Commercianti, artigiani e lavoratori con gestione separata ora sanno quanto pagheranno per il contributo IVS

Con le circolari numero 24 dell’8 febbraio 2013 e la numero 27 del 12 febbraio 2013, l’Inps ha reso note, con la prima, le aliquote contributive per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, in ottemperanza del d.l. numero 201/2011 che ha previsto un loro graduale innalzamento, e, con la seconda, le aliquote di riferimento per i lavoratori con gestione previdenziale separata.

I contributi IVS maggiorati. Con la circolare numero 24 dell’8 febbraio 2013, l’Inps ha specificato che per l’anno 2013 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, iscritti alle gestioni autonome dell’Inps, sono pari alla misura del 21,75%. Questa è la percentuale di riferimento a seguito dell’aumento del 2012 dell’ 1,3%, previsto dall’articolo 24, comma 22, d.l. numero 201/2011. Tale norma prevede inoltre un aumento di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino al raggiungimento del livello del 24%. Le precedenti previsioni restano in vigore. Restano vigenti la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli esercenti con più di 65 anni, già pensionati la maggiorazione dello 0,09% per indennizzo di cessata attività per i commercianti il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità. Il reddito minimo. Ai fini del calcolo del contributo IVS il reddito minimo che può essere considerato è pari a 15.357 euro. Le aliquote vanno così applicate fino al raggiungimento di 45.530 euro di reddito annuale questo è il primo scaglione. Il contributo minimo. L’aliquota è diversa in base alla combinazione delle categorie «artigiani/commercianti» con le categorie «titolari di attività o coadiuvanti con più di 21 anni/coadiuvanti con meno di 21 anni». Quindi gli artigiani pagheranno 3.347,59 euro 21,75% oppure 2.886,88 euro 18,75% i commercianti 3.361,41 euro 21,84% oppure 2.900,70 euro 18,84% . Contributi eccedenti il minimale. Per i redditi superiori ai 45.530 euro, tutte le aliquote devono essere maggiorate in un punto percentuale. Il massimale di reddito. Per calcolare l’importo massimo di versamento, l’aliquota va applicata alla soglia del primo scaglione maggiorata di 2/3. Per il 2013, quindi, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 75.883 euro 45.530 + 30.353 . Se però si è iscritti alla «gestione» dopo il 1° gennaio 1996, il massimale individuale è pari a 99.034 euro. Quindi, per chi svolge l’attività di commerciante o artigiano, con o senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con più o meno di 21 anni di età, il contributo dovuto per i redditi superiori a 45.530 euro va da 15.531,59 euro a 22.164,07 euro, con in mezzo le varie categorie di riferimento. Calcolo sui redditi Irpef. Il calcolo va fatto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF ed è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce contributi 2013 in base ai redditi 2013 . L’Inps ricorda le scadenze 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014 per i contributi sul minimale di reddito i termini normali previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche se per pagare contributi eccedenti il minimale. La via telematica. L’istituto previdenziale sottolinea infine di aver ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza. Da quest’anno non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta queste informazioni sono a disposizione nel Cassetto previdenziale «Dati del mod. F24». Gestione separata. Con la circolare numero 27 del 12 febbraio 2013, l’Inps ha provveduto a stabilire le medesime regolamentazioni della circolare precedente per i lavoratori con gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge numero 335/1995. Il minimale ed il massimale di reddito sono gli stessi 15.357 euro – 90.034 euro. All’interno di quest’unica fascia, per il calcolo del contributo dovuto, si applica un’aliquota del 20% per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria del 27% maggiorata di 0,72 punti percentuali per la tutela della maternità per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Tra collaboratore e committente vi è una ripartizione dell’onere fissata rispettivamente nella misura di un terzo e due terzi tra associante ed associato del 55% e del 45% . Se il professionista è iscritto alla gestione separata l’onere contributivo è tutto a suo carico. I compensi erogati fino al 12 gennaio 2013 per prestazioni effettuate entro la fine del 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.

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