Bollo e registro, esenzione per tutte le cause e le conciliazioni fino a 1.033 euro

Con la risoluzione numero 97/E pubblicata il 10 novembre 2014, l’Agenzia, sulla scorta di una recente pronuncia della Cassazione, ha chiarito che il regime di esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le cause e le conciliazioni stragiudiziali di valore fino a 1.033 euro si applica non solo - come invece veniva stabilito nella precedente risoluzione numero 48/E/2011 - agli atti e provvedimenti del giudizio dinanzi al gdp, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

Esenzione. Non solo gdp. Il regime di esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le cause e le conciliazioni stragiudiziali di valore fino a 1.033 euro, di cui all’articolo 46 l. numero 374/1991, si applica non solo agli atti e provvedimenti del giudizio dinanzi al gdp, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 97/E pubblicata ieri, aderendo ai principi sanciti dalla Cassazione nella sentenza numero 16310 del 16 luglio 2014 e dichiarando esplicitamente superate le indicazioni – in senso contrario – fornite nella precedente Risoluzione numero 48/E/2011. Superato il precedente orientamento. In quest’ultimo documento di prassi, infatti, si osservava che l’inserimento del predetto articolo 46 rubricato «Regime fiscale» nel testo della legge istitutiva del gdp doveva indurre a ritenere che la disposizione agevolativa trovasse applicazione esclusivamente per il grado di giudizio innanzi al gdp, nonostante dal tenore letterale della norma non si evinca alcuna limitazione in tal senso. La disposizione, infatti, si limita a prevedere per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa «il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00», nonché per «gli atti e i provvedimenti ad esse relativi», l’assoggettamento «soltanto al pagamento del contributo unificato». La pronuncia della Cassazione. Il “ripensamento” delle Entrate circa l’ambito applicativo del citato regime di esenzione si è determinato a seguito della suindicata pronuncia della Cassazione. La sentenza ha chiarito che la norma delimita l’ambito applicativo per valore e non per grado di giudizio, per cui si deve ritenere che l’esenzione in parola vada riferita agli atti adottati in tutti i gradi di giudizio, a nulla rilevando che detta esenzione sia stata disciplinata nella legge istitutiva del gdp. In favore di tale conclusione, ha spiegato la Corte, depone la ratio della norma, che è quella di «alleviare l’utente dal costo di servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l’assolvimento di un tributo» che, essendo determinato in misura percentuale rispetto al valore economico della causa, «ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione». Valore ridotto. L’esenzione trova dunque giustificazione in relazione ai giudizi di valore ridotto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito. Alla luce del mutato orientamento, l’Agenzia, nel documento in esame, ha invitato gli Uffici territoriali ad abbandonare con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, le controversie aventi ad oggetto pretese tributarie fondate su criteri difformi rispetto a quelli enunciati dai Giudici di legittimità. fonte www.fiscopiu.it

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