Il detentore del veicolo coinvolto nell’incidente ha diritto al risarcimento, ma non è esonerato dalla prova

Respinto il ricorso presentato dal danneggiato non proprietario dell’automobile, che vuole ottenere il risarcimento per il danno patito ma non prova l’esistenza del possesso sulla cosa né del pregiudizio patrimoniale subito.

Il caso. Un uomo rimaneva coinvolto in un incidente d’auto e otteneva dal Giudice di Pace di Roma - pur non essendo proprietario del veicolo - il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione del responsabile del sinistro. L’assicurazione impugnava allora la sentenza, sostenendo il difetto di legittimazione attiva del vincitore in primo grado il Tribunale di Roma riformava la sentenza, e condannava parte appellata alla restituzione di quanto ricevuto come risarcimento. Il tribunale in sede di gravame stabiliva, infatti, che la vittima del sinistro non aveva provato la qualità di proprietario della vettura. Proprietario o detentore, ciò che conta è la prova. Tale argomentazione viene contestata con il ricorso per cassazione, che tuttavia ha esito negativo. La Suprema Corte osserva come, fermo restando il diritto al risarcimento del danno spettante anche a chi eserciti un potere materiale sulla cosa indipendentemente dal diritto reale o personale che egli abbia all’esercizio del potere, per ottenere il ristoro dal danno occorra anche dimostrare tanto l’esistenza di una situazione di possesso, quanto l’incidenza sul patrimonio del danneggiato. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova della titolarità del veicolo, derivante dall’esistenza di una situazione di possesso corrispondente a quella appena descritta. Allo stesso modo, nel giudizio di merito non era stata provata l’incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva la riparazione mediante risarcimento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 aprile – 29 maggio 2012, numero 8554 Presidente Segreto – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con sentenza numero 53385 del 2005, il Giudice di pace di Roma condannava la Milano Assicurazioni s.p.a. già Nuova MAA Assicurazioni , in solido con la s.a.s. Tommassini Alessandro e R.M. , al pagamento in favore di G.C. della somma di Euro 7.230,40, oltre interessi e spese processuali, a titolo di risarcimento danni subiti dal G. nell'incidente stradale avvenuto in OMISSIS , quando l'autovettura Ford Focus tg. OMISSIS , da lui guidata, era stata tamponata dall'auto Fiat Barchetta tg. OMISSIS di proprietà all'epoca del fatto di R.M. e guidata T.A. , legale rappresentante della società convenuta. La decisione, gravata da impugnazione della Milano Assicurazioni s.p.a. la quale contestava sia la legittimazione attiva del G. , sia il merito della decisione con riguardo al nesso causale tra sinistro e danni e con riguardo alla quantificazione , era riformata dal Tribunale di Roma, il quale con sentenza in data 11.09.2009, dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione attiva di G.C. , la domanda da questi proposta nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., della s.a.s. Tommassini Alessandro e di R.M. condannava G.C. a restituire alla Milano Assicurazioni s.p.a. la somma ricevuta dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di primo grado, aumentata degli interessi legali maturati dalla data del pagamento compensava interamente le spese processuali tra le parti. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.C. , svolgendo un unico motivo, illustrato anche da memoria. La Milano Assicurazioni ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, nonché, in accoglimento dei reiterativi motivi di impugnazione sui quali il Tribunale non si è pronunciato la cassazione della sentenza numero 53385/2005 con l'adozione di ogni consequenziale pronuncia ovvero con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Roma, previa enunciazione del principio di diritto cui attenersi ha, altresì, depositato memoria. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalle altre parti. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ. i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza. 1.1. Muovendo dal ricorso principale, si osserva che il Tribunale - premesso che il G. si era dichiarato proprietario dell'autovettura Ford Focus e in tale qualità aveva proposto l'azione di risarcimento del danno - ha dichiarato inammissibile la domanda del G. , per difetto di legittimazione attiva, per non avere costui provato nel primo grado del giudizio la qualità di proprietario di detta autovettura, ritenendo, da un lato, tardiva la produzione in appello delle certificazioni PRA e della carta di circolazione e, dall'altra, non idonee, ai fini della relativa prova, le indicazioni del c.t.u. e del perito di assicurazione. 1.2. Con unico motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli artt.1140, 1168, 2043 e 2054 cod. civ. in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ Al riguardo deduce che - a prescindere dalla prova della proprietà - la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno compete anche nella mera ipotesi di detenzione del veicolo danneggiato. 1.3. Il motivo di ricorso non merita accoglimento. Invero il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., qual è quello denunciato da parte ricorrente postula l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica, un problema interpretativo in ordine all'affermazione di tesi e principi giuridici. La denuncia di questo vizio deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o, con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di questa Corte e/o della dottrina prevalente Cass. 11 aprile 2000, numero 8153 laddove, nel caso all'esame, parte ricorrente - lungi dall'individuare punti o affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con le norme in rubrica e con l’interpretazione ad esse date da questa Corte - pretende di innovare la causa petendi della pretesa risarcitoria, mutando i presupposti di fatto in base ai quali il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione. Vero è che la decisione impugnata non contraddice il principio espresso da questa Corte, cui fa riferimento l'odierno ricorrente, secondo cui il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui il quale esercita un potere soltanto materiale sulla cosa, e, dal danneggiamento di questa, risente un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere Cass. 23 febbraio 2006, numero 4003 piuttosto essa muove dalla considerazione che il titolo, dedotto a fondamento della presente azione risarcitoria, era rappresentato dal diritto di proprietà dell'autovettura danneggiata e dall'ulteriore rilievo che nella fase destinata allo svolgimento del thema probandum non era stata, fornita alcuna prova della titolarità del veicolo. Non è superfluo aggiungere che, nel caso in cui il G. avesse voluto agire in qualità di detentore, non avrebbe, comunque, potuto limitarsi ad allegare una situazione di possesso - come asserisce di aver fatto, peraltro inammissibilmente, nella comparsa conclusionale depositata innanzi al Tribunale - occorrendo anche la dimostrazione, sulla scorta di prove idonee, sia della esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, sia dell'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva il ristoro. In definitiva il ricorso principale va rigettato. 2. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, proponendo censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza del Tribunale, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate per la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite.