Lo sgravio di somme iscritte a ruolo eseguito dall’Amministrazione finanziaria in seguito a un giudizio definitivo non è opponibile ad Equitalia che quindi può proseguire la causa.
La S.C., con la sentenza 16 maggio 2012, numero 7680, ha affermato che l’ammissibilità dell’appello proposto da Equitalia è possibile in quanto l’esecuzione da parte di una P.A. della sentenza favorevole al contribuente non equivale ad acquiescenza. Equitalia natura giuridica. A decorrere dal 2006 legge numero 248/2005 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione della riscossione e le funzioni relative sono state trasferite all’Agenzia delle entrate che le esercita attraverso Equitalia, Spa a totale capitale pubblico, di cui 51% risulta in possesso dell’Agenzia delle entrate ed il residuo 49% “in mano” all’Inps. Equitalia, che agisce per il tramite di società partecipate ad esempio Equitalia Cerit, Equitalia Esatri, ecc presenta profili di diritto pubblico, atteso che non può fallire ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ma anche profili di diritto privato in quanto deve rispondere civilmente per eventuali danni arrecati a soggetti terzi. Il concessionario della riscossione è parte processuale? Il concessionario della riscossione ex articolo 10 d.lgs. numero 546/1992 è parte del giudizio tributario nel caso in cui l’azione del contribuente attiene a censure ad esso addebitabili in modo diretto risulta privo di legittimazione per questioni legate al mero rapporto di imposta, nel qual caso il contraddittorio deve essere instaurato con l’ente impositore. In caso di impugnazione della cartella esattoriale la legittimazione passiva del concessionario sussiste se l’impugnazione riguardi vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre deve escludersi nel caso in cui i motivi del ricorso attengono alla debenza del tributo Cass. numero 6450/2002 . Il caso. Il contribuente ha proposto opposizione avverso una serie di cartelle esattoriali notificate da Equitalia Cerit Spa e il ricorso è stato accolto in primo grado. La CTR invece ha riformato tale sentenza dichiarando il difetto di giurisdizione in quanto i crediti azionati non avevano natura. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo che il giudice di merito non ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza in quanto non impugnata in primo grado dall’ente impositore ma solo da Equitalia che, in quanto “mera delegata” alla riscossione, non è qualificata giuridicamente ad impugnare l’atto Cass. numero 5729/2012 . La S.C. ha disposto il rigetto del ricorso, con condanna della parte privata alle spese, rilevando che Equitalia era pienamente legittimata a proporre impugnazione prescindere dalle conclusioni dei singoli enti in quanto l’oggetto del giudizio riguardava vizi delle cartelle di pagamento. La giurisprudenza ha affermato in passato che il concessionario alla riscossione può essere considerato parte nel giudizio tributario allorché sia impugnato un atto viziato da errori a lui imputabili, ossia nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi l'emissione di avviso di mora non preceduto dalla notifica dell'atto impositivo atteso che il concessionario deve accertarsi dell'esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. È inammissibile, quindi, il ricorso proposto soltanto avverso l’ente impositore in cui venga dedotta l'illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento Cass., numero 3242/2007 numero 8185/2007 . Lo sgravio non comporta acquiescenza e rinuncia al contenzioso. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il motivo si basa sull’equazione tra avvenuto sgravio e acquiescenza alla sentenza che risulta tuttavia giuridicamente errata, dal momento che lo sgravio non importa, in generale, acquiescenza e rinuncia al contenzioso. In particolare, «l’acquiescenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione». Da quanto precede ne deriva che lo sgravio in esecuzione della decisione di primo grado favorevole al contribuente da parte di una pubblica amministrazione Cass. numero 2826/2008 numero 27082/2006 , non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 21 marzo - 16 maggio 2012, numero 7680 Presidente Adamo – Relatore Terrusi Svolgimento del processo L.B. propose opposizione contro 25 cartelle esattoriali e relative intimazioni di pagamento e avviso di mora notificate da Equitalia Spa. Riconobbe il debito per cinque di queste e chiese l'annullamento delle restanti, eccependo, per alcune, la mancanza e/o l'irritualità della notificazione, per altre la prescrizione del credito azionato, per altre ancora la non riferibilità soggettiva del tributo e, infine, per due, l'intervenuto pagamento. Nel contraddittorio con l'agenzia delle entrate e con i comuni di Firenze, Fiesole, Serravalle Pistoiese, Scandicci, Arezzo, Cecina, Nago Torbole e Quarrata, nonché con la regione Toscana, la Prefettura di Firenze, la Cassa nazionale di previdenza forense e l'intimante Equitalia l'adita commissione tributaria provinciale di Firenze accolse il ricorso. La decisione fu gravata da appello dell'agenzia delle entrate, di Equitalia e dei comuni di Quarrata e di Serravalle Pistoiese ed è stata riformata dalla commissione tributaria regionale della Toscana nei termini di seguito esposti, con sentenza in data 29.10.2009. La commissione regionale, distinguendo le statuizioni, I per un primo gruppo di cartelle, undici in tutto, evocate a mezzo dei riferimenti numerici di cui al ricorso introduttivo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per una di queste solo parziale non essendo di natura tributaria i crediti azionati infrazioni al codice della strada e altro II per tre cartelle ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse essendo state le cartelle oggetto di annullamento in autotutela e/o di sgravio totale III per altre tre cartelle ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ancora per difetto di interesse non essendo stata contestata la debenza del tributo, sicché l'eventuale nullità della cartella - eccepita dal contribuente - sarebbe stata, a dire della commissione regionale, ininfluente in mancanza di impugnazione dell'atto presupposto IV per tre ulteriori cartelle ha respinto il ricorso, non rilevando le irregolarità eccepite V infine, quanto a una cartella la numero 7488, erroneamente indicata, in dispositivo, col numero 22 anziché 23 del ricorso medesimo , ha accolto il ricorso del contribuente - e dunque in proposito confermato la sentenza impugnata - ritenendo il difetto di legittimazione passiva sostanziale del destinatario, non essendo il tributo Tarsu a lui riferibile. Ha condannato il contribuente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio quanto ai comuni di Quarrata e di Serravalle Pistoiese e quanto a Equitalia S.p.a., compensando nel resto. Per la cassazione della sentenza di secondo grado il B. ha proposto ricorso affidato a otto motivi. Hanno resistito con controricorso il comune di Firenze e l'agenzia delle entrate. Non hanno svolto difese gli altri intimati. Motivi della decisione I. - Col primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360, nnumero 3 e 5, c.p.c, violazione del combinato disposto degli articolo 324, 325, 326, 327 e 333 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli articolo 1722 e 1724 c.c Lamenta che la commissione regionale non abbia rilevate il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in quanto non impugnata in via principale dagli enti impositori, sebbene dalla sola Equitalia . La cui impugnazione sostiene che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, essendo Equitalia mera delegata alla riscossione. La tesi è che sarebbe “ inammissibile l'impugnazione del delegato alla riscossione se i deleganti, parti costituite e integralmente soccombenti nel procedimento di primo grado, hanno emesso rituale sgravio delle somme già richieste prestando espressamente acquiescenza alla sentenza e/o non hanno interposto impugnazione rinunciando, quindi, all'appello e ai loro diritto”. Il primo motivo è infondato. La sentenza riferisce che, avverso la decisione di primo grado, venne proposto appello I da parte di Equitalia numero 97/09 II da parte del comune di Quarrata numero 2266/08 III da parte del comune di Serravalle Pistoiese numero 786/08 . Gli appelli in questione risultano essere stati riuniti. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, Equitalia era pienamente legittimata a proporre l'impugnazione prescindendo dalle autonome determinazioni dei singoli enti titolari della pretesa creditoria, atteso che l'oggetto del processo atteneva a dedotti vizi delle cartelle di pagamento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concessionario è di fatti legittimato a stare in giudizio qualora la cartella sia impugnata, tra l'altro, per vizi propri v. Cass. numero 8185/2007 3242/2007 numero 11667/2001 , neppure esistendo la necessità di integrare il contraddittorio in difetto di litisconsorzio in senso sostanziale v. del resto, per utili riferimenti, sez. unumero numero 16412/2007 . Il motivo si basa, in verità, sull'equazione tra avvenuto sgravio e acquiescenza alla sentenza da parte degli enti medesimi. Ma codesta equazione è giuridicamente errata, dal momento che lo sgravio, conseguente alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non importa, in generale, acquiescenza e rinuncia al gravame. L'acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte di una pubblica amministrazione, anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte v. per tutte Cass. numero 2836/2008 numero 27082/2006 numero 15212/2000 - acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 329 c.p.c. e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992 numero 546, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. II. - Col secondo motivo si deduce, in connessione con il giudicato eccepito in seno al primo motivo, violazione dell'articolo 324 c.p.c. in rapporto al dichiarato difetto di giurisdizione. Il secondo motivo è assorbito dalle considerazioni appena esposte, dalle quali si evince che non è centrata la deduzione posta a base del motivo, circa l'anteriore formazione del giudicato sulla statuizione di primo grado. III. - Col terzo motivo, il ricorrente denunzia violazione degli articolo 53, 2° co., 20, 2° co., e 16, 2° co., del d.lgs. numero 546/1992, nonché degli articolo 141 e 330 c.p.c. ,-violazione altresì dell'articolo 22 del d.lgs. cit. con conseguente improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello. Lamenta che la commissione regionale non abbia in alcun modo considerato i preliminari profili di inammissibilità dell'appello di Equitalia consegnati alle eccezioni che a l'atto era stato notificato a mani del contribuente, anziché al procuratore domiciliatario b non era stata ivi apposta la attestazione di conformità all'atto depositato presso la segreteria della commissione adita. Il motivo è inammissibile perché privo di autosufficienza in ordine alle eccezioni asseritamente avanzate in appello, di cui la sentenza non parla. È comunque infondato quanto all'affermazione previa, perché la notifica a mani, nel processo tributario, è consentita anche quando vi sia stata elezione di domicilio presso il difensore l’articolo 17 d.lgs. numero 546/92 e v. Cass. numero 3746/2010 . IV. - Il quarto motivo deduce violazione dell'articolo 22 del d. Igs. numero 546/1992, in relazione al medesimo vizio caratterizzante l'omessa considerazione dei ridetti profili quanto al gravame interposto, avverso la sentenza di primo grado, dal comune di Quarrata. Trattasi di riedizione della tesi appena esaminata, per cui anche questo motivo va ritenuto inammissibile in forza delle medesime considerazioni esposte. V. - Il quinto motivo denunzia violazione dell'articolo 58 del d.lgs. numero 546/1992, per avere la commissione regionale basato la propria decisione su documentazione - costituita dalle relate di notifica delle cartelle impugnate prodotta solo in secondo grado. Il motivo è inammissibile, in quanto privo di autosufficienza in ordine al fatto dedotto l'avvenuta produzione delle relate solo in secondo grado, che dalla sentenza non si evince . E' comunque manifestamente infondato non essendo decisiva la questione della mancanza delle relate stesse, dal momento che il vizio della notifica non determina la nullità della cartella, ma incide solo sul termine di impugnazione, la cui decorrenza è impedita dall'omessa notifica. Ed è pacifico che le cartelle vennero infine, nella specie, ritualmente impugnate dal destinatario. VI. - Col sesto motivo ancora sì deduce la violazione dell'articolo 50 c.p.c. e 59 della L. numero 69/2009, per avere la commissione, contestualmente al pronunciato difetto di giurisdizione, omesso di indicare il giudice competente ai fini della riassunzione. Al riguardo può osservarsi che in effetti, nel quadro dell'orientamento giurisprudenziale già affermatosi e ora normativamente confermato dalla L. numero 69 del 2009, articolo 59 , viene in rilievo, anche per il caso della declinatoria della giurisdizione, la translatio iudicii, che quindi presuppone la precisa indicazione della giurisdizione ritenuta competente. E in tal senso l'impugnata sentenza non indica, nel dispositivo, il giudice munito di giurisdizione. Ma la lacuna è colmabile dalla parte motiva, nella quale si fa espresso riferimento alla giurisdizione ordinaria con attribuzione di competenza, a seconda dei casi, al giudice di pace o al giudice del lavoro . Donde il motivo manca del presupposto di fatto, non essendo vero che il giudice tributario d'appello abbia omesso di indicare la giurisdizione ritenuta competente sulle questioni sottostanti. Il motivo è comunque anche giuridicamente infondato perché la violazione dell'articolo 59 della L. numero 69/2009, così come eccepita, non determina la nullità della sentenza, non incidendo sul diritto di difesa e non precludendo neppure l'eventuale denuncia di conflitto negativo di giurisdizione. La quale invero v. sez. unumero numero 5681/2011 è ammissibile - sotto facies dì conflitto reale - anche in esito alla sentenza con la quale il giudice abbia declinato la giurisdizione senza indicare l’autorità giudiziaria competente. VII. - Il settimo motivo - che deduce violazione dell'articolo 50 c.p.c. e 59 della L. numero 68/2009, in relazione al medesimo vizio, conseguente alla mancata indicazione del giudice competente, quanto alla declaratoria di difetto di giurisdizione conseguente all'appello del comune di Serravalle Pistoiese - è soggetto al le medesime considerazioni appena esposte ed è quindi da rigettare per quanto già evidenziato. VIII. - L'ottavo motivo - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa l'accertamento dell'intervenuto sgravio delle cartelle nonché violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 329 c.p.c. - lamenta che la commissione regionale, dopo aver riconosciuto l'esistenza di un provvedimento di sgravio guanto a talune delle cartelle impugnare, e correttamente attribuito a detto sgravio la natura dì formale rinuncia al credito sotteso, abbia poi affermato la priorità logico-giuridica della questione di giurisdizione, risolvendole in senso preclusivo di ogni verifica quanto alle restanti cartelle pure sgravate in tal modo incorrendo in violazione di legge non avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere. L'ottavo motivo è da rigettare perché basato su un'affermazione giuridicamente errata, anche della sentenza, in questa sede suscettibile di correzione. È difatti sufficiente richiamare quanto all'inizio già evidenziato, vale a dire che, diversamente da quanto presupposto nel motivo, lo sgravio postumo rispetto alla sentenza sfavorevole non è indice sintomatico dell'avvenuta acquiescenza. IX. -In conclusione, quindi, il ricorso è rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuna delle parti costituita, in euro 1.175, 00, oltre spese prenotate a debito quanto all'agenzia delle entrate} ed euro 100,00 per esborsi quanto al comune di Firenze .