Con il messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per la gestione delle domande per fruire del congedo obbligatorio o facoltativo spettante al padre lavoratore dipendente, come introdotto dalla Riforma Fornero.
Solo in via sperimentale Per il triennio 2013 2015, è stata introdotta una disposizione normativa a favore del padre lavoratore dipendente, cui è riconosciuto un congedo obbligatorio un giorno e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre pari a due giorni , da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con diritto a un’indennità, pari al 100 % della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite dall’art. 22, co. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per l’erogazione dell’indennità di maternità. Con il messaggio n. 12129/2013, l’Istituto di previdenza è ora intervenuto per chiarire le regole operative e le istruzioni contabili da seguire per la corresponsione dell’indennità in parola, con in allegato, anche il fac simile della domanda da presentare. L’indennità spettante al padre lavoratore dipendente è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale. In attesa del rilascio della procedura di gestione, la domanda va presentata presso la sede per competenza, che provvederà ad effettuerà l’istruttoria manualmente verificando la sussistenza dei requisiti. Con successivo Messaggio, l’INPS informa che comunicherà il passaggio dalla modalità provvisoria di invio della domanda per la prestazione all’avvio dei canali tradizionali di trasmissione, ovvero - WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it Servizi on line - Contact Center integrato n. 803164 - Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Soggetti ammessi alla prestazione. Possono accedere al beneficio - i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari - che si trovino in una delle seguenti condizioni 1. entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi parto avvenuti a partire dal 1 gennaio 2013. 2. entro e non oltre il quinto mese dall’ingresso in famiglia o dall’ingresso in Italia, rispettivamente per adozioni e affidamenti nazionali o internazionali, comunque avvenuti a partire dal 1 gennaio 2013. Importo spettante. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione. fonte www.fiscopiu.it
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