Pubblicità, trasparenza e accesso civico: la delibera è in Gazzetta

La Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, con la delibera n. 74/2013 pubblicata nella G.U. n. 267 del 14 novembre scorso, ha adottato un Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza della CiVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e ha disposto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

In sostanza, il regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che l'Autorità é tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche . Inoltre, lo stesso regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio dell'accesso civico art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento. Aggiornamento annuale. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che l'Autorità predispone, deve essere aggiornato annualmente. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico, poi, è previsto che gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalità indicate sul sito istituzionale, al Responsabile della trasparenza dell'Autorità che si pronuncia sulla richiesta di accesso . Pubblicazione sul sito istituzionale e avviso al richiedente. Entro 30 giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 33/2013, l'Autorità procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se, invece, il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del regolamento in questione, l'Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario generale titolare del potere sostitutivo.

Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera 2 ottobre 2013, n. 74 G.U. 14 novembre 2013, n. 267 Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza. Delibera n. 74/2013 . LA COMMISSIONE INDIPENDENTE per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche Visto l'art. 4, comma 2, lettera f , della legge 4 marzo 2009, n. 15, Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che ha istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010, Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche Visto il Regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche adottato il 4 luglio 2012 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare l'art. 1, comma 2 che individua la CiVIT quale Autorità nazionale anticorruzione Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 11, comma 3 che stabilisce che le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Visto, inoltre, l'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 in materia di accesso civico e tenuto conto della necessità di regolamentare il procedimento per l'esercizio di tale diritto e di individuare il titolare del potere sostitutivo Adotta il seguente Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza della CiVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e ne dispone la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Gazzetta Ufficiale. Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende a per Autorità, la Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - Autorità Nazionale Anticorruzione b per sito istituzionale, il sito web dell'Autorità all'indirizzo www.civit.it c per decreto, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Art. 2 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che l'Autorità é tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11, comma 3 del decreto. 2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento. Art. 3 Obblighi di pubblicità e trasparenza 1. L'Autorità pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza. Art. 4 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 1. L'Autorità, previa consultazione pubblica, predispone e aggiorna annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Art. 5 Limiti alla trasparenza 1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Art. 6 Accesso civico 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto, gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalità indicate sul sito istituzionale, al Responsabile della trasparenza dell'Autorità che si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento. 2. L'Autorità, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del decreto ed in coerenza con l'art. 3 del presente regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, l'Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario generale titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto e in coerenza con l'art. 3 del presente regolamento, provvede ai sensi del comma 2 entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità. Dell'approvazione del presente regolamento e delle sue successive modifiche sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.