Una delle materie per le quali vige il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, d.lgs. 28/2010 è il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale una materia particolare in quanto, la legge prima e poi oggi il codice delle assicurazioni prevedono una serie di procedure ad hoc come, ad esempio, la improcedibilità della domanda giudiziaria non preceduta dalla richiesta di risarcimento formulata alla compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento.
Ebbene, la fattispecie decisa dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con l’ordinanza del 20 luglio 2012 riguardava proprio un’ipotesi di richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti di una società assicurativa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada alla liquidazione del sinistro. Mediazione obbligatoria oppure no? La controversia, però, non era stata preceduta dal tentativo di mediazione e il giudice è stato così chiamato a pronunciarsi sull’obbligatorietà o no del tentativo di mediazione nel caso di specie sotto due distinti profili. Il primo profilo è quello dell’entrata in vigore della legge in quanto i sinistri stradali insieme alla materia condominiale sono divenuti materia obbligatoria dopo un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 28/2010. Ma per sapere se una controversia - come quella oggetto di causa - è iniziata prima o dopo una certa data occorre avere riguardo alla data in cui l’attore ha passato l’atto di citazione alla notificazione consegnandolo all’Ufficiale giudiziario oppure alla data in cui effettivamente l’atto ha raggiunto il destinatario? Per il Tribunale occorre aderire all’insegnamento della Suprema Corte in base al quale «ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’articolo 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante cfr. Corte cost. sent. numero 477 del 2002 ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante» cfr. Cass., numero 9181/2006 . Ciò ovviamente se il legislatore come è avvenuto, ad esempio, recentemente con la conversione in legge del decreto legge che ha modificato parte della disciplina dell’appello e della cassazione non prevede che il termine da prendere in considerazione non debba essere quello del passaggio nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Ma non c’è già una procedura stragiudiziale? Una volta chiarito che la controversia al suo esame era temporalmente soggetta al tentativo di mediazione il giudice ha esaminato il secondo aspetto molto importante e qualificante questa materia e, cioè, la diffusa obiezione che il codice delle assicurazioni già prevede un sistema stragiudiziale per giungere ad una soluzione amichevole e, cioè, la nota “lettera raccomandata” . Secondo il Tribunale, anche la raccomandata è finalizzata ad evitare la lite, ma quella raccomandata seppur incide sulla proponibilità della domanda «non è affatto diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio. Come queste ultime se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria , anche quella in tema di sinistri stradali dovrà essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere eventualmente pervenirsi alla lite giudiziale». Negoziare è diverso da mediare . L’affermazione del giudice i due istituti sembrano poter convivere è pienamente condivisibile. Anzi, direi di più è la conseguenza di aver avvertito che i due meccanismi messi in moto dalla raccomandata e dalla domanda di mediazione sono ontologicamente diversi seppur tendenti ad un unico fine il primo è una negoziazione diretta tra le parti o i loro consulenti , il secondo è una mediazione che prevede la presenza di una terza figura il mediatore che aiuta le parti a trovare un accordo. Il fallimento dell’una fase negoziazione non può significare inutilità della seconda mediazione . Ed infatti, la mediazione ha senso solo se ha fallito la negoziazione perché se la negoziazione fosse andata in porto con un accordo non si vedrebbe l’utilità di rivolgersi a un terzo. Negoziazione e mediazione in contemporanea? Da ultimo vorrei raccogliere lo spunto offerto dal giudice e, cioè, tentare di rispondere al dubbio «se le due procedure possano essere svolte contestualmente». Orbene, a mio avviso la risposta dovrebbe in prima battuta essere negativa. Ed infatti, per consentire che ognuna delle due procedure possa funzionare per le finalità che la legge ha voluto perseguire è necessario ch’esse si pongano in una consequenzialità cronologica salva la libertà delle parti, se vogliono entrambe di sedersi immediatamente in mediazione subito dopo aver inviato la raccomandata . Con il meccanismo della lettera raccomandata il legislatore vuole che le assicurazioni con beneficio proprio e, quindi, anche dei consumatori abbiano il tempo di formulare un’offerta corretta che riduce le loro spese non mi sembra quindi corretto imporre ulteriori attività e spese nello spatium deliberandi previsto dalla legge. Quando poi la prima fase negoziale è fallita o, il che è lo stesso, quando la domanda è divenuta procedibile allora si pone il problema della mediazione dovendo, a quel punto, essere presentata la relativa domanda di mediazione ad un organismo. Certo è che in questa materia si ha modo di constatare meglio di ogni altra sede il principio sotteso alla mediazione e, cioè, il principio di sussidiarietà
Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, sentenza 20 luglio 2012, numero 166 Giudice Michele Ruvolo Osserva Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti della Fondiaria-SAI numero q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Tale domanda rientra tra quelle rientranti nell’ambito della mediazione obbligatoria in base alle previsioni del d.lgs. 28/2010. Ciò non soltanto ratione materiae , ma anche ratione temporis . Invero, la notifica a mezzo posta dell’atto di citazione si è perfezionata nei confronti della Compagnia di Assicurazioni il 26.3.2012. Né può prendersi in considerazione il termine in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario nel caso di specie il 19.3.2012 . Infatti, se è vero che l’articolo 149, comma 3, c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna v. per tutte Corte cost. 477/2002 28/2004 e ord. 97/2004 . Agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza. Ora, poiché l’articolo 24 del D.lgs. 28/2010 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’articolo 5 si applicano ai processi “ iniziati ” a partire dal 21 marzo 2011 ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20 marzo 2011, termine prorogato di un anno per i sinistri stradali, come quello di cui al presente giudizio e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni relative a materie soggette a mediazione obbligatoria notificate in tema di sinistri stradali al destinatario a partire dal 21 marzo 2012 in questo senso da ultimo anche Trib. Trapani 19.6.2012 . Peraltro, come rilevato dalla S.C., “ ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’articolo 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante cfr. Corte cost. sent. numero 477 del 2002 ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante ” cfr. Cass., numero 9181/2006 . Altra questione relativa al presente giudizio è quella relativa ai rapporti, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tra la condizione di procedibilità di cui all’articolo 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’articolo 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 c.d. codice delle assicurazioni . In proposito è noto che anche l’attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni mira ad evitare la causa ed incide sull’azione rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece accade con l’articolo 5 d.lgs. 28/10 . Tuttavia, i due istituti sembrano potere convivere. La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni è sì imposta normativamente così come è imposta l’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale , ma non è affatto diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio. Come queste ultime se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria , anche quella in tema di sinistri stradali dovrà essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere eventualmente pervenirsi alla lite giudiziale. Il problema è, semmai, se le due procedure possano essere svolte contestualmente. Non si tratta, comunque, di problema rilevante nel presente giudizio. P.Q.M. assegna alle parti termine di 15 giorni a partire dal 1° settembre 2012 per attivare il procedimento di mediazione.