Come determinare le prestazioni ASpI e mini-ASpI? Le istruzioni dell’INPS

Con la circolare n. 144 dell’8 ottobre 2013, l’INPS fornisce le istruzioni attuative in merito alla determinazione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI per soci lavoratori di cooperative e personale artistico, da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota.

Quadro normativo. Con il decreto interministeriale n. 71253 del 25 gennaio 2013, pubblicato in G.U. lo scorso 16 maggio, è stata data attuazione alla Legge 28 giugno 2012 n. 92 nella parte in cui – in relazione all’estensione della nuova assicurazione sociale per l’impiego ASpI ad ulteriori tipologie di lavoratori in precedenza non contemplate dalla normativa – ha disposto un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% 1,31% + 0,30% per gli anni dal 2013 al 2017. Il provvedimento interministeriale determina per l’anno 2013 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione. Con la circolare n. 144/2013, l’INPS fornisce le istruzioni attuative del decreto. Ambito di applicazione. La Legge n. 92/2012 e il decreto attuativo estendono l’Assicurazione sociale per l’impiego a 2 tipologie di lavoratori - soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970 - personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato sempreché, per i suddetti lavoratori risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle Leggi n. 388/2000 e n. 266/2005. Per tali lavoratori la misura della contribuzione ASpI è pari, per il 2013, allo 0,3%, comprensivo della percentuale 0,06% di frazionamento del contributo di cui all’articolo 25, co. 4 della L. 845/1978 0,30% . Ammontare della prestazione. Le indennità ASpI e miniASpI sono pertanto liquidate, con riferimento all'anno in corso, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 20% della misura delle indennità. La circolare prosegue poi specificando le modalità di calcolo da utilizzare nel caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l’accesso alla indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta. fonte www.fiscopiu.it

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