In tema di gara d’appalto per licitazione privata indetta da un Comune, e quindi di responsabilità contrattuale, la risoluzione delle eventuali controversie concernenti l’interpretazione e l’esecuzione del relativo contratto può avvenire mediante arbitrato, occorrendo però un univoco ed espresso richiamo al capitolato generale ed a tale specifica previsione arbitrale.
E’, così, illegittima, e quindi va annullata, la sentenza di merito con cui, nonostante l’insussistenza di una previa valida clausola compromissoria scritta e la validità della contestazione sull’effettiva investitura del collegio arbitrale, venga confermato il lodo emesso in relazione ad una controversia derivante da un contratto di appalto concluso tra un Comune ed una S.p.A. Il principio si argomenta dalla sentenza numero 747/15, decisa il 16 luglio 2014 e depositata il 19 gennaio 2015. Il caso. In riferimento ad un contratto di appalto concluso tra un Comune ed una S.p.A. su cui, poi, interveniva una dichiarazione di fallimento a seguito di relativa gara per licitazione privata per i lavori di potenziamento della rete primaria e secondaria della zona est del territorio comunale, veniva emesso un lodo da un collegio arbitrale composto secondo le modalità previste dalla normativa successivamente entrata in vigore ed il cui terzo arbitro era stato nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui era stato stipulato lo stesso contratto. Le opere pubbliche tra appalto e capitolato l’obbligazione sui generis. In primis , vanno richiamati gli articolo 2, 41, 97 e 117 Cost., 1173, 1218, 1362, 2697 e 2967 c.c., 807, 808, 809, 810 c.p.c., 54 r.d. numero 350/1895, 45 d.p.r. numero 1063/1962, 32 l. numero 109/1994 e 150 D.P.R. numero 554/1999 nonché la l. numero 415/1998. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di obbligazione, appalto, clausola, adempimento, potestà. Sotto il profilo sostanziale, la principale osservazione inerisce la natura giuridica della legislazione vigente in subiecta materia e della disciplina concretamente stabilita inter partes . Il capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche ha valore normativo e direttamente vincolante, indipendentemente dal richiamo operato dalle parti, soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato segnatamente, invece, per gli appalti stipulati dagli enti pubblici diversi dallo Stato, le previsioni del capitolato producono effetti obbligatori esclusivamente se e nei limiti in cui siano state richiamate, esplicitamente e non in via meramente formale Cass. numero 2749/2011 , dalle parti nell’ambito del singolo rapporto negoziale Cass. Sez. Unumero numero 14018/1999 . In altri termini, il richiamo, peraltro generico, alle disposizioni del capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche non implica il tacito inserimento pattizio di tutte le disposizioni previste dalla medesima normativa. Così, la devoluzione delle eventuali controversie alla procedura arbitrale, ai fini della validità della relativa potestà decisoria Cass., Sez. I, numero 21215/2014 e numero 21100/2014 , presuppone una convenzione compromissoria ad hoc Cass. numero 17083/2008 e, cioè, mediante forma scritta ad substantiam ciò costituisce, peraltro, un limite pratico anche per il magistrato il quale può, pertanto, rinvenire il significato delle clausole del singolo rapporto contrattuale esclusivamente nel contenuto del medesimo negozio e non nel comportamento delle parti posteriore alla stipulazione di quest’ultimo. Sul piano formale-procedurale, ne consegue l’inefficacia, sub specie di nullità, del lodo emesso da arbitri, rebus sic stantibus , non titolari di potestas iudicandi Cass., numero 1723/2001, Cass., Sez. I, numero 10729/2013, Cass., Sez. I, numero 10132/2006 e Cass., Sez. Lav., numero 6425/2006 . Per gli appalti stipulati dagli enti pubblici diversi dallo Stato, le previsioni del capitolato rilevano per via negoziale. In ambito di appalti di opere pubbliche, la volontà di recepire il contenuto del capitolato generale, contrariamente a quanto sostenuto da App. Roma numero 3413/2010, deve risultare in modo esplicito ed evidente così, non è sufficiente, ai fini della validità della risoluzione arbitrale del contenzioso, la mera indicazione del capitolato generale come documento costituente parte integrante del contratto, stante la natura contrattuale anche della convenzione di arbitrato Cass., numero 23670/2006 . Ergo, il ricorso del Comune va accolto.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 luglio 2014 – 19 gennaio 2015, numero 747 Presidente Salvago – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta dal Comune di Pordenone nei confronti del Fallimento dell'impresa Presotto S.p.a. avverso il lodo reso inter partes in data 6 dicembre 2004, in relazione a controversia insorta in ordine al contratto di appalto concluso per i lavori di potenziamento della rete primaria e secondaria della zona est del territorio comunale. 1.1 - Per quanto qui maggiormente rileva, la corte territoriale ha disatteso l'eccezione fondata sull'insussistenza di una valida clausola compromissoria, osservando che il richiamo alle disposizioni di cui al d.P.R. numero 1063 del 1962 implicava l'inserimento pattizio di tutte le disposizioni previste da detta normativa, incluse quelle relative alla devoluzione di eventuali controversia alla competenza arbitrale, apparendo del tutto incongrua la tesi del Comune secondo cui il riferimento alla disciplina del capitolato generale avrebbe dovuto operare soltanto per l'appaltatore. È stato osservato che il Comune aveva in più occasioni, riguardo alla disciplina delle riserve e alla stessa vicenda, almeno nella fase iniziale, relativa all'instaurazione del procedimento arbitrale, dimostrato di aver inteso richiamare, anche con riferimento alla clausola compromissoria, l'intera disciplina del richiamato capitolato. 1.2 - Si è escluso, poi, che ricorresse la violazione dell'articolo 809 cod. proc. civ., in relazione alla composizione del collegio arbitrale, osservandosi che il richiamo all'originaria disposizione, poi modificata dalla successiva disciplina, doveva intendersi in senso dinamico, ragion per cui doveva trovare applicazione la legge numero 415 del 1998, secondo cui, dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione con riferimento al d.P.R. numero 554 del 1999 i collegi arbitrali non ancora costituiti avrebbero dovuto essere composti secondo le modalità della nuova legge. 1.3 - Rilevato quindi che, trattandosi di arbitrato convenuto in via pattizia dalle parti, la relativa competenza non poteva essere unilateralmente declinata, si è osservato che la nomina del terzo arbitro, ad opera del Presidente del Tribunale di Pordenone, doveva intendersi valida agli effetti della disposizione contenuta nell'articolo 810 cod. proc. civ., in quanto doveva tenersi conto della declaratoria di illegittimità, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato numero 6335 del 2003, dell'articolo 150 del reg. di cui al d.P.R. 554 del 1999, che affidava la nomina del terzo arbitro alla camera arbitrale. Doveva pertanto trovare applicazione la disposizione, di cui al richiamato articolo 810 cod. proc. civ., che individua la competenza del Tribunale del luogo in cui è stato stipulato il contratto, in quanto il quarto comma dell'articolo 150 del reg. stabiliva la sede dell'arbitrato presso la camera arbitrale in Roma solo in via residuale, vale a dire nel caso in cui le parti non avessero individuato come sede una delle sezioni regionali dell'osservatorio del lavori pubblici. 1.4 - Si è poi escluso che le parti avessero inteso rinunciare all'arbitrato, in quanto il periodo di quattro anni trascorso prima che l'impresa compisse un atto della relativa procedura era giustificato dalla intervenuta dichiarazione di fallimento, e quindi dalla necessità di acquisire le richieste autorizzazioni del g.d., nonché dal susseguirsi, in quel lasso di tempo, di una complessa normativa. 1.5 - Sono state infine rigettate le questioni fondate sulla tardività dell'iscrizione delle riserve e sui criteri inerenti alla determinazione del risarcimento dei danni. 1.6 - Per la cassazione di tale decisione il Comune di Pordenone propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui il fallimento resiste controricorso. Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 807 e 808 cod. proc. civ., 1362 e seguenti cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio la corte territoriale, privilegiando il criterio ermeneutico fondato sul comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto, avrebbe disatteso il principio inerente alla necessità, qualora sia richiesta per una determinata convenzione la forma scritta ad substantiam , di individuare la relativa clausola nel contenuto del contratto, non essendo nella specie sufficiente il generico richiamo al capitolato generale per le opere pubbliche. 2.1 Con il secondo mezzo si denuncia violazione degli articolo 45 del d.P.R. numero 1063 del 1962 e 32 della l. numero 109 del 1994, come successivamente modificato, nonché erronea motivazione, sostenendo, con riferimento alla composizione del collegio arbitrale, che erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto applicabili all'arbitrato in esame, in cui il richiamo alle disposizioni contenute nel d.P.R. numero 1063 del 1962 era di natura pattizia, le modificazioni relative alla composizione del collegio successivamente intervenute ad opera di interventi del legislatore. 2.2 - Con la terza censura si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 810, comma 2, cod. proc. civ. e 150, comma 4, del d.P.R. numero 554 del 1999, nonché vizio motivazionale, con riferimento alla competenza del Tribunale di Roma in merito alla nomina dell'arbitro. 2.3 - Con il quarto motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli articolo 54 del R.D. numero 350 del 1895 e dell'articolo 2967 cod. civ., si sostiene che nella sentenza impugnata sarebbero stati disattesi i principi, affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità, relativi all'onere della prova circa la condizioni che avrebbero consentito di affermare la tempestività dell'iscrizione della riserva, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal Comune. 3 - Il primo motivo è fondato. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione, già proposta apud arbitros , dell'insussistenza di una volontà di inserire nel contratto una clausola compromissoria, affermando che il richiamo al d.p.r. numero 1063/62 implica l'inserimento pattizio di tutte le disposizioni previste da detta normativa, incluse quelle relative alla devoluzione delle eventuali controversie alla procedura arbitrale . Tale affermazione contrasta con i principi affermati in proposito da questa Corte. 3.1 - Deve premettersi che il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, di cui al D.P.R. numero 1063 del 1962, ha valore normativo e vincolante - e si applica, quindi, in modo diretto, indipendentemente dal richiamo operato dalle parti - solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre per quelli stipulati dagli altri enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia, assumendo efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui le parti le abbiano richiamate per regolare il singolo rapporto contrattuale Cass. Sez. unumero , 14 dicembre 1999, numero 14018 . 3.2 - In tale quadro si è precisato che qualora in un contratto d'appalto stipulato a seguito di gara d'appalto per licitazione privata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato per le opere pubbliche approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 numero 1063, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non v'è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione per relationem perfectara nel richiamo pattizio. In tal caso la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria Cass., 24 giugno 2008, numero 17083 . 3.3 - In altri termini, la natura pattizia della previsione dell'arbitrato può desumersi attraverso il richiamo al capitolato generale, che prevede, per l'appunto, anche la risoluzione delle eventuali controversie concernenti l’interpretazione e l'esecuzione del contratto di appalto mediante arbitrato. Prescindendo dai problemi che nel tempo tale rinvio ha posto circa il rapporto fra la volontà delle parti e l'evoluzione della normativa richiamata, deve rilevarsi, per quanto in questa sede maggiormente rileva, che occorre pur sempre un univoco ed espresso richiamo al capitolato generale, e, con esso, alla previsione dell'arbitrato. In tale senso, per altro, si è sempre espressa la giurisprudenza di questa Corte, nel richiedere che i contraenti di un appalto di opere pubbliche non tenuti all'applicazione delle norme del capitolato del 1962, debbono operare un richiamo esplicito, e non meramente formale a detta disciplina Cass., 4 febbraio 2011, numero 2749, in motivazione . In precedenza si era affermato che, in mancanza di una disposizione che sottoponga che sottoponga i contratti stipulati dagli enti pubblici diversi dallo Stato alla disciplina del predetto capitolato, ove le parti abbiano richiamato il capitolato stesso per disciplinare il rapporto contrattuale, come avviene nel caso in cui abbiano testualmente pattuito che esso costituisca parte integrante del contratto, le norme del capitolato, ivi comprese quelle che prevedono il deferimento delle controversie nascenti dal contratto ad un collegio arbitrale, assumono la stessa natura e portata negoziale dell'atto che le richiama, perdendo qualsiasi collegamento con la fonte normativa di provenienza, e conservando efficacia indipendentemente dalle successive modifiche della stessa Cass., 6 novembre 2006, numero 23670 . 4 - Nel caso di specie, la volontà di recepire il contenuto del predetto capitolato generale non risulta espressa in maniera esplicita ed evidente, in quanto la mera indicazione del capitolato generale come documento che costituisce parte integrante del contratto articolo 3 del capitolato speciale di appalto non appare indicativa dell'intenzione di entrambi i contraenti di rispettarne tutte le clausole, tanto più che l'articolo 4 del contratto, altrimenti pleonastico, sembra individuare determinati obblighi a carico di una sola delle parti. Si legge, infatti, che l'appaltatore è tenuto a osservare scrupolosamente e ad accettare come se inserite nel presente contratto dei suoi allegati, e sempre che con essi non contrastino, le disposizioni delle condizioni contenute nel capitolato generale d'appalto approvato con d.p.r. 16.7.1962, numero 1063 . Il rilievo della corte territoriale circa l'incongruità della tesi secondo cui il solo appaltatore si sarebbe impegnato a rispettare il capitolato, e quindi, anche la previsione del ricorso all'arbitrato prova troppo, e non consente di superare il limite costituito dalla natura contrattuale della convenzione di arbitrato, che deve formarsi con il consenso anche per relationem di tutte le parti, nella specie assolutamente carente. 5 - Né possono condividersi i riferimenti della corte territoriale al comportamento delle parti come criterio interpretativo, in quanto l'iniziale intenzione del Comune di partecipare al giudizio arbitrale poi contraddetta dalla valida contestazione della potestas iudicandi del collegio non può tener luogo, anche in considerazione della natura sussidiaria di tale canone ermeneutico, dell'assenza della clausola compromissoria, che per altro prevede specifici requisiti formali. 6 - Tanto premesso, deve rilevarsi che l'accoglimento del primo motivo, assorbente rispetto alle ulteriori censure, comporta la cassazione della decisione impugnata. Ricorrono, per altro, i presupposti per decidere la causa nel merito, nel senso della declaratoria della nullità del lodo, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni e dovendosi applicare il principio secondo cui nel giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, la competenza a conoscere del merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di potestas iudicandi , sicché, ove detto presupposto manchi, il lodo deve considerarsi privo di qualsiasi efficacia ed alla dichiarazione di nullità di siffatta pronuncia non può far seguito la fase rescissoria, il compito del giudice dell'impugnazione esaurendosi nella eliminazione dalla realtà giuridica della decisione emessa dal collegio arbitrale non investito del potere di risolvere la controversia Cass., 7 febbraio 2001, numero 1723 . 7 - La complessità delle questioni controverse, come già rilevato dalla Corte di appello, consiglia la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del lodo impugnato, compensando interamente fra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.