Misura di prevenzione sospesa, pericolosità sociale persistente e rigetto della domanda di revoca della condanna

In caso di condanna definitiva relativa al reato di cui all’articolo 75, d.lgs. numero 159/2011, la domanda di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 673 c.p.p. non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute della sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale numero 291/2013, in tutte le ipotesi in cui la sottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senza previa verifica di ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza medesima.

È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza numero 20133/21, depositata il 20 maggio. Il GIP del Tribunale di Palmi respingeva la domanda di revoca di una decisione relativa alla sentenza di condanna nei confronti di un imputato ai sensi dell’articolo 75 d.lgs. numero 159/2011, per violazione di prescrizioni imposte in sede di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Nella motivazione della pronuncia si evidenzia che la misura di prevenzione personale è rimasta sospesa per lo stato detentivo e che la riattivazione della misura senza previa verifica ex officio della condizione di pericolosità non può, in tal caso, determinare l’irrilevanza penale delle condotte di reato. L’accusato ricorre in Cassazione deducendo l’erronea applicazione di legge, in quanto secondo il ragionamento del giudice dell’esecuzione rifacendosi a quanto deciso dalle S.U. CON sentenza numero 51407/2018 , l’assenza di nuova valutazione sulla condizione di pericolosità impedisce di ritenere validamente eseguita la misura di prevenzione e determina l’irrilevanza penale delle violazioni delle prescrizioni. Il ricorso è infondato in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare che «la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice può comportare modifiche al giudicato di condanna» S.U. numero 51407/2018 . Inoltre, secondo la decisione numero 291/2013, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12 l. numero 1423/1956 misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità , nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura. Decisione, secondo la sez. I numero 36583/2017, non idonea ad incidere sulla situazione ormai definita ossia su una misura di prevenzione la cui esecuzione si è ormai esaurita al momento di pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie, pur volendosi ipotizzare una potenziale incidenza post giudicato dei contenuti della decisione dichiarativa di illegittimità costituzionale numero 291/2013, la pre-condizione per un eventuale intervento di rimozione del giudicato sarebbe rappresentata dall’esistenza di una sottoposizione alla misura di prevenzione posteriore al dictum della Corte Cost Mentre, nel caso in questione, ci si trova di fronte ad una sottoposizione avvenuta nel 2008, escludendo così qualunque spazio valutativo a fini di revoca della sentenza di condanna. Ne consegue l’affermazione da parte del Collegio del seguente principio di diritto «in caso di condanna definitiva relativa al reato di cui all’articolo 75 d.lgs. numero 159 del 2011, la domanda di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 673 c.p.p. non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute della sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale numero 291 del 2013, in tutte le ipotesi in cui la sottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senza previa verifica di ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza medesima». Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 dicembre 2020 – 20 maggio 2021, numero 20133 Presidente Rocchi – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Con ordinanza resa in data 20 giugno 2020 il GIP del Tribunale di Palmi - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca di una decisione definitiva, introdotta da P.V. . La domanda è relativa alla sentenza di condanna emessa in data 23 novembre 2009, irrevocabile il 12 maggio 2016, relativa al reato di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 75 per violazione di prescrizioni imposte in sede di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, avvenute tra maggio 2007 e luglio 2009 . 1.1 In motivazione si evidenzia che a la misura di prevenzione personale è rimasta sospesa dal febbraio del 1993 sino alla data del 5 dicembre 2006 per stato detentivo b la riattivazione della misura senza previa verifica ex officio della condizione di pericolosità non può, in tal caso, determinare la irrilevanza penale delle condotte di reato, in quanto l’obbligo procedurale di rinnovare la valutazione, in caso di sospensione dovuta a detenzione, è stato introdotto nel sistema solo dalla decisione Corte Cost. numero 291 del 2013, intervenuta in epoca posteriore alla scarcerazione del P. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - P.V. , deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Si evidenzia che l’ultima riattivazione della misura di prevenzione è, in realtà, avvenuta in data 29 agosto del 2008. In ogni caso, si contesta in diritto l’esattezza del ragionamento esposto dal giudice dell’esecuzione, facendosi riferimento a quanto deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza numero 51407 del 21 giugno 2018, secondo cui l’assenza di nuova valutazione sulla condizione di pericolosità impedisce di ritenere validamente eseguita la misura di prevenzione e determina la irrilevanza penale delle violazioni delle prescrizioni. Non avrebbe, in tesi, alcuna rilevanza il fatto che la misura di prevenzione - nel caso del P. - sia stata riattivata in epoca antecedente rispetto alla declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza numero 291 del 2013, posto che da tale decisione emerge il vizio strutturale della previgente disciplina e la impossibilità di ritenere validamente portata ad esecuzione la misura di prevenzione personale. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Questa Corte, con orientamento interpretativo condiviso dal Collegio, ha affrontato il tema posto dal ricorrente con la decisione numero 31214 del 18.9.2020 rv 279799 , i cui contenuti vengono qui riproposti. 3.2 Il ricorrente evidenzia che nel caso in esame al di là delle variazioni di interpretazione giurisprudenziale della previsione incriminatrice il riferimento è all’arresto Sez. U numero 51407 del 21.6.2018, ric. Marillo viene in rilievo il portato di una sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale c.c.ost. numero 291 del 2013 , prospettata dalla difesa come incidente sulla affermazione di penale responsabilità. Ciò impone di estendere l’analisi interpretativa, prendendo in esame i contenuti della sentenza numero 291 del 2013 e la sua potenziale ‘proiezionè sull’illecito penale oggetto di contestazione - nel giudizio definito con sentenza irrevocabile - nei confronti dell’attuale ricorrente. Non può evitarsi di compiere tale attività, posto che le stesse Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione Gatto del 2014 hanno affermato, come è noto, il principio di diritto, potenzialmente rilevante, per cui anche la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice può comportare modifiche al giudicato di condanna in quel caso si trattava, come è noto, di rideterminazione in bonam del trattamento sanzionatorio . 3.3 Con ciò si intende affermare che la questione posta dal ricorrente - alla luce degli sviluppi interpretativi sui poteri del giudice della esecuzione penale e della incontestata esistenza di una sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di un segmento della procedura di prevenzione - presenta aspetti di rilievo, che vanno qui esaminati, pur nella infondatezza della prospettazione coltivata nell’atto di ricorso, come si passa ad esporre. 4. Con decisione numero 291 emessa in data 6 dicembre 2013 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, numero 1423, articolo 12 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità , nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura in via conseguenziale, è stata dichiarata per le stesse ragioni e nei medesimi termini la illegittimità costituzionale del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, articolo 15 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della L. 13 agosto 2010, numero 136, articolo 1 e 2 . 4.1 È esatto affermare, come nella decisione impugnata, che la sentenza testè citata ha una dimensione e una portata essenzialmente procedimentale, come emerge dai suoi contenuti argomentativi. Si è ritenuta - in tale arresto - irragionevole la distinzione di trattamento normativo di due situazioni analoghe, rappresentate dalla sottoposizione a misura di sicurezza personale post giudicato di condanna lì dove la legge prevede una doppia valutazione in punto di ricorrenza della condizione di pericolosità, al momento della decisione ed al momento della esecuzione ai sensi dell’articolo 679 c.p.p. ed alla sottoposizione a misura di prevenzione personale differita per lo stato detentivo del destinatario lì dove la legge non prevedeva rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità prima della esecuzione, ma onerava la parte di proporre istanza di revoca della misura ai sensi della L. numero 1423 del 1956, articolo 7 . Non si tratta, ferma restando la sua indubbia rilevanza, di una decisione che ha dunque - inciso sui connotati sostanziali della misura di prevenzione personale come, ad esempio è accaduto con la decisione numero 24 del 2019 Corte cost, abolitiva di una delle previsioni di legge in tema di pericolosità semplice quanto di una decisione che ha reso obbligatorio ciò che in precedenza veniva rimesso alla iniziativa della parte interessata la conferma della attualità di una condizione già espressa in sede cognitiva . 4.2 Trattandosi di una sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale relativa alla dimensione di validità del procedimento esecutivo della misura di prevenzione, questa Corte di legittimità, nelle decisioni emesse su ricorsi proposti in fase di cognizione, non ha riconosciuto una portata demolitoria di tale pronunzia a tutte le situazioni in cui l’applicazione della misura di prevenzione personale era fonte di responsabilità penale per la violazione degli obblighi imposti, incriminata dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 75 , dovendo individuarsi - per principio generale - il limite delle situazioni esaurite . Così, in particolare, la decisione Sez. I numero 36583 del 28.3.2017, Maffi, rv 271400 ha, con argomentazioni di particolare ampiezza e riferimenti giurisprudenziali che il Collegio condivide, affermato che la decisione numero 291 del 2013 Corte Cost. non appare idonea ad incidere sulla situazione ormai definita ossia su una misura di prevenzione la cui esecuzione si è ormai esaurita al momento di pubblicazione della sentenza. Il tema è stato posteriormente ripreso da Sez. I numero 42703 del 13.9.2019, Terlizzi, rv 277230, che ha esteso la irrilevanza del decisum del giudice delle leggi - data la sua natura procedimentale -, sulla penale responsabilità D.Lgs. numero 159 del 2011, ex articolo 75, intendendo per situazione esaurita l’avvenuta sottoposizione alla misura di prevenzione in epoca antecedente alla emissione della sentenza pur essendo la misura di prevenzione ancora in atto in tale data , anche in ragione della esistenza, sino al dicembre del 2013, dello strumento processuale della revoca ad istanza di parte. 4.3 Tali decisioni, peraltro, non risultano in contrasto con l’arresto delle Sezioni Unite nel caso Marillo sent. numero 51407 del 2018 , citato dal ricorrente. La vicenda concreta che ha portato alla decisione delle SS.UU. è infatti rappresentata da una sottoposizione alla misura di prevenzione personale rimasta sospesa - senza rivalutazione ex officio della persistenza della pericolosità avvenuta in epoca posteriore alla pubblicazione della sentenza numero 291 del 2013 più volte citata sottoposizione del 4 agosto 2016 . In nessun passaggio argomentativo della decisione Marillo viene trattato il tema delle sottoposizioni a misura di prevenzione rimaste sospese per stato detentivo antecedenti alla data del 6 dicembre 2013 e, pertanto, il principio di diritto espresso in tale arresto per cui nei confronti del soggetto destinatario della sorveglianza speciale rimasta sospesa, in assenza della rivalutazione dell’attualità e persistenza della pericolosità sociale, al momento della nuova sottoposizione, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 75 va inteso riferito a tutti i casi in cui la riattivazione o esecuzione della misura di prevenzione personale sia avvenuta in epoca posteriore alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, in virtù del rapporto ineludibile tra estremi del caso trattato e decisione adottata. 5. Tornando al caso in esame, va constatato che, pur volendosi ipotizzare - in linea teorica - una potenziale incidenza post giudicato dei contenuti della decisione dichiarativa di illegittimità costituzionale numero 291 del 2013, la pre-condizione per un eventuale intervento di rimozione del giudicato correlato alla inefficacia della fonte di penale responsabilità, rappresentata dall’obbligo violato sarebbe rappresentata dalla esistenza - in fatto - di una sottoposizione alla misura di prevenzione senza previo riesame ex officio della pericolosità posteriore al dictum della Corte Costituzionale, mentre nel caso del P. ci si trova di fronte ad una sottoposizione avvenuta nell’anno 2008, il che esclude in radice - per il limite delle situazioni esaurite, in precedenza illustrato - qualunque spazio valutativo a fini di revoca della sentenza di condanna. Va pertanto, nel disporre il rigetto del ricorso, espresso il seguente principio di diritto in caso di condanna definitiva relativa al reato di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 75, la domanda di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 673 c.p.p. non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale numero 291 del 2013, in tutte le ipotesi in cui la sottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senza previa verifica di ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza medesima. 5.1 Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.