Investe con l’auto l’ex moglie: arresti domiciliari per il marito con personalità violenta

Arresti domiciliari confermati per l’ex marito che prima di investire con l’auto l’ex moglie e di provocarle molteplici e gravi lesioni le ha sferrato uno schiaffo.

È quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 39489, depositata il 24 settembre 2013. Il caso. Un uomo - accusato di aver cagionato alla moglie separata lesioni consistite nella frattura scomposta pluriframmentaria del femore destro, frattura della tibia destra, investendola con l’auto e schiacciandola contro un muro e contro una ringhiera in ferro - ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip e convalidata dal Tribunale del riesame. Pretesa rilettura del quadro indiziario. Secondo il ricorrente, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni addotte dal Gip, fornendo così, una motivazione apparente. Inoltre, a suo dire, l’ordinanza sarebbe contraddittoria, in quanto le dichiarazioni accusatorie della persona offesa e gli altri elementi sarebbero stati confermati dalle dichiarazioni del fratello e della cognata della ex moglie, di cui è stata affermata la credibilità, pur dando atto che la vicenda si innesta in un contesto familiare connotato da fortissima tensione , riconoscendo, così, che i suddetti testi possono essere portatori di malanimo e rancore nei confronti del ricorrente. Ordinanza saldamente ancorata agli inequivoci risultati delle indagini. Per la Suprema Corte la doglianza non è fondata. Gli Ermellini hanno dichiarato che la censura propone, in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi appigli storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica idonea a infrangere la lineare razionalità che ha guidato le conclusioni del Tribunale. Infatti, secondo Piazza Cavour, la struttura razionale della motivazione – facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche dell’ordinanza di coercizione personale – ha determinato un organico accertamento della spregiudicata personalità dell’uomo, proiettata ad azioni violente contro la donna. Alla luce di ciò, il gravame è stato dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 giugno - 24 settembre 2013, n. 39489 Presidente Zecca – Relatore Bevere Fatto e diritto Con ordinanza 7.2.2013, il tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo tribunale il 21.1.2013 di applicazione della misura della detenzione domiciliare di L.G. ,, accusato di aver cagionato alla moglie separata R G. lesioni consistite nella frattura scomposta pluriframmentaria del femore destro, frattura della tibia destra, investendola con l'auto e schiacciandola contro un muro e contro una ringhiera in ferro. Il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione il tribunale si è limitato a richiamare le argomentazioni addotte dal Gip, fornendo così una motivazione apparente. L'ordinanza è inoltre contraddittoria, in quanto afferma che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa e gli altri elementi a carico del L. sono confermati dalle dichiarazioni del fratello e della cognata della G. , di cui afferma la credibilità,pur dando atto che la vicenda si innesta in un contesto familiare connotato da fortissima tensione in tal modo riconosce che i suddetti testi possono essere portatori di malanimo e rancore nei confronti del ricorrente. I motivi non sono fondati, in quanto propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni del tribunale. Con esse,in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro indiziario e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame la struttura razionale della motivazione - facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche dell'ordinanza di coercizione personale - ha determinato un organico accertamento della spregiudicata personalità del L. , proiettata ad azioni violente contro la donna prima di investirla con l'auto e di provocarle le molteplici e gravi lesioni,, le ha sferrato uno schiaffo . La chiara e puntuale coerenza argomentativa dell'ordinanza, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati delle indagini, e la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comportano la declaratoria di inammissibilità del gravame, con condanna del L. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.