Non si configura il reato previsto dall'articolo 571 c.p. qualora la parte offesa sia maggiorenne.
Non è configurabile il reato di abuso dei mezzi di correzione se il soggetto passivo è il figlio già maggiorenne. Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza numero 4444 del 3 febbraio 2011.Il caso. I giudici di appello di Catania, riformando parzialmente una sentenza del Tribunale della città etnea emessa nei confronti di un imputato colpevole di aver causato lesioni al proprio figlio, hanno modificato l'originaria qualificazione del fatto da lesioni personali dolose articolo 582 c.p. in abuso dei mezzi di correzione articolo 571 c.p. . Contro la decisione dei giudici di merito, i legali del padre hanno presentato ricorso presso la Suprema Corte rilevando l'erronea applicazione del reato di abuso di correzione, considerando che il figlio all'epoca dei fatti era già maggiorenne.Reato configurabile se la vittima è minorenne. La Cassazione ha accolto il ricorso del genitore ribadendo che il reato in questione è configurabile nei confronti del genitore finchè sussiste in capo a quest'ultimo la potestà sui figli. Nel caso in esame, il giudice di secondo grado ha qualificato il fatto ai sensi dell'articolo 571 anche se la persona offesa risultava all'epoca dei fatti già maggiorenne. Ne deriva che non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione il figlio maggiorenne, seppur convivente, non è più sottoposto all'autorità del genitore.Sull'imputato gravano perciò solo le spese processuali. Qualificato in conclusione il fatto come lesione personale, punibile a querela di parte, ed essendo stata rimessa la querela nel corso del dibattimento, il reato risulta estinto.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 gennaio - 7 febbario 2011, numero 4444Presidente De Roberto - Relatore CalvaneseRitenuto in fatto1. Con sentenza del 6 maggio 2010, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città emessa nei confronti di P G., riqualificava il fatto nel reato di cui all'articolo 571, comma secondo, cod. penumero e rideterminava la pena, in mesi due di reclusione, confermando nel resto.In particolare, i giudici di appello, così decidendo, accoglievano la doglianza dell'imputato contenuta nell'atto di gravame, modificando l'originaria qualificazione giuridica del fatto come lesioni personali dolose nei confronto del figlio R 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo l'erronea applicazione dell'articolo 571, comma secondo, cod. penumero , avendo i giudici di appello erroneamente configurato il reato di abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei figlio dell'imputato all'epoca già maggiorenne.Considerato in diritto1. Il ricorso è fondato.Il reato di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'articolo 571 cod. penumero , presuppone un uso consentito e legittimo degli stessi, tramutato per eccesso in illecito.Tale reato è pertanto configurabile nei confronti del genitore fin tanto sussista in capo a quest'ultimo la potestà sui figli, potestà che gli conferisce, nell'interesse dei figli stessi, il diritto-dovere di educare la prole e alla quale corrisponde quella situazione di soggezione dei figlio che non può sottrarsi a tali poteri, dovendosi limitare a subirli il che rende conseguentemente necessario un contrailo da parte dell'ordinamento sul loro corretto esercizio .Deve pertanto affermarsi che non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione, qualora il soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne, ancorché convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all'autorità del genitore.2. Tanto puntualizzato, deve riconoscersi che erroneamente il giudice di secondo grado ha qualificato il fatto ai sensi dell'articolo 571 cod. penumero , poiché la persona offesa risultava all'epoca dei fatti aver già raggiunto la maggior età.Spettando, ai sensi dell'articolo 521 cod. proc penumero , al giudice l'esatta qualificazione della fattispecie, questa Corte a tanto provvede qualificando il fatto nei reato di cui all'articolo 582 c.p., punibile a querela di parte. E poiché, nel caso concreto la persona offesa ha rimesso nel corso del dibattimento di primo grado la querela a suo tempo proposta, e l'imputato ha accettato tale remissione, ne consegue che fa sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché estinto il reato di lesioni personali così qualificato il fatto attribuito ai G - per remissione di querela, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.Qualificato il fatto come lesione personale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.