Vicino a ferrovie, strade e autostrade il terreno è detassato

di Antonio Terlizzi

di Antonio Terlizzi *Area edificabile equiparata a terreno agricolo. Il terreno posto nella zona di rispetto ferroviario è legalmente inedificabile e, ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione, deve essere equiparato ai terreni agricoli. Va confermata l'impossibilità che un terreno adiacente ad una linea ferroviaria possa essere considerato edificabile. In tema di espropriazione per pubblica utilità sulle aree site in fascia di rispetto ferroviario, stradale o autostradale -il divieto assoluto di edificazione rende le aree legalmente inedificabili e incide direttamente sul valore del bene senza possibilità di deroga da parte di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che tali aree, essendo sprovviste delle possibilità legali di edificazione, devono essere equiparate a quelle agricole ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione.La sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza numero 8609/2011 depositata il 15 aprile 2011, ha, pertanto, statuito che i terreni edificabili compresi nelle fasce di rispetto ferroviario o stradale, in quanto sprovvisti delle possibilità di edificazione legale, devono essere equiparati alle aree agricole ai fini fiscali.Processo di merito. In primo e in secondo grado, i giudici del merito avevano invece ritenuto che il terreno, confinante con una linea ferroviaria e quindi compreso nella zona di rispetto di cui all'articolo 49, D.P.R. numero 753/1980, dovesse essere sottoposto a tassazione completa in quanto compreso in una particella catastale riconosciuta come edificabile. Il giudice di legittimità ha ribaltato le decisioni di merito, confermando l'impossibilità che un terreno adiacente ad una linea ferroviaria possa essere considerato edificabile.Aree site in fascia di rispetto ferroviario, stradale o autostradale divieto assoluto di edificazione. È ius receptum, infatti, che - in tema di espropriazione per pubblica utilità sulle aree site in fascia di rispetto ferroviario, stradale o autostradale - si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili e che incide direttamente sul valore del bene senza possibilità di deroga da parte di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che tali aree, essendo sprovviste delle possibilità legali di edificazione, devono essere equiparate a quelle agricole ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione. Nella specie, la suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la destinazione edificatoria del terreno solo perché incluso all'interno del Piano regolatore generale, senza preventivamente considerare che tale destinazione era preclusa dalla collocazione del fondo in una area di rispetto ferroviarie e stradale. Secondo la cassazione,in definitiva, i terreni che siano inclusi nei piani regolatori, e al tempo stesso siano assoggettati al rispetto delle fasce stradali e ferroviarie, ai fini fiscali sono equiparati a quelli agricoli.Edificabilità di un'area. Tale sentenza si pone in contrasto rispetto alla consolidata giurisprudenza, secondo cui, per l'edificabilità di un'area, basta l'adozione di un atto che attribuisca la vocazione edificatoria ad un suolo ovvero non serve la completa definizione del procedimento amministrativo cassazione SSUU numero 25506/2006 la sentenza, di conseguenza, fornisce uno strumento di difesa utile a quanti siano alle prese con la tassazione dei terreni che, sia pure inseriti negli strumenti urbanistici, poiché compresi nelle fasce di rispetto non sono, agli effetti pratici, utilizzabili ai fini edificatori. Distanze minime. La sentenza in commento giova per definire l'esatta tassabilità di quelle aree che siano assoggettate al rispetto delle distanze minime previste in ragione della vicinanza a luoghi o opere di interesse pubblico strade, autostrade, ferrovie . Ipotesi tipiche sono la fascia di rispetto stradale prevista nel decreto numero 1404 del 1968 dall'articolo 18 del d.lgs. numero 285/1992 nuovo Codice della strada e dagli articolo 26-28 del dpr 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada , e la fasce di rispetto ferroviario di cui all'articolo 49 del dpr 753/1980. Nell'articolo 3 del decreto numero 1404 del 1968 le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, agli effetti della applicazione delle distanze, vengono distinte in quattro specifiche categorie 1 Autostrade autostrade di qualunque tipo legge 7 febbraio 1961, numero 59 raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona legge 19 ottobre 1965, numero 1197 e legge 24 luglio 1961, numero 729 2 Strade di grande comunicazione o di traffico elevato strade statali comprendenti itinerari internazionali legge 16 marzo 1956, numero 371 strade statali di grande comunicazione legge 24 luglio 1961, numero 729 raccordi autostradali non riconosciuti strade a scorrimento veloce in applicazione della legge 26 giugno 1965, numero 717 3 Strade di media importanza strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50 strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50 4 Strade di interesse locale strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.A questa distinzione, in rapporto alla natura e alle caratteristiche, corrisponde una distanza minima da osservare fascia di rispetto a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale strade di tipo 1 - m. 60,00 strade di tipo 2 - m. 40,00 strade di tipo 3 - m. 30,00 strade di tipo 4 - m. 20,00.Le fasce di rispetto ferroviario di cui all'articolo 49 del dpr numero 753/80 consistono invece in una distanza minima di trenta metri da misurarsi in proiezione orizzontale dalla zona di occupazione della più vicina rotaia. * Esperto tributario

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 aprile 2011, numero 8609Considerato quanto segueLa presente controversia riguarda la tassabilità di un terreno confinante con la linea Ferroviaria Centrale Umbra.Sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria regionale ritenevano che il suddetto terreno dovesse essere sottoposto a tassazione completa in quanto compreso in una particella catastale riconosciuta come edificabile nonostante lo stesso fosse compreso nella zona di rispetto di cui all'articolo 49 del DPR numero 753 del 1980.Avverso la suddetta sentenza viene dalla ricorrente proposto ricorso innanzi a questa Corte con il quale viene eccepita l'impossibilità che un terreno adiacente ad una linea ferroviaria possa essere considerato edificabile.Si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato, per le Amministrazioni in epigrafe indicate, sostenendo che la sentenza di secondo grado sarebbe conforme alla normativa che doveva essere applicata al caso concreto.Il ricorso è fondato e deve essere accolto.In base alla pluriennale e consolidata giurisprudenza di questa Corte ln tema di espropriazione per pubblica utilità sulle aree site in fascia di rispetto ferroviario, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 numero 753 e stradale o autostradale ai sensi dell'articolo 41 septies della legge 17 agosto 1942 numero 1150 c.d. legge urbanistica e successive modifiche, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili e che incide direttamente sul valore del bene senza possibilità di deroga da parte di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che le suddette aree, essendo sprovviste delle possibilità legali di edificazione, ai sensi dell'articolo 5 bis comma 4 della legge 8 agosto 1992 numero 359, devono essere equiparate a quelle agricole ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e dì occupazione, secondo il criterio di cu i agli articoli 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n . 865, ancora in vigore per i suoli agricoli.Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la destinazione edificatoria del terreno solo perché incluso all'interno del Piano regolatore industriale, senza preventivamente considerare che tale destinazione era preclusa dalla collocazione del fondo in una area di rispetto ferroviarie e stradale Cass. sentenza numero 8121 del 03.04 .2009 . Conforme sentenze 10.11.2008 numero 26899 15.09 .2004 numero 18583 04.02.2000 numero 1220 .Pertanto la sentenza deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti può essere decisa nel merito con l 'accoglimento del ricorso del ricorrente.Sussistono giusti motivi per compensare le spese del merito in quando le commissioni tributaria hanno del tutto ignorato la suddetta consolidata giurisprudenza.Viceversa deve essere condannata la controparte alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del ricorrente , compensa le spese del merito e liquida quelle di cassazione in euro 3.200. oltre spese vive ed esborsi.