Le spese sostenute per la sponsorizzazione di alcune società sportive, in quanto idonee ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa facente parte di un consorzio, vanno qualificate come spese di rappresentanza.
Le spese sostenute per la sponsorizzazione di alcune società sportive, volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, vanno qualificate come spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nei limiti ex articolo 74, comma 2, D.P.R. numero 917/1986 ora articolo 108 . Lo ha ribadito la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8679, depositata lo scorso 15 aprile.La fattispecie. L'Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione dei redditi di una s.a.s., riprendendo a tassazione costi ritenuti non inerenti o solo parzialmente deducibili alcune società sportive si erano obbligate a mostrare sulle rispettive divise di gara e sui cartelloni pubblicitari posti all'interno degli impianti sportivi il marchio di due ben individuate società del gruppo, e non anche della s.a.s. contribuente.Sponsorizzazioni spese di rappresentanza o di pubblicità? La CTR dell'Emilia Romagna, a conferma della decisione di primo grado, rigettava l'appello proposto dalle Entrate, poiché le spese sostenute dalla società, volte a sponsorizzare altre società di un consorzio di servizio di cui la s.a.s. contribuente faceva parte , dovevano essere considerate spese di pubblicità, essendo dirette a diffondere la conoscenza di un gruppo attraverso la diffusione del marchio. Rappresentanza e pubblicità quali differenze? Contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione la CTR avrebbe errato nel qualificare le spese oggetto della controversia come spese pubblicitarie censura, questa, accolta dalla Corte di Cassazione. Infatti, la S.C. ribadisce costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Spese di rappresentanza senza un ritorno economico immediato. Quindi, rientrano nelle spese di rappresentanza tutte quelle spese effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale invece, vanno considerate spese di pubblicità o propaganda tutte quelle spese sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali. Obiettivo della pubblicità promuovere e incrementare la vendita dei prodotti. Conseguentemente, la scriminante va ravvisata nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto.Le sponsorizzazioni sono spese di rappresentanza. In definitiva, le spese di sponsorizzazione in questione, in quanto idonee ad accrescere il prestigio dell'impresa facente parte del consorzio, vanno ritenute spese di rappresentanza, deducibili nei limiti ex articolo 74, comma 2, D.P.R. numero 917/1986 ora articolo 108 .
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 8 febbraio - 15 aprile 2011, numero 8679Presidente Adamo - Relatore IacobellisSvolgimento del processoLa controversia promossa da Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Ravenna numero 408/01/97 che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento numero 6/96 con cui l'Ufficio delle II.DD. di Ravenna aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l'anno 1990, riprendendo a tassazione costi ritenuti non inerenti o solo parzialmente deducibili.La CTR riteneva che le spese sostenute dalla società, dirette a sponsorizzare altre società del Consorzio Servizi di Gruppo s.r.l. e il Gruppo Ferruzzi, gruppo di cui l'Azienda Le Gallare faceva parte, dovessero considerarsi spese di pubblicità ciò in quanto dirette a diffondere la conoscenza di un gruppo attraverso la diffusione del marchio. La CTR riteneva inoltre che ogni contestazione circa la inerenza dei costi, da un lato, avrebbe dovuto essere mossa al Consorzio Servizi di Gruppo s.r.l., autonomo soggetto di imposta dall'altro che l'Ufficio non aveva fornito prova che detti servizi fossero relativi ad illegittime richieste degli Amministratori dell'Azienda Agricola Le Gallare e dei loro familiari . Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.Motivi della decisioneVa preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, che non ha partecipato al giudizio d'appello si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.Nel merito, con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 74, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 5 . La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che le spese de quibus potessero essere qualificate come spese pubblicitarie le società sportive sponsorizzate si erano obbligate a mostrare sulle rispettive divise di gara e sui cartelloni pubblicitari posti all'interno degli impianti sportivi il marchio di due ben individuate società del gruppo, e non anche della contribuente.Fondata è la censura di violazione di legge. Questa sezione ha ripetutamente affermato Sez. 5, Sentenza numero 21270 del 07/08/2008 Sentenza numero 17602 del 27/06/2008 Sez. 5, Sentenza numero 9567 del 23/04/2007 che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In definitiva, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali. Il criterio discretivo va, dunque, individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto.Alla Luce di tale principio le spese di sponsorizzazione in questione, in quanto idonee al più ad accrescere il prestigio dell'impresa facente parte del Gruppo Ferruzzi, vanno ritenute spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di cui al D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 74, comma 2.Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 25, e articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero . Erroneamente la CTR avrebbe ritenuto sia che la contestazione circa la non inerenza dei costi avrebbe dovuto essere formulata nei confronti del Consorzio - anziché nei confronti dell'Azienda che tali costi aveva esposto nella propria dichiarazione dei redditi - sia che incombeva all'Ufficio la prova circa la non inerenza dei costi.La censura di violazione di legge è fondata. In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'affidamento da parte di più imprese ad un consorzio della gestione esclusiva di determinati affari d'interesse comune pubblicità, rappresentanza, sicurezza, logistica, ecc. con sopportazione della relativa spesa pro quota , non spoglia l'impresa consorziata della propria soggettività giuridica e fiscale, né attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale, con la conseguenza che la parte di spesa affrontata da ciascuna impresa, in base al patto consortile, per assicurarsi i vantaggi derivanti dall'istituzione del consorzio, non ha in se stessa, indefettibilmente, la connotazione d'inerenza, ai sensi ed ai fini dell'articolo 75, comma 5, del D.P.R. cit., essendo invece ogni consorziata tenuta a dimostrare, ai fini della deducibilità, se ed in quale misura, tale spesa sia stata effettivamente sostenuta dal consorzio e si riferisca anche ad attività o beni propri inerenza , da cui siano derivati ricavi od altri proventi che abbiano concorso a formarne il reddito Sez. 5, Sentenza numero 22790 del 28/10/2009 .Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione per difetto di autosufficienza.Il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti sovraesposti e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. avverso l'avviso di accertamento numero 6/96. Alla pronuncia consegue la condanna della Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. alle spese del merito, liquidate in complessivi Euro 300,00 per il giudizio davanti alla CTP, Euro 500,00 per quello davanti alla CTR ed Euro 1.000,00 per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate a debito.P.Q.M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia, compensando le spese di giudizio accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. avverso l'avviso di accertamento numero 6/96.Condanna l'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. alle spese del merito, liquidate in complessivi Euro 300,00 per il giudizio davanti alla CTP, Euro 500,00 per quello davanti alla CTR ed Euro 1.000,00 per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate a debito.