La infrazionabilità degli anni di iscrizioni ai fini pensionistici in Cassa Forense

Il regolamento ex articolo 21 legge numero 247/2012, attualmente all’attenzione dei Ministeri Vigilanti, prevede l’abolizione del principio della infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici.

Il principio della infrazionabilità del contributo, sancito dalla tabella A, comma 5, allegata alla legge numero 319/1975, è stato ribadito dall’articolo 4 legge numero 141/1992 che così recita «Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione e l’anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l’evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell’ammontare della pensione». Sulla questione si è formata un’ampia giurisprudenza di merito e di legittimità ex plurimis Cass., sezione Lavoro, numero 10305/1991 Cass. Civile, Sezioni Unite, numero 10033/1997 Cass., sezione Lavoro, numero 18543/2004 . Percentuale del reddito. È principio pacifico che il contributo obbligatorio minimo personale è stabilito in percentuale sull’arco dell’intero anno con la conseguenza che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già affermato che «essendo il contributo correlato ad una percentuale del reddito prodotto nell’anno sarebbe arbitraria un’operazione che attribuisse ad un certo periodo dell’anno una quota matematica del reddito prodotto nell’intero anno, postulando una uniforme produzione di questo per altro verso la frazionabilità del contributo costituirebbe un’operazione contraria al principio che si trae dal V comma della tabella A, allegata alla legge numero 319/1975, il quale espressamente sancisce che il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero». Infrazionabilità dell’anno? La legge delega numero 247/2012 non prevede l’abolizione del principio della infrazionabilità dell’anno ne consegue che quanto previsto nel regolamento ex articolo 21 rappresenta un eccesso di delega al quale non si può sopperire invocando l’autonomia normativa di Cassa Forense. È pacifico infatti che Cassa Forense non ha un potere illimitato di regolamentare il sistema assistenziale e previdenziale forense, abrogando o modificando le leggi che lo disciplinano, se non nei rigorosi limiti, come ha già affermato il Giudice di legittimità nella sentenza 24202/2009, laddove la disciplina regolamentare non sia indirizzata a rafforzare il suo equilibrio tecnico – finanziario nel lungo periodo di 50 anni così come previsto dall’articolo 24, comma 24, legge numero 214/2011. Com’è noto la previdenza è un puzzle da maneggiare con cura e quindi richiede grande competenza e professionalità nel muovere i pezzi proprio per evitare l’effetto domino che può portare al crollo dell’intero sistema previdenziale. Nel caso di specie, l’abolizione del pilastro cardine della infrazionabilità dell’anno avrà immediate conseguenze sull’articolo 1 del regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa del parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 16.12.2005 e approvato con ministeriale del 24.07.2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 189/2006 . L’articolo 1 testé indicato prevede che «gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata una omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa» tanto che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i contributi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del precedente comma sono, a richiesta, rimborsabili, salvo che l’interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell’istituto della rendita vitalizia. Ora è evidente che se cadrà il principio della infrazionabilità dell’anno, nel caso di omissione contributiva parziale, l’anno non sarà considerato inefficacie ma varrà per la parte coperta da contribuzione così portando a pensionamento situazioni che prima avrebbero richiesto il versamento di ulteriore contribuzione. Tale fatto non potrà che ripercuotersi, negativamente, sugli equilibri economico – finanziari di lungo periodo della Fondazione. È ben vero che così facendo il Comitato dei Delegati si è posto sulla scia di Cassazione numero 5672/2012 ma, come commentato dalla dottrina, la Corte di Cassazione era incorsa in un errore di diritto laddove aveva affermato che «nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del debito contributivo determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa», mentre la norma esisteva ed è quella da noi citata più sopra. Ma vi sono altre ricadute che esamineremo nel proseguo. Vigilantibus iura succurrunt.