Citazione a giudizio: l'avvocato non può impugnare il provvedimento dinanzi al C.N.F.

Il mero atto di impulso processuale non può essere impugnato

Il provvedimento con cui il Consiglio dell'ordine fissa udienza di trattazione del procedimento disciplinare e relativa citazione, è atto meramente interno al procedimento e non presenta una incidenza autonoma sui beni protetti come tale, è inidoneo a determinare pregiudizio, sicché non suscettibile di impugnazione innanzi al C.N.F articolo 50 R.D.L. numero 1578/1933 . La delibera di apertura del procedimento disciplinare è atto autonomamente impugnabile - ex articolo 50 R.D. numero 1578/1933 - innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Il fatto. Un avvocato veniva condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di corruzione. Successivamente, il consiglio dell'ordine degli avvocati competente attivava - contro il professionista - procedimento disciplinare. Il C.O.A. fissava udienza di trattazione avverso detto provvedimento, l'avvocato proponeva ricorso innanzi al C.N.F., il quale lo rigettava e dichiarava tardiva, quindi, inammissibile l'impugnazione avverso la delibera di apertura del procedimento. L'avvocato, a sua volta, proponeva ricorso per cassazione, chiarendo che l'atto impugnato non era la delibera di apertura bensì l'atto con cui era stata fissata la citazione a giudizio, inoltre, motivava l'impugnazione adducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 50 R.D.L. numero 1578/1933. La soluzione del caso di specie presuppone la distinzione tra delibera di apertura del procedimento e atto di citazione a giudizio. Il COA ha l'obbligo di notificare le decisioni assunte, e le decisioni possono essere impugnate innanzi al C.N.F. L'articolo 50 R.D.L. numero 1578/1933, pone in capo al COA l'obbligo di notificare, sia al professionista interessato sia al P.M. competente, le decisioni assunte. Dal momento della notifica, decorre il termine di giorni 20 entro i quali la decisione può essere impugnata innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Detta norma, senza dubbio, tutela e garantisce il diritto alla difesa e, come confermato da consolidata giurisprudenza, ha il merito di accelerare i tempi necessari a spostare la vicenda dal COA alle S.U. della Cassazione, ovvero rimettere la questione all'attenzione di un giudice terzo ed imparziale. Ma cosa si intende per decisione? La criticità della norma appena richiamata, deve essere ravvisata nel termine-concetto di decisione , dunque occorre individuare con certezza cosa sia e cosa non sia decisione . Detto distinguo è fondamentale, atteso che soltanto gli atti qualificabili come decisioni potranno essere impugnati, mentre, la tutela avverso tutti gli altri atti potrà essere esercitata successivamente, ovvero, con impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare. Nel caso di specie, l'avvocato ha impugnato il provvedimento con cui il COA ha fissato la citazione nel giudizio, atto che il C.N.F. ha qualificato come non decisorio con conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame. Distinguere un atto decisorio da un atto non decisorio. L'orientamento giurisprudenziale più risalente, riteneva non decisori gli atti endoprocedimentali che non implicavano alcuna decisione e si limitavano ad essere meri atti di impulso del procedimento. Proprio in ragione di ciò, le Sezioni Unite chiarivano che il provvedimento con cui il COA dispone l'apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista, ma costituisce mero atto preliminare insuscettibile di gravame al Consiglio Nazionale Forense Cass. numero 1979/5573 e numero 3897/1976 . Le interpretazioni giurisprudenziali più recenti. L'interpretazione appena richiamata ha trovato non pochi oppositori, i quali hanno osservato che escludere la possibilità di impugnare l'atto di apertura del procedimento, in fatto, conferisce al COA il potere insindacabile di attivare o non attivare il procedimento disciplinare. Inoltre, è stato anche osservato che escludere l'impugnazione impedisce al professionista la possibilità di far valere immediatamente la propria innocenza osservazione che, però, presta il fianco a evidenti critiche, atteso che l'innocenza dell'indagato può essere dimostrata e provata con assoluta pienezza proprio nella fase dibattimentale . Ancora, è stata rilevata la formulazione assai generica del testo dell'articolo 50 R.D.L. numero 1578/1933 che, quindi, si presta ad una interpretazione ampia del concetto di decisione , comprensiva della delibera di apertura del procedimento disciplinare, intesa come atto decisorio nella misura in cui ha in se la decisione di dar corso al procedimento disciplinare. Di contro, detto orientamento ritiene atti non decisori quelli meramente interni al procedimento ed assolutamente privi di qualsiasi contenuto decisorio esempio atti puramente strumentali all'istruttoria ed, in generale, alla dinamica del procedimento Cass. S.U. numero 29294/2008 . Prevale il nuovo orientamento, conforme all'intervento della Cedu e ai principi del giusto processo impugnabile il provvedimento di apertura del procedimento. Ulteriore osservazione merita quanto statuito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha ritenuto l'esperienza processuale sempre fonte di pregiudizio patrimoniale e di turbamento psicofisico per la persona, come tale, vicenda destinata a peggiorare le generali condizioni di vita dell'individuo si veda la c.d. Legge Pinto - L. numero 89/2001 . Quest'ultimo concetto risulta acquisito nel nostro ordinamento, per il tramite, anche, dell'articolo 111 Cost. che fissa il principio del c.d. giusto processo. Dunque, la giurisprudenza più recente, auspica l'immediata impugnabilità del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare, così da accelerare il percorso della giustizia e ridurre il periodo di turbamento cui il professionista interessato è sottoposto. Fondatezza e logicità delle osservazioni appena formulate, hanno determinato l'accoglimento e conseguente applicazione dell'orientamento più recente, ritenuto costituzionalmente orientato alla concreta attuazione del giusto processo nonché della tutela della persona umana Cass. Civ. S.U. numero 29294/2008, conforme a S.U. numero 20771/2010 . Occorre distinguere tra delibera di apertura del procedimento disciplinare e decreto di rinvio a giudizio. Riportandoci al caso di specie, la S. C. ha risolto la contesa rilevando la distinzione tra delibera di apertura del procedimento e decreto di rinvio a giudizio. Il primo atto ha natura decisoria ed è impugnabile. Il primo atto, ritenuto decisorio, è immediatamente impugnabile in tal senso Cass. S.U., 25 luglio 2011, numero 16174 In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 50 del r.d.l. numero 1578/33, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo articolo 111 cost. , un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sulla legittimità dell'avvio dell'anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione in cui il locale Consiglio dell'Ordine stabilisce di iniziare il procedimento medesimo . Il secondo no. Il secondo atto, ritenuto mero atto di impulso processuale, non è impugnabile. Per l'effetto, rilevato che l'avvocato ha impugnato il decreto di rinvio a giudizio, considerato che avverso tale ultimo atto non è ammesso ricorso, le Sezioni Unite hanno statuito l'infondatezza delle doglianze e rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 settembre - 27 ottobre 2011, numero 22377 Presidente Vittoria - Relatore Massera Svolgimento del processo 1 - Il 19 febbraio 2009 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deliberò l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto G A., essendo passata in giudicato la sentenza penale che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di corruzione e condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione. Con successivo provvedimento del 23 giugno 2009 il Consiglio fissò l'udienza di trattazione del procedimento. 2 - Con decisione in data 23 gennaio - 25 ottobre 2010 il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile il ricorso dell'A., affermando che esso risultava tardivo avverso l'atto assoggettabile ad impugnazione, rappresentato dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare, assunta in data 24 febbraio 2009 e inammissibile avverso il provvedimento in data 23 giugno 2009 di fissazione dell'udienza dibattimentale poiché esso non è suscettibile di impugnazione, trattandosi di atto intermedio dovuto e previsto dalle norme a garanzia dell'esercizio dei diritti di difesa nella legittimità della costituzione del rapporto processuale. 3 - L'A. ha proposto rituale ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno espletato difese. Motivi della decisione 1 - Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 50 R.D.L. 27 novembre 1933 numero 1578, anche in correlazione con gli articolo 47 e 48 R.D. 22 gennaio 1934, numero 37 connesso additivo vizio di carenza e/o illogicità della motivazione. Premette di avere proposto il ricorso oggetto della decisione impugnata avverso il provvedimento 23 giugno 2009 con cui era stata fissata la citazione nel giudizio disciplinare e che il punto nodale della questione era l'individuazione delle tipologie di provvedimenti dei Consigli degli Ordini locali suscettibili di immediato ricorso ex articolo 50 r.d.l. citato. Al riguardo affermava non essere condivisibile l'interpretazione restrittiva del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui in tale tipologia rientrerebbero solo le delibere di apertura del procedimento disciplinare. A sostegno della tesi, il ricorrente ripercorre i passaggi che ritiene maggiormente significativi della sentenza delle Sezioni Unite 15 dicembre 2008, numero 29294 erroneamente indicata con il numero 29429 per inferirne che essa, nell'affermare la ricorribilità della delibera di apertura del procedimento, conferma - o almeno non esclude -la possibile impugnatività di altri provvedimenti resi dagli Ordini locali tuttavia riconosce pag. 6 del ricorso che non sono impugnabili quelli aventi natura meramente interna e strumentale . Per superare tale ostacolo, l'A. sostiene che la citazione dell'incolpato per l'udienza con cui ha inizio il giudizio disciplinare non rientra nella categoria degli atti meramente interni e strumentali per le ragioni che possono essere così sintetizzate a la correlazione con l'impugnabile delibera di apertura del procedimento disciplinare b la citazione per l'udienza nel procedimento disciplinare è atto omologo al decreto di rinvio a giudizio nel processo penale, ove la richiesta del P.M. passa attraverso il vaglio del giudice terzo c solo con l'atto di citazione viene cristallizzata l'incolpazione ai fini del giudizio d non sussiste una netta linea di demarcazione tra i vari atti delibera dispositiva dell'apertura del procedimento disciplinare e atto di citazione dell'incolpato che precedono l'instaurazione del giudizio disciplinare. 2 - Lo stesso ricorrente ammette che le Sezioni Unite, con sentenza 20 aprile - 7 ottobre 2010, numero 20771, si sono già pronunciate in senso contrario a quello prospettato, ma confida in una rivisitazione di tale impostazione. Le argomentazioni nuovamente sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite debbono, dunque, essere raffrontate al paradigma normativo delineato dall'articolo 360 bis numero 1 cod.proc.civ., a mente del quale, quando - come nella specie - il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente deve formulare motivi che offrano elementi idonei a mutare orientamento. 3 - La sentenza numero 29294/2008 ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare privilegiando la necessità di un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale che verifichi la legittimità dell'avvio del suddetto procedimento, arrestandone subito la prosecuzione in caso di mancanza dei presupposti. A tal fine ha valorizzato la considerazione che ogni processo costituisce di per sé fonte di pregiudizio in quanto comporta comunque turbamenti e sofferenze. Ma non ha inteso stravolgere l'orientamento più che consolidato che nega la impugnabilità immediata degli atti processuali aventi natura intermedia o interlocutoria confronta, ex multis, Cass. Sez. Un, 10 settembre 2009, numero 19448 Cass. Sez. Unumero 5 aprile 2007, numero 8520 Cass. Sez. III, 23 maggio 2006, numero 12115 . Anche a voler ammettere - come sostiene il ricorrente - che, in virtù dell'orientamento più recente e costituzionalmente orientato delle Sezioni Unite, non esista un numero chiuso di provvedimenti impugnabili, occorre tuttavia precisare che non esiste neppure una impugnabilità generalizzata, essendo essa necessariamente limitata - anche ai fini di consentire che il procedimento sia definito in tempi contenuti - ai provvedimenti tradizionalmente impugnabili e a quelli intrinsecamente idonei ad incidere significativamente sui beni sopra indicati tutela della persona da turbamenti e sofferenze che appaiano ingiustificati . Alla stregua delle argomentazioni che precedono si deve necessariamente pervenire alla conclusione che il provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento disciplinare e la relativa citazione non presentano un'incidenza autonoma sui beni protetti, ma sono conseguenza fisiologica ed esecutiva dell'apertura del procedimento disciplinare e, quindi, non sono suscettibili di impugnazione autonoma, trattandosi di atti meramente interni al procedimento e ad esso strumentali, come tali inidonei a determinare autonomo pregiudizio. 4 - Le argomentazioni addotte nel delineare il carattere omologo della delibera di apertura del procedimento disciplinare e del decreto di rinvio a giudizio nel processo penale hanno trovato anticipata risposta nella sentenza numero 20771/2010 delle Sezioni Unite. L'avvio del procedimento disciplinare è determinato dalla deliberazione di apertura del procedimento, non da quella che fissa l'udienza. Non è prevista una fase ulteriore in cui il procedimento possa essere definito in modo diverso dalla fissazione dell'udienza, laddove l'intervento del G.U.P. costituisce una prima verifica della non infondatezza dell'azione penale intrapresa. Nel sistema risultante dalle precedenti decisioni delle Sezioni Unite, l'intervento del giudice terzo è anticipato al momento dell'apertura del procedimento disciplinare. La successiva fissazione dell'udienza è priva di contenuti decisori, è inidonea a determinare pregiudizio autonomo e ulteriore rispetto all'apertura del procedimento, è solo un necessario atto di impulso processuale, come tale non immediatamente ricorribile. 5 - Il ricorrente sostiene che la cristallizzazione dell'incolpazione si ha solo con l'atto di citazione. L'argomentazione risulta priva del presupposto fattuale, dal momento che non risulta - e del resto egli neppure lo sostiene - che la incolpazione cristallizzata nell'atto di citazione fosse diversa da quella prospettata in sede di apertura del procedimento. Se, dunque, la relativa delibera può essere immediatamente impugnata, non vi è ragione di procrastinare ad una fase successiva le possibili censure avverso una incolpazione già cristallizzata . Ma, anche a voler prescindere dalla peculiarità della fattispecie, non si ravvisano ragioni che inducano a discostarsi dall'orientamento già espresso dalla sentenza numero 20771/2010 la riformulazione di addebiti già comunicati ha effetto interno al procedimento e strumentale alla prosecuzione del medesimo, ha lo scopo di tutelare il diritto di difesa dell'incolpato, ha natura interlocutoria e inerisce esclusivamente ai fatti di cui all'incolpazione. 6 - Non è condivisibile neppure il tema dell'asserita assenza di una netta linea di demarcazione tra la delibera che dispone l'apertura del procedimento disciplinare e l'atto di citazione dell'incolpato. Infatti si tratta di attività scandite nel tempo e aventi natura giuridica e caratteristiche tecniche diverse e individuanti. Ove, come argomenta l'A., accadesse che i due atti venissero notificati contestualmente, resterebbe la facoltà di impugnare la delibera di apertura del procedimento disciplinare, in tal modo paralizzando la citazione a giudizio. 7 - Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla spese.