Oggetto della contesa è un rallentatore idraulico di frenata per autocarri, rivelatosi funzionante solo al 30 per cento. Nonostante ciò, la società venditrice pretende il regolare pagamento ecco spiegato il decreto ingiuntivo ai danni dell’azienda compratrice. Ma a cambiare le carte in tavola è il considerare, legittimamente, tale vendita come aliud pro alio
Funzionalità ridotta, molto ridotta, troppo ridotta Ciò rende corretta la tesi della vendita aliud pro alio. E, di conseguenza, è legittima la contestazione, a posteriori, della ditta che, una volta completato l’acquisto, si è ritrovata in possesso di uno strumento praticamente inutile Cass., sent. numero 8728/2014, Seconda Sezione Civile, depositata oggi . Funzionalità. Pomo della discordia è un rallentatore idraulico di frenata per autocarri, rivelatosi, secondo l’azienda che lo ha acquistato, assolutamente «inadatto a svolgere le funzioni» previste. Nonostante ciò, però, la società venditrice rivendica il pagamento del «corrispettivo», di poco superiore ai 14 milioni, con tanto di «decreto ingiuntivo», ‘certificato’ sia dai giudici del Tribunale che da quelli della Corte d’Appello. Per i giudici di secondo grado, in sostanza, «la vendita del rallentatore idraulico non era sussumibile nello schema dell’aliud pro alio, in quanto era emerso che il macchinario aveva» sì una «funzionalità ridotta», ma esso «non era del tutto inutilizzabile». Peraltro, solo a «2 anni dalla consegna» l’azienda compratrice «aveva denunciato i difetti di funzionamento del rallentatore», quindi «si era verificata la decadenza dalla garanzia», concludono i giudici. Pagamento. Ma la visione tracciata in Corte d’Appello viene smontata letteralmente dai giudici del Palazzaccio, i quali ritengono assolutamente plausibili le lamentele mosse dall’azienda che ha comprato il macchinario rivelatosi non completamente funzionante. È evidente, difatti, per i giudici che si può, a ragion veduta, parlare di aliud pro alio, poiché «la cosa consegnata risulta priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente». Ciò comporta la possibilità di ritenere applicabile l’«azione contrattuale di risoluzione» svincolata dai «termini di decadenza e prescrizione». E, di conseguenza, è possibile, a fortiori, «paralizzare, in via di eccezione, la pretesa di pagamento azionata dalla parte venditrice».
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 gennaio – 15 aprile 2014, numero 8728 Presidente Triola – Relatore Picaroni Ritenuto in fatto 1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Ve nezia, depositata il 10 dicembre 2007, di conferma della sen tenza del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadel la, che aveva rigettato l'opposizione proposta da San Seba stiano s.a.s. di P.N. & amp C. avverso il decreto in giuntivo, emesso a favore della CMP Elettrodiesel s.r.l., a titolo di corrispettivo di prestazioni per l'importo di lire 15.858.688 oltre accessori. 1.1. - Nel giudizio di primo grado, la società opponente aveva contestato il credito azionato deducendo che il rallen tatore idraulico, indicato nella fattura numero 1204 del 1996, per l'importo di lire 14.280.000, era inadatto a svolgere le fun zioni per cui era stato acquistato. La società opposta aveva dedotto, a sua volta, la mancata contestazione delle prestazioni indicate nelle altre fatture, mentre, con riguardo alla fornitura e applicazione del rallen tatore idraulico, la prima contestazione era successiva di circa due anni dalla fornitura, sicché l'opponente era comun que decaduta dalla garanzia per vizi. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. 1.2. - La società San Sebastiano proponeva appello con il quale eccepiva, come già in primo grado, la nullità della pro cura alle liti del difensore della controparte, e nel merito contestava che il giudice di primo grado avesse escluso la configurabilità dell'aliud pro allo con riferimento alla ven dita del rallentatore idraulico - pur essendo emerso dall'istruttoria che il macchinario funzionava al 30% - ed a vesse applicato la disciplina dell'appalto. Si costituiva l'appellata CMP Elettrodiesel s.r.l. e chie deva la conferma della sentenza di primo grado. 2. - La Corte d'appello di Venezia rigettava il gravame, ritenendo nell'ordine che a era tardiva e comunque sfornita di prova l'eccezione di nullità della procura alle liti del difensore di CMP Elettrodiesel b la vendita del rallentatore idraulico non era sussumibile nello schema dell'aliud pro alio in quanto era emerso dall'istruttoria che il macchinario avevan una funzionalità ridotta del 30%, e quindi non era del tutto inutilizzabile c era incontestato che soltanto con lettera del 24 marzo 1998, dopo circa due anni dalla consegna, la so cietà appellante aveva denunciato i difetti di funzionamento del rallentatore, sicché si era verificata la decadenza dalla garanzia. 3. - Ricorre, per la cassazione della sentenza d'appello, la San Sebastiano s.a.s. di Pegoraro Nerina & amp C. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la CMP Elettrodiesel s.r.l. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto 1. - Il ricorso è fondato. 1.1. - Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1453, 1455, 1490 cod. civ., e vizio di motivazione. La censura, in realtà circoscritta alla violazione di legge, investe la decisione del giudice di appello di escludere la configurabilità della consegna di aliud pro allo in riferimento alla vendita del rallentatore idraulico. La ricorrente formula il quesito di diritto, in ossequio al disposto dell'articolo 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, nei seguenti termini «se rientri nella consegna di aliud pro allo la fornitura di un rallentatore idraulico di frenata per autocarri, il quale funziona con una potenzialità ridotta del 70% e crei problemi consistenti di sovra riscaldamento con fermo dell'autocarro e necessità dell'intervento di soccorsi». 2. - La doglianza è fondata. 2.1. - La decisione della Corte d'appello, secondo cui non integra la fattispecie dell'aliud pro allo la consegna del rallentatore che non aveva sostanzialmente mai funzionato, a vendo una potenzialità ridotta del 70%, si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ritiene configurabile l'aliud pro allo quando la cosa consegnata risulti priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia di fetti che la rendano inservibile ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza numero 21419 del 2010 sez. 2, sentenza numero 26953 del 2008 . La riconducibilità della fattispecie concreta nello schema astratto dell'aliud pro allo dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'articolo 1495 cod. civ. ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza numero 10916 del 2011 , e dunque, a fortiori, consente di paralizzare in via di eccezione la pretesa di pagamento azio nata dalla parte venditrice, come nella specie avvenuto. 3. - Nell'accoglimento del primo motivo di ricorso rimane assorbito il secondo motivo, prospettato peraltro in via subordinata. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, anche per la regolamentazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2014.