Utilizza le denominazioni ‘Prosciutto di Parma’ e ‘Prosciutto San Daniele’, ma la condanna penale ha un retrogusto amaro

Il reato si configura anche se il compratore avrebbe ben potuto accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella da lui richiesta.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2617/2014, depositata lo scorso 21 gennaio. Il caso. Un uomo, dopo essere stato assolto in primo grado, veniva dichiarato – in secondo grado - colpevole di tentata frode in commercio artt. 56, 515, 517 bis e 99 c.p. per avere posto in vendita, in diversi supermercati, confezioni di prosciutto affettato con la dicitura ‘Branchi Prosciutto San Daniele’ e ‘Branchi Prosciutto di Parma’ contenenti prosciutto diverso da quello DOP San Daniele e Parma. Secondo i giudici di appello, infatti, le modalità di conservazione facevano venir meno l’indispensabile requisito della tracciabilità. Interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta. Il conseguente ricorso per cassazione presentato dall’imputato si basa sulla mancanza di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato. La S.C., rigettando in toto il ricorso, ricorda che gli artt. 515 e 517 bis c.p. hanno come oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come quella del produttore a non vendere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi Cass., n. 4351/2004 . È stata interrotta una importante fase della catena di lavorazione del prodotto. Inoltre, la fattispecie criminosa in questione – precisa la Cassazione - richiede il dolo generico , che sussiste anche quando il compratore avrebbe ben potuto accorgersi della diversità della merce consegnatali rispetto a quella da lui richiesta. In conclusione, nel caso di specie, le 2 denominazioni protette utilizzate – ‘Prosciutto di Parma’ e ‘Prosciutto San Daniele’ – individuano caratteristiche di qualità non possedute o comunque irrimediabilmente perdute dal prodotto. Pertanto le doglianze del ricorrente non possono essere accolte.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 novembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 2617 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1- Con sentenza 2.7.2012, la Corte d'Appello di Salerno, riformando la pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato D.B.L. colpevole di tentata frode in commercio artt. 56, 515, 517 bis e 99 cp per avere posto in vendita in diversi supermercati SISA di Salerno confezioni di prosciutto affettato con la dicitura Branchi Prosciutto di San Daniele e Branchi Prosciutto di Parma contenenti prosciutto diverso da quello DOP San Daniele e Parma. La Corte di merito ha motivato la decisione osservando che le modalità di conservazione in vaschette contenenti il marchio Sisa, previo affettamento nei laboratori dei Supermercati faceva venir meno l'indispensabile requisito della tracciabilità, sicché il prodotto, ormai privo delle caratteristiche di prosciutto DOP, era da considerarsi diverso, proprio perché privato dell'ultima fase della lavorazione affettamento e incarto , espressamente prevista dal Disciplinare art. 25 DM 15.2.1993 n. 253 secondo cui appunto le caratteristiche di particolare pregio vanno mantenute sino al consumo finale. 2. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato - tramite il difensore -ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato osservando che la Corte d'Appello non ha proprio affrontato il tema del dolo, ricavando, invece, una sorta di responsabilità oggettiva in violazione dell'art. 43 cp. Le parte civile Consorzio del Prosciutto di Parma ha depositato una memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la consegna di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e 517 bis cod. pen., in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi Sez. 3, Sentenza n. 4351 del 04/12/2003 Ud. dep. 05/02/2004 Rv. 227560 . Si è altresì affermato in giurisprudenza che ad integrare il reato di cui all'art. 515 cp non è necessario uno speciale atteggiamento del venditore né l'uso da parte di questi di manipolazioni, raggiri o sotterfugi, ed il delitto, che richiede il dolo generico, sussiste anche quando il compratore avrebbe ben potuto accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella da lui richiesta Sez. 3, Sentenza n. 23819 del 30/04/2009 Cc. dep. 09/06/2009 Rv. 244024 in motivazione Cass. Sez. 6, 26/4/1974 n. 9381, Medaglia Sez. 6, Sentenza n. 6436 del 13/11/1974 Ud. dep. 13/06/1975 Rv. 130234 conf. Sez. 5, sent. n. 1263/1967, La Marca . Nel caso di specie, appare allora ininfluente la dedotta impossibilità per l'acquirente di essere tratto in inganno per effetto della assenza, sulle confezioni, rispettivamente della Corona Ducale che contraddistingue il Prosciutto DOP di Parma e del Logo San Daniele che distingue a sua volta l'omonimo prodotto DOP e della presenza, invece, dell'indicazione della ditta produttrice Branchi . La Corte d'Appello ha invece accertato che le vaschette rinvenute nei supermercati recavano, accanto all'indicazione del nome della ditta di provenienza, anche l'utilizzazione delle due denominazioni protette Prosciutto di Parma e Prosciutto San Daniele , individuanti caratteristiche di qualità affatto possedute o comunque irrimediabilmente perdute dal prodotto. Ha quindi evidenziato il dato oggettivo rappresentato dalla avvenuta lavorazione al di fuori delle condizioni del Disciplinare DOP, rilevando l'interruzione di una importante fase della catena di lavorazione, quella finale rappresentata dall'affettamento ed incarto, fase ritenuta necessaria sia per la tracciabilità sia per il mantenimento delle caratteristiche di particolare pregio del prosciutto, che deve permanere fino al momento del consumo finale. Il percorso argomentativo si presenta giuridicamente in linea con le prescrizioni del Disciplinare che regola appunto le varie fasi di lavorazione del prodotto, tra cui quella dell'affettamento, che deve avvenire presso laboratori situati nella zona tipica, attrezzati in modo specifico e preventivamente riconosciuti dall'organismo abilitato art. 25 . Esso è altresì conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee secondo cui il fatto di subordinare l'uso della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma per il prosciutto commercializzato a fette alla condizione che le operazioni di affettamento e confezionamento siano eseguite nella zona di produzione può essere compatibile con la disposizione dell'art. 29 CE come interpretata dalla Corte cfr. sentenza del 20.5.2003 proced. C-108/01 in causa Consorzio del Consorzio Prosciutto di Parma/Asda Stores Ltd . La motivazione inoltre è esauriente e logicamente coerente in ordine alla individuazione dell'elemento psicologico del reato, perché la condotta, così come descritta, rivela senza dubbio proprio quella consapevolezza di consegnare al consumatore una cosa diversa da quella che le denominazioni Prosciutto di Parma e Prosciutto di San Daniele tendono invece a rappresentare cioè un prodotto di pregio sottoposto a rigorose fasi di lavorazione che ne garantiscono il particolare sapore, colore e struttura organolettica . Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili che si liquidano come in dispositivo tenuto contro della rispettiva attività difensiva svolta. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili nel grado, liquidate, per il Consorzio del Prosciutto di Parma in Euro 3.500,00 e per il Consorzio del Prosciutto di San Daniele in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.