L’identificazione in corso non giustifica l’ulteriore trattenimento dello straniero

Sconfitta piena per Questura e Ministero dell’Interno. Smentita la decisione presa dal Giudice di Pace. Cancellata definitivamente la seconda proroga del trattenimento dello straniero.

“Identificazione in corso” questo dettaglio, messo sul tavolo dalla Questura, non è sufficiente per legittimare la seconda proroga del trattenimento dello straniero Cassazione, ordinanza numero 14842/21 . Riflettori puntati su un cittadino tunisino collocato nel Centro di permanenza di Torino. Dalla Questura, che ha già ottenuto «una prima proroga del periodo di trattenimento », arriva la richiesta di «una seconda proroga – di trenta giorni – del trattenimento». Ad accompagnare la richiesta c’è un elemento «la probabile e prossima identificazione dello straniero». Proprio quest’ultimo dettaglio è ritenuto sufficiente dal Giudice di pace. Di conseguenza, viene accordata la seconda proroga del trattenimento del cittadino tunisino. In sostanza, il giudice di pace ha valutato soprattutto una circostanza, cioè che la Questura «si è attivata per l’identificazione dello straniero ed è in attesa di risposta». In Cassazione, però, il legale del cittadino tunisino contesta severamente la decisione del Giudice di pace e annota che si è omesso di « verificare la fondatezza della richiesta, limitandosi a prendere atto della ragione addotta dalla Questura» e non compiendo «alcuna indagine circa la sussistenza di concrete possibilità di identificazione». Questa obiezione viene accolta dai giudici della Cassazione, i quali ricordano, innanzitutto, che «una seconda proroga del trattenimento è possibile solo ove siano emersi concreti elementi che facciano ritenere possibile l’identificazione dello straniero, elementi che giustificano la proroga in attesa di tale identificazione». Ciò significa che in questa vicenda il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se effettivamente vi erano elementi concreti , indicati dalla Questura, da cui dedurre «una possibile identificazione dello straniero». Di conseguenza, è illogico concedere la proroga , come avvenuto in questo caso, solo «sulla base della mera affermazione della Questura che l’identificazione è in corso, e senza l’indicazione di elementi che facciano ritenere che si arriverà alla identificazione dello straniero». Evidente, quindi, l’errore compiuto dal giudice di pace. A porvi rimedio è la Cassazione, cancellando definitivamente la seconda proroga del trattenimento e ‘liberando’ il cittadino tunisino.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 20 gennaio – 27 maggio 2021, numero 14842 Presidente Vivaldi – Relatore Cricenti Ritenuto che Il ricorrente A.H. , cittadino , è trattenuto nel centro di permanenza di . Il Questore, ottenuta una prima proroga del periodo di trattenimento, ne ha chiesta una seconda, di trenta giorni, in quanto appariva probabile e dunque prossima, l’identificazione dello straniero. Il Giudice di pace ha accolto la richiesta, che è qui impugnata dal ricorrente con un motivo di ricorso. Il Ministero non ha svolto difese. Considerato che 1. Il decreto del Giudice di Pace ha disposto la proroga aderendo alle motivazioni che nella richiesta aveva fatto il Questore, basate, ossia, sulla circostanza che il suo ufficio si era attivato per l’identificazione ed era in attesa di risposta. 2.- Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso deduce violazione della L. numero 286 del 1998, articolo 14 censurando la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui omette di verificare la fondatezza della richiesta, limitandosi a prendere atto della ragione addotta dal Questore, e senza compiere alcuna indagine circa la sussistenza di concrete possibilità di identificazione. Il motivo è fondato. Dispone il citato articolo 14 che una seconda proroga del trattenimento è possibile solo ove siano emersi concreti elementi che facciano ritenere possibile l’identificazione dello straniero, elementi che giustificano la proroga in attesa di tale identificazione, con la conseguenza che il Giudice di pace deve verificare se effettivamente il Questore indica elementi, e se questi siano concreti, dai quali indurre una possibile identificazione dello straniero. Non può invece la proroga assumersi sulla base della mera affermazione del Questore che l’identificazione è in corso, senza indicazione, per l’appunto, di elementi che facciano ritenere che si arriverà alla identificazione dell’interessato e senza che la concretezza di tali elementi sia valutata dal Giudice di Pace Cass. 6066/ 2019 il ricorso va dunque accolto. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento di proroga del Giudice di Pace. Nulla spese.