Il reato di violenza sessuale può essere integrato anche con il semplice raggiungimento, da parte dell’agente, delle parti intime della persona presa di mira, essendo irrilevante che detto contatto sia di breve durata, essendo la vittima riuscita a sottrarsi dal subire ulteriormente la condotta illecita, o che l’agente raggiunga la soddisfazione erotica.
È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 4674/15 depositata il 2 febbraio. Il fatto. La Corte d’appello di Caltanissetta riformava parzialmente la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale locale, riducendo la pena comminata a carico dell’imputato per il reato di violenza sessuale contestatogli per aver costretto una minore, trattenendola per le braccia, a subire “toccamenti” delle parti intime e per averle leccato una guancia. Violenza consumata La sentenza viene impugnata in Cassazione dall’imputato che ne sostiene la nullità per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’ipotesi del tentativo. Afferma il ricorrente che la condotta del mero “toccamento”, considerando le particolari circostanze concrete consistenti nell’essere avvenuto il fatto in tempi brevissimi e durante l’inverno, quindi in presenza di un abbigliamento pesante della minore che inoltre si trovava su uno scooter utilizzato per allontanarsi velocemente dall’agente, integrerebbe un’ipotesi di tentativo di violenza sessuale, essendo riscontrabile un mero contatto corporeo superficiale e fugace che non ha raggiunto le zone erogene della vittima. La Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso così prospettato. Infatti, richiamando orientamenti interpretativi consolidati, ribadisce che, in tema di violenza sessuale, la nozione di “atto sessuale” deve essere ricostruita facendo riferimento alla somma del concetto di congiunzione carnale e di atti di libidine, come previsti dalle previgenti disposizioni. Ne consegue che possono assumere rilevanza tutti quegli atti che, in considerazione del comune sentire e dell’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulso sessuale dell’agente con invasione della sfera intima della vittima, tra cui “toccamenti”, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la breve durata dell’atto stesso e il mancato raggiungimento della soddisfazione erotica dell’agente. e violenza tentata. L’ipotesi del tentativo è invece riscontrabile solo quando i “toccamenti” riguardino zone corporee diverse da quelle genitali o comunque, secondo la scienza medica, l’antropologia e la psicologia, erogene, risultando in questo caso inconferente la circostanza che la vittima sia riuscita a sottrarsi alla condotta illecita. Nel caso concreto, essendo la minore stata attinta da “toccamenti” delle parti intime del corpo, sottraendosi alla perpetrazione della violenza, il reato può dirsi consumato. La sentenza impugnata risulta quindi confermata, con eccezione della statuizione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, priva di adeguata motivazione, così come lamentato dal ricorrente in un ulteriore motivo di ricorso, accolto dalla Cassazione.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 ottobre 2014 – 2 febbraio 2015, numero 4674 Presidente Teresi – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la pronuncia resa dal tribunale della medesima città riducendo nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a G.S. per il delitto previsto dall'articolo 609 bis cod. penumero , perché con violenza, consistita nell'afferrarle le braccia così da impedirle ogni movimento, costringeva Stefania Piazza, minore degli anni diciotto, a subire atti sessuali, consistiti nel leccarle la guancia e nel toccarle le parti intime. In Mussomeli l'11 dicembre 2007. 2. Per l'annullamento della sentenza impugnata, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, G.S. che affida il gravame ai seguenti due motivi, sostenuti con memoria dei 6 ottobre 2014. 2.1. Deduce, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione di legge e per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi dei tentativo articolo 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 56 cod. penumero . Assume che il semplice toccamento nelle condizioni date la ragazza era sullo scooter, era d'inverno, era quindi ben vestita, indossava pantaloni, immediatamente si è sottratta con la fuga dal contatto con l'imputato , e quindi inquadrato nel contesto effettivo, nei tempi rapidissimi di svolgimento del fatto non integra l'ipotesi di reato consumato e comunque andava svolta una compiuta motivazione sul punto, tenendo altresì conto del fatto anche la circostanza riferita dalla persona offesa dei leccamento della guancia sinistra rende ampiamente verosimile l'ipotesi di un tentativo di bacio non portato a compimento per il pronto discostarsi della stessa. Sussistono insomma le connotazioni dei quel contatto corporeo, superficiale e fugace che non raggiunge effettivamente una zona erogena per la reazione della vittima. 2.2. Con il secondo motivo di gravame, lamenta la nullità della impugnata sentenza articolo 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. penumero in relazione all'articolo 133 cod. penumero per macroscopica omissione di motivazione ed evidente contraddizione logica con la rimanente parte della sentenza, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche che erano state reclamate senza che la Corte d'appello avesse motivato in proposito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo è infondato. Con adeguata e logica motivazione, insuscettibile perciò di essere sottoposta al sindacato di legittimità, la Corte territoriale, sulla base della precisa ricostruzione dell'avvenimento descritto dalla persona offesa, ha ritenuto che l'imputato avesse toccato le parti intime della vittima sino a quando questa è riuscita a divincolarsi e a fuggire. La diversa tesi prospettata dal ricorrente implica che sia dia corso ad accertamenti di merito preclusi alla Corte di cassazione, a cui è affidato il solo sindacato di legittimità. Ciò posto, questa Corte ha affermato che, in tema di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Nella nozione di atti sessuali devono pertanto essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica Sez. 3, numero 44246 del 18/10/2005, Boselli, Rv. 232901 . Ne consegue che il tentativo è ipotizzabile solo quando i toccamenti riguardino parti corporee diverse da quelle genitali o dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà pronta reazione della vittima o per altre ragioni , l'agente non riesca a toccare la parte corporea intima della persona presa di mira come nel caso di specie se gli atti, all'evidenza cementati da un unico fine, si fossero arrestati al fallimento del bacio che ha raggiunto la guancia della vittima e non vi fosse stato, nel medesimo contesto, anche l'ulteriore toccamento delle parti intime . E' costretta, quindi, a subire atti sessuali la persona che sia stata attinta da toccamenti nelle parti intime del corpo zone genitali o comunque erogene , anche se i toccamenti siano fugaci e di breve durata, con la conseguenza che, in tali casi, il reato di violenza sessuale è consumato e, qualora siano stati compiuti, nello stesso contesto, altri atti che abbiano raggiunto la soglia del tentativo nella specie, bacio sulla guancia diretto in zona erotica non raggiunta per cause indipendenti dalla volontà dell'agente , questi risponderà di un unico reato consumato essendo, pur al cospetto di atti plurimi, unitaria l'azione posta in essere per commettere il reato. Si può quindi affermare il principio in forza del quale il tentativo di violenza sessuale sussiste sia quando gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla perpetrazione dell'atto sessuale abusivo non si siano estrinsecati in un contatto corporeo e sia quando il contatto corporeo, quantunque superficiale e fugace, non abbia potuto raggiungere una zona erogena o comunque considerata tale e presa di mira dal reo per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente Sez. 3, numero 27762 del 06/06/2008, Bless, Rv. 240828 mentre per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che l'agente raggiunga le parti intime della persona presa di mira zone genitali o comunque erogene , essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi dal subire ulteriormente la condotta illecita del soggetto attivo o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica. Nel caso di specie, la persona offesa è stata attinta nelle parti intime del corpo, sottraendosi alla violenza quando il reato si era pertanto già perfezionato ai suoi danni. Consegue l'infondatezza del motivo. 3. E' invece fondato il secondo motivo di gravame limitatamente al vizio di omessa motivazione sulle reclamate circostanze attenuanti generiche, negate dal Tribunale sul solo rilievo dell'odiosità dei fatti e rivendicate con i motivi di appello senza che, sul punto, il giudice dell'impugnazione abbia minimamente motivato. Deve essere, infatti, annullata con rinvio la sentenza impugnata nel caso in cui l'imputato abbia chiesto, come nella specie, con specifico motivo d'appello la concessione delle circostanze attenuanti generiche negate dal giudice di primo grado e il giudice d'appello, al cospetto di un motivo di impugnazione non manifestamente infondato o privo del requisito della specificità, non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. Il giudice del rinvio prenderà pertanto in esame la doglianza per accoglierla o per rigettarla, redigendo la motivazione mancante. Il ricorso deve essere invece rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. numero 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.