In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’articolo 324, comma 2, c.p.p. alle forme previste dall’articolo 582, comma 2, c.p.p., secondo cui le parti private ed i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici, entro il termine di 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga, o meno, entro lo stesso termine al Tribunale competente del capoluogo di Provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Questo il principio di diritto affermato della Terza Sezione della S.C., con la sentenza numero 45425/16 del 27 ottobre. La modalità di presentazione. Da lungo tempo la questione della modalità di presentazione della istanza di riesame reale è oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di merito ed anche di legittimità. La problematica interpretativa nasce dalla soluzione del rapporto intercorrente fra il comma 1 dell’articolo 324 c.p.p., secondo cui «[l]a richiesta di riesame è presentata, nella Cancelleria del Tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro», ed il successivo comma 2, a mente del quale «[l]a richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582». Da un lato, infatti, il primo comma sembra delineare una forma specifica di presentazione della istanza di riesame reale, dall’altro il comma 2 rinvia, proprio per le forme della presentazione della domanda di impugnazione, al dettato dell’articolo 582 c.p.p., che prevede una disciplina valida in linea generale per le modalità di presentazione di tutte le impugnazioni. L’orientamento restrittivo. Secondo un primo orientamento più rigoroso deve darsi prevalenza al dettato dell’articolo 324, comma 1 c.p.p., che si pone come norma speciale rispetto al dettato valido in generale per tutte le impugnazioni di cui all’articolo 582 c.p.p Infatti, secondo la recente Cass. penumero , sez. III, numero 12209/16, «[i]n tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella Cancelleria del Tribunale del capoluogo della Provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 324 c.p.p. ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella Cancelleria di altro Tribunale». Nella parte motiva della pronuncia precisano gli Ermellini che, a voler ritenere legittimo il deposito presso la Cancelleria di altro Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articolo 324 comma 2 e 582 c.p.p. si darebbe luogo ad una “ interpretatio abrogans ” della disciplina specifica disposta dall'articolo 324, comma 1, c.p.p. quanto alle modalità del deposito della richiesta di riesame. In senso conforme si segnala anche Cass. penumero , sez. III, 02/07/2015, numero 31961. L’orientamento più garantista. Sullo specifico tema del riesame delle misure cautelari reali, esiste anche un consolidato orientamento secondo il quale, invece, la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell'articolo 324, comma 2, c.p.p. alle forme previste dall'articolo 582, comma 2, c.p.p Pertanto, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere Cass. penumero , sez. III, 26/01/2016, numero 23369 . La contrapposizione con l’orientamento più restrittivo è di tutta evidenza. Numerose, invero, le pronunce che si pongono in linea con l’orientamento più garantista Cass. penumero , sez. IV, 01/04/2014, numero 21083 Cass. penumero , sez. III, 27/11/2014, numero 1369 Cass. penumero , sez. V, 20/05/2015, numero 38095 Cass. penumero , sez. II, 04/11/2015, numero 45341 . Il caso in esame. La vicenda in questione chiama la Cassazione a pronunciarsi proprio sulla individuazione del luogo ove è possibile presentare l’istanza di riesame reale. Il tribunale del riesame di Napoli aveva infatti dichiarato inammissibile una istanza di riesame reale siccome presentata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Lucera, anziché presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo dove si trovava il giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. Avverso il provvedimento di inammissibilità propone ricorso per cassazione il difensore richiamandosi alla prevalente giurisprudenza di legittimità. La soluzione. Non curandosi della risalente esistenza di un contrasto interpretativo, gli Ermellini aderiscono alla impostazione più garantista, limitandosi a richiamare una serie di precedenti specifici della stessa Cassazione. Nel complesso convincente la parte motiva della sentenza che evidenzia, da un lato, la generale applicabilità del dettato dell’articolo 582 c.p.p. a tutte le impugnazioni e, dunque, anche alla istanza di riesame, salva esplicita deroga, e dall’altro la necessità di rispettare il principio del favor impugnationis . Ferma la condivisibilità della soluzione cui sono pervenuti gli Ermellini nel caso specifico, resta la constatazione della presenza di un logorante conflitto interpretativo all’interno della giurisprudenza di legittimità che da anni pare non trovare una definitiva sintesi e che, dunque, meriterebbe di essere portato al vaglio delle Sezioni Unite, sempre che nelle more non intervenga il legislatore a fare chiarezza.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 marzo – 27 ottobre 2016, numero 45425 Presidente Rosi – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con provvedimento del 12 novembre 2015, dichiarava inammissibile l’istanza riesame di sequestro preventivo, disposto con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata di M.E. , perché il ricorso era stato presentato al Giudice di pace di Lucera cancelleria invece che al Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso la misura cautelare articolo 4, comma 4 bis, legge numero 401 del 1989 . 2. M.E. propone ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., cod. proc. penumero 2. 1. Violazione di legge con riferimento agli articolo 582 e 324 del cod. proc. penumero . L’articolo 324 cod. proc. Penumero rinvia alle forme dell’articolo 582 cod. proc. Penumero , anche del comma 2 dell’articolo, come ritiene la più recente giurisprudenza della cassazione Cass. 2015, numero 45341 . Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, Sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, per l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Napoli. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’articolo 324, comma secondo, cod. proc. Penumero alle forme previste dall’articolo 582, comma secondo, cod. proc. Penumero , secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Sez. 3, numero 47264 del 25/09/2014 - dep. 17/11/2014, Tucci, Rv. 261214 vedi anche Sez. 3, numero 23369 del 26/01/2016 - dep. 07/06/2016, Schena, Rv. 266822 e Sez. 2, numero 50170 del 11/11/2015 - dep. 21/12/2015, Tessarolo in proc. Colasanti, Rv. 265465 . Infatti, deve ritenersi che, anche per l’articolo 324 cod. proc. penumero , il rinvio all’articolo 582 le forme sia a tutto l’articolo e non solo al primo comma perché l’articolo 582 è la norma generale in materia di impugnazioni di conseguenza, non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell’articolo 324 cod. proc. Penumero , ed in conformità al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente. Quello che rileva, quindi, è che il termine di decadenza nella specie di dieci giorni sia rispettato al momento del deposito dell’istanza, e diventa irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. In conclusione, poiché è pacifico che l’impugnazione venne depositata tempestivamente sebbene nella Cancelleria del giudice di pace di Lucera, il 13 ottobre 2015, la notifica del decreto di sequestro preventivo all’indagata è dell’8 ottobre 2015 , il ricorso deve accogliersi, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, alla stregua del seguente principio di diritto In tema di riesame delle misure cautelar’ reali, il rinvio contenuto nell’articolo 324, comma secondo, cod. proc. penumero alle forme previste dall’articolo 582, comma secondo, cod. proc. penumero , secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato . P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli.