Il diritto permane qualora la documentazione sia stata presentata dopo lo spirare del termine triennale a causa di un ritardo dell’ufficio competente al rilascio.
Il caso. La controversia nasce dal disconoscimento delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina secondo l’Ufficio procedente, il contribuente non aveva diritto al rimborso dell’imposta di registro versata per aver presentato il certificato rilasciato dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura I.P.A. dopo lo spirare del termine triennale a tal fine previsto. Istanza di rimborso e documentazione devono essere presentate nel termine triennale. Nel caso di specie, trovava infatti applicazione l’articolo 5, l. 6 agosto 1954, numero 604, in forza del quale, quando sia stata resa esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio né quello definitivo, rilasciati dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura I.P.A. , son dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all’Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato. Le conseguenze del ritardo dell’ufficio competente nel rilascio della documentazione. Nella sentenza numero 8052/2013, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente. Il Collegio rileva che l’istanza di rilascio del certificato era stata presentata dal contribuente nel 1983, ancor prima di registrare l’atto, e che il documento era stato consegnato dall’I.P.A. competente soltanto dopo 4 anni alla luce di tali elementi in fatto, riportati anche nella sentenza impugnata, la Suprema Corte ritiene che il contribuente abbia assunto una condotta diligente. Il ritardo dell’ufficio impedisce la decadenza del contribuente. Secondo la giurisprudenza di legittimità cfr. sentenze nnumero 14671/2005, 9159/2010 e 10406/2011, nonché sentenze nnumero 10939/2002 e 15953/2003 , ove non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, il contribuente non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile. Il contribuente non ha l’onere di sollecitare l’ufficio. La sentenza in rassegna si segnala per aver formulato una precisazione concernente la condotta esigibile dal contribuente. A questo soggetto si richiede soltanto di attivarsi al fine di conseguire tempestivamente il documento, senza farsi carico di ulteriori sollecitazioni nei confronti dell’ufficio. Un nuovo corso nella giurisprudenza di legittimità il ritardo della PA non deve ledere il contribuente. La pronuncia in commento si pone in linea di continuità rispetto alla sentenza numero 1429 del 2013, nella quale la Corte di Cassazione, proponendo un’interpretazione strettamente legata ai principi costituzionali e alla tutela del diritto di proprietà garantita nella Cedu, ha escluso l’imponibilità dell’indennità di esproprio in caso di ingiustificato ritardo nel pagamento da parte della Pubblica Amministrazione cfr. L. R. Corrado, La plusvalenza è tassabile se l’indennità è percepita dopo 15 anni dall’esproprio? , retro . Alla luce di questo filone ermeneutico, si può dunque affermare che, anche in ambito tributario, la Pubblica Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato a seguito di un ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento. Giurisdizione tributaria e risarcimento del danno. Rimane ancora aperta la questione concernente la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in tema di risarcimento del danno. Ad avviso di chi scrive, pare auspicabile che anche nel processo tributario si possa giungere a riconoscere nel giudice tributario il ruolo di giudice del danno ingiusto correlato ad un provvedimento tributario illegittimo, emulando il percorso che si è già realizzato nel diritto processuale amministrativo. Medio tempore la tutela risarcitoria può essere garantita dalle Commissioni Tributarie attraverso il meccanismo della condanna alle spese per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 6 febbraio - 3 aprile 2013, numero 8052 Presidente Virgilio – Relatore Sambito Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Centrale, con sentenza numero 8439/20/06, depositata il 26.10.2006, ha accolto il ricorso dell'Ufficio di Lentini, affermando la decadenza di C. S. dai benefici sull'imposta di registro di cui all'articolo 5 della l. numero 604 del 1954, per avere presentato in ritardo, oltre il termine triennale, il certificato dell'IVA. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con sei motivi. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Motivi della decisione Col terzo ed il quarto motivo, che vanno esaminati congiuntamente e con priorità, perché a carattere più liquido, il ricorrente lamenta che, nel ritenere maturata la decadenza dal diritto all'agevolazione, ritenendo irrilevanti i motivi del ritardo nel rilascio del certificato pur se dovuto a cause burocratiche , ed addebitandogli il mancato assolvimento dell'onere di accelerarne il rilascio, i giudici d'appello erano incorsi in violazione degli articolo 2, 4 e 5 della l. numero 604 del 1954 e dell'articolo 1256 c.c. ed in vizio di motivazione. I motivi sono fondati. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che Cass. numero 14671 del 2005 numero 9159 del 2010 numero 10406 del 2011 che In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge 6 agosto 1954, numero 604, ove il contribuente non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile . Entrambi tali elementi emergono, in modo incontrovertibile, dalla sentenza consta, infatti, che il certificato rilasciato il 20.1.1987 era stato richiesto il 30.12.1983, prima ancora della registrazione dell'atto, intervenuta il 18.1.1984, restando così acquisito in giudizio l'adempimento, da parte del contribuente, del dovuto comportamento diligente per conseguire, tempestivamente, il certificato, non potendo a lui addossarsi, anche, l'onere di porre in essere ulteriori sollecitazioni, per sopperire al ritardo dell'Ufficio nel suo rilascio. L'impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex articolo 384, 1° co, cpc, con l'accoglimento del ricorso introduttivo, non essendo ravvisabile la decadenza dall'agevolazione. Si ravvisano giusti motivi, per compensare tra le parti, le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Spese compensate.