Nessuna violazione stradale si configura per chi prolunga la sosta oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato. Al trasgressore in questo caso può infatti essere solo richiesto il recupero civilistico dell’evasione tariffaria.
Lo ha ribadito giovedì 20 marzo il sottosegretario alle infrastrutture Umberto Del Basso De Caroviola davanti alla commissione trasporti della Camera, in risposta ad una specifica interrogazione. La vicenda dei ticket di sosta scaduti e delle relative conseguenze sanzionatorie è da anni nel mirino della prassi ministeriale e della pratica operativa a seguito dell’avvento dei nuovi sistemi di pagamento, sconosciuti al momento della redazione dell’ultimo codice stradale. Invece di adeguare il codice si è cercato di adattarlo all’evoluzione tecnologica con risultati poco esaltanti. Ovvero che il parcheggio completamente abusivo nelle zone a pagamento in molti Comuni è sanzionato con l’applicazione dell’articolo 7/15° del codice specificamente dedicato alla sosta regolamentata, ovvero con 25 euro di multa. In altre zone i comandi di polizia locale applicano l’articolo 7/14° cds che prevede una multa di 41 euro oppure l’articolo 156/6° di analogo importo. Le differenti posizioni ministeriali quella tradizionale Il Ministero dell’Interno che è l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, con un importante parere datato 28 agosto 2003 prot. 300/A/1/44031/101/3/3/17, ha di fatto confermato questa impostazione specificando che «si concorda con l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 157 comma 6° C.d.S. nel caso della mancata attivazione del dispositivo di controllo della sosta a pagamento ovvero la mancata esposizione dello scontrino comprovante l’avvenuto pagamento con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 41 . Nel caso della fruizione dello spazio di sosta a pagamento per periodi di tempo successivo a quello per il quale è stato eseguito il pagamento, invece, andranno applicate le disposizioni di cui all’articolo 7 comma 15° C.d.S. con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25 ». e quella innovativa. Con due distinti pareri rilasciati rispettivamente il 22 marzo 2010 e il 5 luglio 2011 il ministero dei trasporti ha invece chiarito che nelle aree a pagamento senza limiti orari di sosta la mancata esposizione del ticket comporta la sanzione di 41 euro, prevista dall’articolo 7/14° cds. In queste aree, prosegue il ministero dei trasporti, se il contrassegno viene regolarmente esposto ma la sosta si prolunga oltre al periodo consentito non scatterà alcuna multa stradale ma solo una procedura di recupero delle somme non corrisposte. Lo stesso recupero tariffario dovrà essere avviato anche nel caso precedente dell’utente completamente abusivo che oltre alla multa collezionerà anche una richiesta di recupero delle somme non corrisposte. Nella realtà alcuni comuni hanno istituito anche delle zone blu con limitazione oraria di parcheggio. In queste aree in pratica è consentito parcheggiare pagando il ticket mantenendo però occupato lo spazio non oltre ad un certo numero di ore. In questa particolare ipotesi per il conducente completamente abusivo scatteranno tutte le misure analizzate in precedenza ma anche un’ulteriore multa da 25 euro ai sensi dell’articolo 7/15° cds per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. La posizione del Governo. A parere del sottosegretario del Ministero dei Trasporti Del Basso De Caroviola, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione di una norma di comportamento, ma determina unicamente una inadempienza contrattuale. Niente multa, quindi - perché «in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal codice sono quelli indicati dall'articolo 157, comma 6, e precisamente l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del codice medesimo». Circa la divergenza di opinioni tra ministeri, prosegue il rappresentante governativo, «non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell'interno quest'ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente nel 2007 condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso nel 2010 una serie di pareri in tal senso». I problemi che restano sul tappeto. Aderendo all’interpretazione governativa restano sul tappeto una serie di questioni che evidenziano l’urgenza di un intervento riformatore della materia. Innanzitutto perché sono pochi i comuni che si sono dotati di un regolamento ad hoc per il recupero dell’evasione tariffaria che comunque eleverà molto i costi di recupero. Poi perché gli ausiliari del traffico, tradizionalmente adibiti al controllo delle soste, saranno probabilmente inadeguati alla gestione di questo nuovo contenzioso. Infine perché ci sono numerose sentenze sia della cassazione che dei giudici contabili che scoraggiano l’interpretazione fornita dal ministero dei trasporti proprio in virtù della specificità della materia. In buona sostanza un comune se dovrà scegliere a quale linea interpretativa aderire dovrà ponderare tutti questi valori in gioco e probabilmente, alla fine, preferirà perdere qualche ricorso che non incorrere in pesanti responsabilità erariali per cattiva gestione amministrativa dei proventi sanzionatori stradali.
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