Utilizzo del modello F24 anche per la mediazione

L’utilizzo del modello “F24” è esteso anche per il pagamento delle somme dovute a seguito di transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182-ter r.d. numero 267/1942 e a seguito di reclamo e mediazione legge numero 111/2011 .

Con separate risoluzioni dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute a seguito di transazione fiscale e a seguito di reclamo e mediazione, e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. Nel provvedimento numero 44332/12 viene specificato che il decreto legislativo numero 241/1997, prevede disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Un decreto ministeriale estende le modalità di versamento Viene ricordato che le modalità di versamento unitario e compensazione, previste per i pagamenti dei tributi e delle somme individuate all’articolo 17, comma 2, d.lgs. numero 241/1997, possono essere estese alle altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale. come ha fatto il decreto dell’8 novembre 2011. Proprio in applicazione di questa disposizione, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997 ad altre entrate. Lo stesso decreto ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.

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