Morosità incolpevole: la crisi non fa uscire di casa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 161 del 14 luglio 2014 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di attuazione del d.l. numero 102/2013, che ha introdotto l’istituto della morosità incolpevole. Assegnati i fondi agli enti locali, che erogheranno delle somme in aiuto a chi si trova in una condizione di sopraggiunta impossibilità a pagare il canone locativo.

Arrivato in G.U. il decreto. Il d.l. numero 102/2013, convertito nella l. numero 124/2013, ha introdotto l’istituto della morosità incolpevole nelle situazioni in cui, nei contratti di locazione, il mancato pagamento del canone sia dovuto a situazioni oggettive di sopraggiunta difficoltà economica. Sulla Gazzetta Ufficiale numero 161 del 14 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di attuazione del d.l La definizione dell’istituto. Per morosità incolpevole si definisce la condizione di impossibilità sopravvenuta impossibilità a pagare il canone locativo, causata da una perdita o da una riduzione consistente della capacità reddituale del nucleo familiare. I casi che determinano tale condizione sono elencati in maniera tassativa dall’articolo 2, comma 2, del d.m. e, tra questi, si ricordano la perdita del lavoro per licenziamento accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro CIG ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo. I fondi a disposizione. Il d.l. numero 102/2013 ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli che, per il 2014, avrà una disponibilità di 20 milioni di euro da ripartire, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome. Le priorità. Gli enti locali provvederanno materialmente ad erogare l’aiuto finanziario per le famiglie in crisi locativa. Sarà data priorità in tre casi specifici 1 agli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimentodi rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato 2 agli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile 3 agli inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. È previsto un tetto massimo il contributo concedibile non potrà superare la somma di 8.000 euro.

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