Anche nel rito del lavoro la costituzione del convenuto sana i vizi dell’atto

L’articolo 164 c.p.c., nella parte in cui prevede che «la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione» è applicabile anche all’appello nel rito del lavoro.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 10264 depositata il 2 maggio 2013. Il caso. La dipendente di un Ente ospedaliero ricorreva al Giudice del lavoro lamentando di essere stata vittima di una prolungata condotta mobbizzante , in ragione della quale aveva patito consistenti danni patrimoniali e non patrimoniali di cui ora chiedeva il ristoro. Il Tribunale di Torino, all’esito dell’esperita istruttoria, rigettava le domande. Contro tale sentenza la lavoratrice proponeva gravame, ritenuto tuttavia inammissibile dalla Corte di Appello per essere stato proposto nei confronti dell’Ente e non verso la Fondazione che, ad avviso dei Giudici di secondo grado, era succeduta ex lege al primo in tutti i rapporti attivi e passivi. La successione non riguardava i rapporti di lavoro . Contro tale pronuncia la lavoratrice proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando come la Legge Regionale che aveva disposto la successione nei rapporti tra Ente e Fondazione facesse espressamente salvi i rapporti di lavoro «del personale dipendente», con conseguente errore di diritto della sentenza impugnata di cui chiedeva l’integrale riforma. Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione la quale, preso atto della normativa regionale applicabile, rileva come i Giudici di Appello abbiano errato nell’individuare una successione a titolo universale tra l’Ente e la Fondazione, atteso che la normativa de quo faceva espressamente salvi i rapporti di lavoro, la cui titolarità permaneva in capo al primo. E comunque la costituzione del convenuto impediva la dichiarata inammissibilità . Sotto altro profilo, la Corte rileva come i Giudici di merito non abbiano inoltre considerato che «la Fondazione comunque si costituì in appello, difendendosi anche nel merito, chiedendo il rigetto del gravame», con conseguente effetto sanante di eventuali vizi del gravame ai sensi dell’articolo 164, comma 3, c.p.c., «applicabile anche all’appello nel rito del lavoro» Cass. SS.UU. numero 6841/1996 Cass. numero 4543/2006 . Su questi presupposti, la Cassazione accoglie il ricorso in quanto «la Fondazione, ad avviso della Corte territoriale unica legittimata passiva, si costituì comunque nel giudizio di appello, difendendosi anche nel merito, sanando così l’ipotizzata inammissibilità del gravame».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 marzo - 2 maggio 2013, numero 10264 Presidente Roselli – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Torino, M.G. evocava in giudizio l'Ordine Mauriziano, esponendo di lavorare alle dipendenze del convenuto dal 10 agosto 1979 come ausiliaria socio-sanitaria e di avere subito una serie di comportamenti datoriali qualificabili come mobbing, che le avevano provocato un progressivo deterioramento dell'equilibrio psicologico, e che quindi erano stati fonte di danno biologico psichico pari al 40%, di danno patrimoniale per spese mediche e dequalificazione, nonché di danno morale ed esistenziale chiedeva pertanto la condanna del convenuto, responsabile ex articolo 2087 c.c., al risarcimento dei predetti danni. Costituendosi in giudizio, l'Ordine Mauriziano contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Istruita la causa ed esperita c.t.u. medico-legale, con sentenza del 30 giugno 2005 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso. Avverso detta sentenza interponeva appello la M. , chiedendone la riforma. Costituitasi, la Fondazione Ordine Mauriziano eccepiva l'inammissibilità dell'appello, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto meno in relazione ai fatti verificatisi sino al omissis , e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza depositata il 2 marzo 2007, la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello per essere stato proposto nei confronti dell'Ordine Mauriziano e non della Fondazione Ordine Mauriziano, succeduta ex lege al primo. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la M. , affidato a due motivi. Resiste la Fondazione Ordine Mauriziano con controricorso, mentre l'Ordine Mauriziano è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex articolo 378 c.p.c È stata depositata rituale anche alla luce dell'articolo 14 L. numero 247/12 delega scritta dell'avv. Montini, effettivo difensore della Fondazione, all'avv. Marrone per la discussione. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c . Lamenta che la Corte di merito non considerò adeguatamente che il rapporto lavorativo de quo era rimasto in capo all'Ordine Mauriziano, così che nessuno poteva avere conoscenza della a suo avviso inesistente successione nel rapporto della Fondazione. Che ciò emergeva solo dalla lettera del 7 agosto 2007 ove era tuttavia chiarito che la Fondazione succedeva all'Ente Ordine Mauriziano nei rapporti attivi e passivi, con esclusione comunque dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. Si duole ancora che la legge 21 gennaio 2005 numero 4, che secondo i giudici di appello avrebbe comportato l'estinzione dell'Ordine e la prosecuzione dei rapporti attivi e passivi in capo alla succeduta Fondazione, all'articolo 1, comma 2, escludeva i rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie come risultava dalla busta paga del gennaio 2006, successiva alla sentenza di primo grado , stabilendo peraltro che l'Ordine Mauriziano continuava a svolgere la sua attività, quanto meno in materia sanitaria, come si evinceva dalla lettera 7 agosto 2007, riprodotta in ricorso in fotocopia. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c , nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 3, della L numero 4/05, oltre che degli articolo 324 e 436 c.p.c. articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c . Lamenta di aver notificato l'appello all'Ordine Mauriziano, che continua a svolgere la sua attività ai sensi dell'articolo 1, comma 2, citato, mentre nessuna norma stabiliva il passaggio del contratto di lavoro inerente il personale sanitario dall'Ordine alla Fondazione. Si duole che la notifica fu regolarmente eseguita nei confronti dell'Ordine, costituito in primo grado, mentre la Corte di merito, anziché dichiararne la contumacia, statuì l'inammissibilità del gravame, nonostante la Fondazione si fosse regolarmente costituita in giudizio. 3. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. La Fondazione sostiene che l'Ordine Mauriziano non esiste più sin dalla emanazione della L.R. Piemonte numero 39/04, con la quale è stata istituita l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino ASOM , con successione della Fondazione FOM in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ordine Mauriziano, ivi compresi quelli di natura contenziosa pendenti. Al riguardo la Corte osserva quanto segue. L'articolo 1 della legge 21 gennaio 2005, numero 4 G.U. numero 16 del 21/01/2005 , che convettiva in legge, con modificazioni, il decreto legge 19 novembre 2004, numero 277 recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino , stabiliva 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato Ente , è conservato comò, ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale. Il terzo comma del medesimo articolo 1 stabiliva che Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, numero 1596 . L'articolo 2, comma 3, stabilisce che La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle attività sanitarie con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato”. La legge regionale Piemonte 24 dicembre 2004, numero 39, all'articolo 2 stabilisce che l'Ente ospedaliero Ente Ordine Mauriziano di Torino, di cui all'articolo 1 del decreto-legge numero 277/2004 è costituito in Azienda sanitaria ospedaliera ASO con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, denominata Ordine Mauriziano di Torino . Il quarto comma dell'articolo 2 stabilisce che il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torio, La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze dovute sino alla data di costituzione dell'ASO di cui al comma 1 . 4. Ne consegue che l'appello proposto nei confronti dell'Ordine Mauriziano, ove peraltro si è costituita la Fondazione, non poteva ritenersi inammissibile, tanto meno in virtù di una presunta successione universale nei rapporti di lavoro in ambito sanitario della Fondazione nei confronti dell'Ordine. Il fatto che l'Ordine Mauriziano sia stato conservato come ente ospedaliero ASOM , ex articolo 1 D.L. numero 277/04 e 2 L.R. Piemonte numero 39/04, esclude che il legittimato passivo possa ritenersi la sola Fondazione che succede all'ASOM con esclusione dei rapporti di lavoro relativo al personale impegnato nelle attività sanitarie, articolo 3, comma 3, D.L. cit. articolo 2, comma 4, LR. numero 39/04 . Deve peraltro considerarsi che la Fondazione Ordine Mauriziano FOM comunque si costituì in appello, difendendosi anche nel merito, chiedendo il rigetto del gravame, con le conseguenze di cui all'articolo 164, comma 3, c.p.c, applicabile anche all'appello nel rito del lavoro Cass. sez. unumero numero 6841/96 Cass. numero 4543/06 . Per un verso dunque deve evidenziarsi che l'Ordine Mauriziano non si è estinto come sostiene la sentenza impugnata, pag. 7 , ma continua ad esistere ed operare, per quanto qui interessa, relativamente ai rapporti del personale sanitario articolo 1 e 2 D.L. cit. articolo 2, comma 4, L.R. numero 39/04 per altro verso la sentenza impugnata risulta parimenti errata laddove afferma l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto, anch'esso erroneo, che unico legittimato passivo fosse la Fondazione, peraltro costituitasi nel giudizio di appello difendendosi anche nel merito. La sentenza impugnata, affermando che l'atto di appello venne erroneamente notificato all' Ente Ordine Mauriziano e non alla Fondazione risulta pertanto errata per due ordini di considerazioni la prima è che l'Ordine Mauriziano non è stato soppresso, continuando a svolgere la sua attività quale azienda ospedaliera articolo 1 D.L. numero 277/04, conv. in L. numero 4/05 articolo 2, comma 4, L. R. numero 39/04 la seconda è che comunque la Fondazione, ad avviso della Corte territoriale unica legittimata passiva, si costituì comunque nel giudizio di appello, difendendosi anche nel merito, sanando così l'ipotizzata inammissibilità del gravame. 5. Il ricorso deve pertanto accogliersi la sentenza impugnata cassarsi, con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per. le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.