La Consulta boccia la Fini-Giovanardi, e le droghe leggere non sono più come le droghe pesanti

La Corte Costituzionale ha bocciato la legge Fini-Giovanardi, che equipara droghe pensati e droghe leggere. Nella norma di conversione furono inseriti emendamenti estranei all'oggetto e alle finalità del decreto. Con la decisione rivive la legge Iervolino-Vassalli come modificata da referendum del '93, che prevede pene più basse per le droghe leggere.

La Corte Costituzionale, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, comma 2, Cost., che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4- bis e 4- vicies ter d.l. n. 272/2005, come convertito con modificazioni dall’art. 1 legge n. 49/2006, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli artt. 73, 13 e 14 d.p.r. n. 309/1990 Testo unico in materia di stupefacenti . Questo è il comunicato reso noto dalla Consulta poco dopo la decisione. In altre parole, la Corte Costituzionale ha bocciato la legge Fini-Giovanardi, che equipara droghe pensati e droghe leggere. Le droghe pesanti sono differenti dalle droghe leggere? A sollevare la questione di legittimità era stata la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, in merito alle norme in materia di droga che erano state inserite con un emendamento, in fase di conversione, nel decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Con la decisione odierna della Consulta, torna, dunque, la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, in quanto è stato violato l’art. 77 Cost., che regola la procedura di conversione dei dl. Si torna alla Iervolino-Vassalli? Ovviamente, le motivazioni non sono ancora note, ma lo saranno nelle prossime settimane. Intanto, con la bocciatura della Fini-Giovanardi, dovrebbe rivivere automaticamente la precedente normativa Iervolino-Vassalli.