’autorizzazione ministeriale. Ma non è tutto. Le attività formative svolte dalla società istante non erano rese nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università ecc. tale da far ritenere sussistente un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa. Fonte fiscopiu.it
Agenzia_delle_Entrate_Risposta_3_aprile_2019_n._94