L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova prassi si tratta di 21 risposte ad altrettante domande sulla rottamazione delle controversie fiscali. Il termine per aderire alla definizione scade lunedì 2 ottobre.
Sullo scadere del termine per aderire alla cd. rottamazione delle liti fiscali prevista dal d.l. numero 50/2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi chiarimenti sulla procedura di definizione. L’ha fatto con la circolare numero 23/E, pubblicata il 25 settembre e contenente 21 nuove risposte sulla definizione agevolata, la cui domanda di accesso, si ricorda, deve essere presentata entro lunedì prossimo, 2 ottobre, unitamente al versamento della prima o unica rata. Le nuove indicazioni spaziano dalla qualità di parte dell’Agenzia delle Entrate, agli atti oggetto delle liti pendenti, alla determinazione degli importi dovuti, al trattamento delle sanzioni per arrivare sino al perfezionamento della definizione. Definibilità delle controversie. Il documento di prassi completa il quadro tracciato dalla circolare numero 22/E del 28 luglio. Come già precisato a luglio, le Entrate ribadiscono che non sono definibili le liti instaurate avverso i provvedimenti dell’agente della riscossione, nelle quali l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate non figuri come parte in senso “formale” si pensi al caso degli avvisi di iscrizione di ipoteca o ai fermi amministrativi . «Oltre al presupposto relativo alla qualità di parte “formale” dell’Agenzia delle Entrate» si legge nella circolare «per la definibilità della controversia occorre anche che la materia del contendere riguardi la legittimità del credito affidato all’agente della riscossione». «Non è definibile» aggiungono dall’Agenzia «la controversia in cui il contribuente contesti un atto dell’agente della riscossione senza chiedere l’annullamento del credito ad es. qualora contesti solo la legittimità di una misura cautelare adottata dall’agente della riscossione, senza contestare quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate ». Fonte www.fiscopiu.it
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