L’obbligo, posto a carico del proprietario del veicolo, di comunicare i dati del conducente che ha commesso la violazione del Codice della Strada costituisce un distinto obbligo, sanzionato autonomamente, che nasce dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente.
Tale obbligo non viene meno allorché sia contestata, tramite ricorso, la violazione principale, ma rimane sospeso e condizionato all’esito del giudizio instaurato, al termine del quale inizia a decorrere nuovamente e deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 20974 del 6 ottobre 2014. Il caso. Una donna, proprietaria di un veicolo rinvenuto in sosta vietata, si vede recapitare una sanzione amministrativa comprensiva di decurtazione dei punti patente. Nel verbale si richiedeva di comunicare i dati del conducente ai sensi dell’articolo 126- bis Codice della strada. Formulata opposizione avverso il suddetto verbale, la stessa veniva respinta. Con un successivo verbale, si contestava alla medesima donna di non avere ottemperato all’obbligo di comunicare i dati del conducente nel termine di 60 giorni decorrente dalla lettura del dispositivo di sentenza. Anche tale verbale veniva impugnato dalla proprietaria del veicolo, la quale sosteneva che, per contestare nuovamente la mancata comunicazione dei dati, era necessario che la sentenza che decideva sulla violazione principale fosse ormai passata in giudicato e che in ogni caso l’Amministrazione dovesse provvedere di nuovo all’invio della richiesta di comunicazione dati. L’opposizione veniva respinta sia in primo che in secondo grado, sicché la ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione. L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente. Il ricorso è sostanzialmente incentrato sulla dedotta impossibilità di ricondurre la condotta che si assume violata a quanto previsto e sanzionato ex articolo 126- bis , comma 2, Codice della Strada. Detta norma impone al proprietario del veicolo l’obbligo di comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, al fine di consentire all’organo accertatore di comunicare la perdita del punteggio all’anagrafe nazionale. La violazione del suddetto obbligo impedisce di procedere alla decurtazione dei punti, ma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario. Nel caso di specie, la richiesta di comunicazione dei dati era stata effettuata a mezzo del primo verbale, sicché la ricorrente, proposta opposizione avverso il medesimo, aveva inviato apposita raccomandata per rappresentare la pendenza del giudizio e l’impossibilità di ottemperare a quanto intimato. A giudizio della ricorrente, quindi, non poteva ravvisarsi alcuna omissione di collaborazione, giacché l’Ente accertatore, al termine del procedimento, conclusosi con sentenza di rigetto, avrebbe potuto richiederle nuovamente di comunicare l’autore della violazione inviando una specifica richiesta costituente l’atto iniziale del procedimento ex articolo 126- bis , comma 2, c.d.s. La natura autonoma dell’obbligo. Nell’esaminare il motivo di ricorso, la Suprema Corte pone preliminarmente in rilievo il carattere autonomo dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente posto a carico del proprietario del veicolo. Si tratta di un obbligo che non ha nulla a che vedere con l’oggetto della violazione posta in essere dal conducente in quanto nasce dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Ciò stante, la contestazione, tramite ricorso, della violazione principale non fa venir meno l’obbligo della comunicazione relativa ai dati, trattandosi di obbligo di collaborazione autonomamente sanzionato. Correttamente, quindi, la ricorrente a ciò aveva provveduto, comunicando che era stato presentato ricorso. Tuttavia – rilevano gli Ermellini – tale comunicazione non ha esaurito l’obbligo della parte contravvenzionata, obbligo da ritenersi sospeso e condizionato all’esito del relativo giudizio instaurato, al termine del quale naturalmente se l’esito del giudizio, come nel caso in questione, è negativo per l’opponente tale obbligo inizia a decorrere nuovamente e deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni. La decorrenza del termine per la comunicazione. Quanto all’identificazione del momento a partire dal quale inizia nuovamente a decorrere il termine per adempiere al suddetto obbligo, i Giudici di legittimità chiariscono che, per esito del giudizio deve intendersi anche quello relativo al primo grado, posto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti articolo 282 c.p.c. . L’eventuale impugnazione di tale sentenza ed il relativo esito possono certamente determinare effetti sull’eventuale mancata comunicazione dei dati all’esito della sentenza di primo grado, ma la questione non era stata dedotta nel caso di specie. Sulla scorta di quanto affermato, quindi, la Suprema Corte respinge la tesi della ricorrente circa la decorrenza dell’obbligo della comunicazione nonché la prospettata esigenza dell’inizio di una nuova procedura per l’acquisizione dei dati. In particolare, sotto il primo profilo, sottolinea che l’obbligo decorre dal deposito della sentenza da quel momento già esecutiva tra le parti, e non già dal deposito della motivazione o dal momento in cui la sentenza diventa definitiva. Quanto al secondo profilo nuovo inizio del procedimento di acquisizione dei dati , osserva che la richiesta era stata correttamente avanzata al momento della notifica del primo verbale, laddove la vicenda dell’accertamento giudiziale relativo alla violazione principale non poteva determinare l’esigenza di dare avvio ad una nuova procedura, che sarebbe risultata del tutto ingiustificata e priva di conforto normativo.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 11 aprile – 6 ottobre 2014, numero 20974 Presidente Petitti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. LA Sig.ra L.M.M.C. impugna la sentenza numero 144/11 del Tribunale di Palermo, che rigettava il suo appello avverso la decisione del giudice di pace che, a sua volta, aveva rigettato il suo ricorso, depositato il 1/9/2008, avverso il verbale di contestazione numero rif. CED numero omissis Prot. numero omissis della Polizia Municipale di Palermo, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 250,00 + Euro 5,90, per la presunta violazione dell'articolo 126-bis comma 2, poiché a seguito di dispositivo di sentenza del Giudice di Pace di Palermo numero 4363/08, R.G. 19690/07 del 2.04.08 numero 128341, non ottemperava all'obbligo di fornire [ ] i dati personali e della patente del conducente nel termine di 60 gg. dal dispositivo della sentenza . 2. Con sentenza numero 5392/09, R.G. 12565/08 emessa il 5.06.2009, depositata il 12.06.2009, il Giudice di Pace di Palermo rigettava l'opposizione. 3. L'appellante L.M. formulava due motivi a “ l'articolo 126 bis comma 2 C.d.S. non prevede alcun obbligo gravante sul proprietario del veicolo di fornire i dati personali del conducente, nel termine di sessanta giorni dal dispositivo della sentenza” b “ violazione di legge avendo l'amministrazione richiesto i dati del conducente contestualmente alla notifica del verbale di contestazione della violazione” . Il Tribunale rigettava l'appello rilevando che l’articolo 126 bis comma 2 del C.d.S. [ ] stabilisce che la violazione [ ] debba essere comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata. Ai sensi dello stesso articolo, la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi iprocedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi o siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi . Osservava il giudice dell'appello che Nel caso di specie, il precedente verbale di contestazione numero XXXXXX, contenente l'irrogazione della sanzione principale, è stato impugnato davanti al Giudice di Pace e l'opposizione è stata rigettata con sentenza numero 4363/08 del 2.04.2008. Ne consegue che al momento dell'adozione da parte del Comune di Palermo del provvedimento relativo all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente [ ] i procedimenti giudiziari non erano più pendenti in quanto conclusi e definiti con la sentenza numero 4363/08 del 2.04.2008 . Ad avviso del giudice dell'appello, il giudice di pace aveva correttamente rigettato il ricorso anche in ragione dell'accessorietà della sanzione principale con la sanzione accessoria, in quanto l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali conferiscono alla contestazione il requisito della definitività richiesto ai sensi dell'articolo 126 del Codice della Strada . 3. La sig.ra L.M.M.C. impugna tale decisione e, senza riassumere specificamente la vicenda processuale, formula due motivi. Il Comune di Palermo resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. I motivi del ricorso. 1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.comma per violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla norma applicata dall'organo accertatore stante l'impossibilità di ricondurre la condotta che si assume violata a quanto previsto e sanzionato ex articolo 126 bis comma II C.d.S. alla luce di quanto ex articolo 1 comma II e articolo 23 comma XII L. 689/ 81, essendo stata sanzionata la condotta dell'omessa comunicazione dei dati del conducente nonostante l'invio di apposita raccomandata entro 60 giorni dalla lettura del dispositivo di sentenza e non dall'eventuale deposito della motivazione della sentenza o dalla sentenza passata in giudicato. Contestuale censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo” . La ricorrente rileva di aver proposto “opposizione avverso il verbale di contestazione numero rif. CED numero omissis prot. numero omissis redatto dalla Polizia Municipale di Palermo del giorno omissis ore 10 00 notificato in data 04 loglio 2008 con il quale si contestava la violazione dell'articolo 126 bis comma 11 L. 286/06 poiché a seguito di dispositivo di sentenza del Giudice di Pace di Palermo numero 4363/08 RG 19690/07 del 02 Aprile 2008 che ha rigettato il ricorso avverso il verbale numero XXXXXX senza giustificato e documentato motivo non ottemperava all'obbligo di fornire a questo comando accertatore, i dati-personali e della patente del conducente nel termine di 60 gg. dal dispositivo di sentenza” . Rileva la ricorrente che “Non vi è nessun obbligo gravante sul proprietario del veicolo di fornire al comando accertatore i dati personali e della patente del conducente nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo di sentenza” . Ricorda la ricorrente in fatto che “Con verbale di accertamento di violazione numero OMISSIS 2/H/1472846/01 del giorno omissis notificato in data 10 Ottobre 2007 si contestava alla proprietaria del veicolo Piaggio Vespa tg di avere violato gli articolo 158 e 126 bis C.d.S. poiché il predetto veicolo avrebbe sostato nello spazio riservato ai veicoli per trasporto disabili in omissis . Avverso tale verbale veniva proposta opposizione e nonostante la richiesta della comunicazione dei dati del conducente fosse - in violazione di quanto ex articolo 126 bis comma 11 C.d.S. - contestualmente effettuata a mezzo dello stesso verbale, in data 06 Dicembre 2007 la ricorrente inviava apposita raccomandata ali. 1 al presente ricorso per rappresentare la pendenza del giudizio e l'impossibilità allo stato di ottemperare a quanto intimato. Tale ricorso - 19690/07 RG. Dott.ssa Curti Giordana - si concludeva all'udienza del 02 Aprile 2008 con sentenza di rigetto numero 4363 depositata in data 10 Aprile 2008”. Osserva poi che con il verbale oggi impugnato, le era stata contestata “l'inottemperanza all'obbligo di fornire i dati nel termine di 60 giorni dal dispositivo della sentenza” . Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che i procedimenti non erano più pendenti in quanto conclusi e definiti con la sentenza numero 4363 del 02 Aprile 2008 . La sentenza era stata notificata in data 8 Maggio 2008 ed era divenuta definitiva in data 7 Giugno 2008. Di conseguenza, l'Ente accertatore, decorsi sessanta giorni, avrebbe potuto richiedere al proprietario di comunicare l'autore della violazione inviando una specifica richiesta costituente l'atto iniziale del procedimento ex articolo 126 bis comma II C.d.S. . L'Ente avrebbe dovuto dare all'obbligato termine di trenta giorni per la risposta 05 Settembre 2008 e dal 05 Settembre 2008 nel caso in cui l'ente accertatore non avesse ottenuto le indicazioni richieste avrebbe dovuto notificare entro i successivi 150 giorni un verbale di accertamento contestando la violazione di cui all'articolo 126 bis comma I C.d.S. . Rileva la ricorrente che, invece, il verbale oggetto della sentenza appellata che si impugna [ ] è stato notificato in data 04 Luglio 2008 in palese violazione della procedura ex lege . Aggiunge che anche a voler ritenere la sussistenza dell’” obbligo di comunicare i dati entro sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del suo ricorso, prescindendo dal passaggio in giudicato [ ] ” il termine sarebbe scaduto il 7 Luglio 2008 mentre il verbale era stato “ notificato addirittura 3 giorni prima ”. Secondo la ricorrente la prevalente giurisprudenza e gli stessi orientamenti ministeriali inducono a concludere che il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati richiesti in pendenza di giudizio, non essendo qualificabile una omissione di collaborazione da parte del cittadino, qualora questo comunichi di avere proposto ricorso all'organo accertatore . Conclude il motivo chiedendo la cassazione della sentenza ex articolo 23 comma XII L.689/81 e sulla scoria del principio actore non probante reus absolvitur . 1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza ex articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.comma e articolo 111 comma VI Cost. per omessa motivazione in relazione alla falsa applicazione di legge relativamente alla norma applicata dall'organo accertatore stante l'impossibilità di ricondurre la condotta che si assurge violata a quanto previsto e sanzionato ex articolo 126 bis comma II C.d.S. per omessa motivazione in relazione alla violazione di legge avendo l'amministrazione richiesto i dati del conducente contestualmente alla notifica del verbale di contestazione della violazione nonché in riferimento ai restanti motivi di cui in ricorso terzo, quarto e quinto ”. La ricorrente deduceva violazione di legge avendo l'amministrazione richiesto i dati del conducente contestualmente alla notifica del verbale di contestazione della violazione . Aveva dedottola “ l'impossibilità di ricondurre la condotta posta in essere dalla ricorrente a quanto sanzionato posto l'invio nei termini di raccomandata a/r ” b “la contraddittorietà intrinseca nel comportamento della P.A. procedente e la conseguente disparità di trattamento nonché” c “ la insussistenza di responsabilità sulla scorta del principio dell'affidamento ”. Il Tribunale di Palermo aveva omesso l'esame sui punti sottoposti all'analisi del giudice . 2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce. 2.1 - Il ricorso appare ammissibile, potendosi ricostruire la vicenda, seppure non agevolmente, così come appaino sufficientemente definiti i motivi di ricorso ad eccezione di quanto si dirà per parte delle censure del secondo motivo . In tal senso vanno respinte le eccezioni del controricorrente. 2.2 - Prima di esaminare in dettaglio i motivi, appare opportuno ricostruire sinteticamente la vicenda in esame. Si tratta di una contestazione per divieto di sosta in zona disabili, che determina anche la decurtazione dei punti patente. L'accertamento è del 2007 e viene notificato al proprietario del veicolo con richiesta di comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'articolo 126-bis Codice della Strada. Il giudizio relativo alla violazione principale viene definito con rigetto dell'opposizione con sentenza 4363 del 2 aprile 2008, depositata il 10 aprile 2008. Con ulteriore verbale del 19 giugno 2008 decorsi oltre 60 giorni dal momento in cui è stata depositata la sentenza, scadendo i 60 giorni il 9 giugno viene notificata il 4 luglio del 2008 la contestazione per non avere il contravvenzionato ottemperato all'obbligo di comunicare i dati nel termine di 60 giorni decorrente dalla sentenza. Anche tale verbale viene impugnato ed è l'oggetto del presente giudizio, nel quale la ricorrente sostiene che la pretesa dell'amministrazione è illegittima, essendo necessario, per contestare nuovamente la mancata comunicazione dei dati, che la sentenza che decideva sulla violazione principale fosse ormai passata in giudicato e che in ogni caso l'Amministrazione dovesse provvedere di nuovo all'invio della richiesta di comunicazione dati e cioè che l'Amministrazione desse di nuovo inizio al procedimento ex articolo 126 bis Codice della Strada. 2.3 - Occorre osservare, in primo luogo, che l'obbligo della comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo quanto a violazioni del Codice della Strada costituisce un distinto obbligo sanzionato a sua volta autonomamente che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. La contestazione, tramite ricorso, della violazione principale non fa venir meno l'obbligo della comunicazione relativa ai dati, trattandosi di obbligo di collaborazione autonomamente sanzionato ex plurimis, Cass. 2010 numero 22881 . Correttamente, quindi, l'odierna ricorrente a ciò ha provveduto, comunicando che era stato presentato ricorso. Ma tale comunicazione non ha esaurito l'obbligo della parte contravvenzionata, obbligo da ritenersi sospeso e condizionato all'esito del relativo giudizio instaurato, all'esito del quale tale obbligo inizia a decorrere nuovamente e deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni naturalmente se l'esito del giudizio, come nel caso in questione, è risultato negativo per l'opponente . Per esito del giudizio deve intendersi anche quello relativo al primo grado, posto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti articolo 282 cod. procomma civ. . L'eventuale impugnazione di tale sentenza ed il relativo esito possono certamente determinare effetti sull'eventuale mancata comunicazione dei dati all'esito della sentenza di primo grado, ma la questione non rileva in questa sede, perché non viene nemmeno dedotto che vi sia stata una impugnazione della decisione sulla violazione principale. 2.4 - Sulla base di quanto affermato al precedente punto, i motivi avanzati sono infondati quanto alla diversa prospettazione della ricorrente circa la decorrenza dell'obbligo della comunicazione e alla prospettata esigenza dell'inizio di una nuova procedura con conseguente nuove attività e nuovi termini per l'acquisizione dei dati. In particolare, sotto il primo profilo, l'obbligo decorreva dal deposito della sentenza da quel momento già esecutiva tra le parti e, quindi, anche per l'odierna ricorrente. Decorso il termine di 60 giorni è stata correttamente contestata la violazione circa la mancata osservanza dell'obbligo. Quanto al secondo profilo nuovo inizio del procedimento di acquisizione dei dati , non resta che osservare che la richiesta era stata correttamente avanzata ed era una conseguenza imposta dalla legge in relazione alla contestazione. La vicenda dell'accertamento giudiziale relativo alla violazione principale non può determinare l'esigenza di dare avvio ad una nuova procedura, che sarebbe del tutto ingiustificata e non trova alcun conforto normativo. Quanto alle restanti censure del secondo motivo esse appaiono inammissibili, avendo riguardo a motivi di ricorso terzo, quarto e quinto qui richiamati per relationem in violazione del principio dell'autosufficienza e comunque alla violazione in sé, non oggetto specifica tempestiva contestazione, al momento, cioè, della contestazione della violazione principale. 3. Le spese seguono la soccombenza. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 255,00 Euro per compensi e 100,00 cento Euro per spese, oltre accessori di legge.