Con un provvedimento del 1° marzo 2013, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha individuato le nazioni con le quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti in materia di transazioni finanziarie.
Le norme di riferimento. L’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, numero 228 è entrata in vigore il 1° marzo con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto attuativo del MEF 21 febbraio 2013. Il Provvedimento del Fisco ha provveduto all’individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti. Ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore i suddetti accordi, qualora a qualsiasi titolo intervengano nell'esecuzione dell'operazione, «si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione». L’elenco degli Stati. Ecco quindi i Paesi che, in base a quanto stabilito nella Legge di Stabilità 2013, saranno considerati parte in causa negli ordini esecuzione ai fini dell'applicazione dell'imposta Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
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