Chiedi e ti sarà dato, nei limiti però di quanto domandato

Nel rito del lavoro non è consentita la proposizione di una nuova domanda in sede d’appello, neppure con il consenso, espresso o implicito, della controparte. Sicché è inammissibile la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennità per ciechi assoluti, se in primo grado era stata chiesta l’indennità di accompagnamento.

E’ stato così affermato della Corte di Cassazione nella sentenza numero 14950, depositata l’1 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Bari condannava l’INPS a corrispondere alla lavoratrice ricorrente l’indennità di accompagnamento dal 1° gennaio 2007, giorno in cui era stata accertata, attraverso ctu, la sussistenza di un deficit visivo, integrante invalidità totale con necessità di assistenza continua e impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita. I Giudici territoriali non avevano però accolto l’ulteriore domanda della ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento della speciale indennità per ciechi, trattandosi di richiesta nuova, non contenuta nel ricorso di primo grado. La donna ricorreva allora per cassazione, lamentando la falsa applicazione dell’articolo 149 disp. att. c.p.c. Controversie in materia di invalidità pensionabile e dell’articolo 1 l. numero 689/1994 Procedimento per l’accertamento sanitario delle minorazioni civili . La ricorrente, in particolare, sosteneva che essendo stati accertati positivamente i requisiti clinici per la concessione della speciale indennità per ciechi, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere oltre all’indennità di accompagnamento anche quella per non vedenti. Quale era l’oggetto della domanda proposta in primo grado? La Corte di Cassazione, nel valutare la questione, rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto che la domanda proposta avesse ad oggetto la sola indennità di accompagnamento articolo 1 lett. b l. numero 508/1988 che spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche, e non quella che spetta ai ciechi civili assoluti per il solo fatto della minorazione articolo 1 lett. a l. numero 508/1988 . La ricorrente non aveva, peraltro, proposto nessuna censura in merito a tale valutazione. D’altra parte, le due indennità, quella di accompagnamento e quella per i ciechi assoluti, possono essere cumulabili, ai sensi dell’articolo 2 l. numero 429/1991, purché il requisito sanitario della prima sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale, perché altrimenti l’indennità di accompagnamento cesserebbe nel momento in cui l’assistito matura il diritto all’indennità di cieco assoluto Cass., numero 11912/2012 . Non sono ammessi nova in appello. Infine, la Suprema Corte, ricorda che, nel rito del lavoro, mentre, previa autorizzazione del giudice, è ammessa la modificazione della domanda emendatio libelli , non è altresì consentita la proposizione di una nuova domanda, neppure con il consenso della controparte Cass., numero 4555/1995 . Questa massima è applicabile al caso in esame, poiché nel giudizio introduttivo era stata chiesto l’accertamento del diritto alla fruizione della pensione di inabilità e poi, in sede d’appello, era stata formulata la domanda al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. Quindi, alla stregua di detti principi, i Giudici territoriali avevano giustamente ritenuto inammissibile la nuova domanda avente ad oggetto la concessione dell’indennità per ciechi assoluti non ritualmente proposta nel giudizio di primo grado, nel quale era stata invece chiesta, e poi riconosciuta, l’indennità di accompagnamento per invalidi civili assoluti. Questa soluzione non è in contrasto con l’articolo 149 disp. att. c.p.c., considerato che tale disposizione impone di tener conto degli aggravamenti e delle infermità incidenti sul complesso individuale che costituisce presupposto per la provvidenza richiesta in causa, ma non prevede che all’accertamento di eventuali patologie, anche sopravvenute, debba conseguire l’accoglimento di domande nuove, non ritualmente prodotte in giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 aprile – 1° luglio 2014, numero 14950 Presidente Stile – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Con la sentenza numero 715 del 2011 la Corte d'appello di Bari, recependo le conclusioni del nominato consulente tecnico d'ufficio che aveva accertato la sussistenza di un deficit visivo bilaterale con visus 00 integrante invalidità totale con necessità di assistenza continua e impossibilità del compimento degli atti quotidiani della vita a far data dal 1 gennaio 2007, condannava l'Inps a corrispondere ad M.A. l'indennità di accompagnamento con la suddetta decorrenza. Argomentava che non potevano trovare accoglimento le ulteriori conclusioni formulate dall'appellante solo in sede di note autorizzate, aventi ad oggetto il riconoscimento anche della speciale indennità per ciechi, trattandosi di richiesta nuova, non contenuta nel ricorso di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza M.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi illustrati anche con memoria ex articolo 378 c.p.c. l'Inps si è costituito con delega in calce al ricorso notificato. Motivi della decisione 1. I motivi di ricorso possono essere riassunti nei termini che seguono. 11. Come primo motivo la ricorrente deduce Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell'articolo 416 c.p.c. II comma e violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'articolo 1 della L. 18 del 1980 e dell'articolo 1 della L. 508 del 1988 . Sostiene che sarebbe ingiustificato il differimento della decorrenza dell'indennità di accompagnamento al 2007, considerato che nel giudizio di primo grado nessuna delle parti resistenti aveva contestato la sussistenza dei presupposti clinici per il riconoscimento della provvidenza, sicché la domanda avrebbe dovuto essere accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 28/12/2000 oppure dal 22 novembre 2001, data di deposito del ricorso. Aggiunge che in ogni caso dalla documentazione in atti di risultava che ella era già priva della vista dal marzo 2003 o dal novembre 2005, sicché quantomeno l'indennità avrebbe dovuto decorrere da tali date. 1.2. Come secondo motivo deduce Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell'articolo 149 disp. att. c.p.c., dell'articolo 1 L. numero 698 del 21/9/1994, dell'articolo 2 della L. 429 del 31/12/1991, dell'articolo 1 della L. numero 508 del 21/11/1988, dell'articolo 11 comma 4 della L. numero 382 del 27/5/1970, dell'articolo 2 lett. B della L. numero 3/4/2001 numero 138 e infine dell'articolo 345 c.p.c. . Sostiene che essendo positivamente accertati i requisiti clinici per la concessione della speciale indennità per ciechi, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere oltre all'indennità di accompagnamento anche tale provvidenza, in applicazione dell'articolo 149 disp. att. c.p.c. Né sarebbe stata necessaria una specifica ed ulteriore domanda amministrativa, considerato che ai sensi dell'articolo 1 della L. 698 del 1994 l'interessato chiede alla competente Prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità o alla minorazione riconosciuta, senza onere di qualificare la natura della prestazione richiesta. 1.3. Come terzo motivo lamenta Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed addebita alla Corte d'appello di avere ignorato il motivo di gravame con il quale si deduceva che il diritto della signora M. poteva ritenersi provato senza che fosse necessario espletare la consulenza medico legale, non avendo i convenuti contestato i presupposti di ordine clinico per il relativo riconoscimento altro aspetto oggetto della censura è il fatto che né il consulente nominato né la Corte d'appello avrebbero motivato sulle risultanze dei referti del 6/3/2003 e del 30/12/2003 valorizzate nel ricorso in appello, da cui risultava che sin da tali date sussisteva il deficit visivo da ultimo la Corte non avrebbe motivato correttamente sulla impossibilità di applicare nella fattispecie l'articolo 149 disp.att. c.p.c 2. Il ricorso è sotto plurimi aspetti inammissibile e comunque infondato. 2.1. Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto affrontano la medesima questione della decorrenza riconosciuta per l'indennità di accompagnamento, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del difetto di motivazione. 2.2. Essi sono entrambi inammissibili per la mancata ottemperanza all'onere dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale, costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione e che risulta ora tradotto nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute negli articolo 366, co. 1, numero 6 e 369, co. 2, numero 4 cod. proc. civ. cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, numero 8077 in motivazione . In particolare la norma di cui all'articolo 366 numero 6 cod. proc. civ., ponendo come requisito di ammissibilità “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, richiede la specificazione dell'avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all'interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili. Merita puntualizzare che le SS. UU. sentenza 3 novembre 2011 numero 22726 , intervenendo sull'esegesi del diverso onere di cui all'articolo 369 comma 2, numero 4 cod. proc. civ., hanno confermato, anche per gli atti processuali, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex articolo 366, numero 6, cod. proc. civ., del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento. Invero il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi sull'estensione dell'onere di “specifica indicazione” di cui al numero 6 della norma a tutti gli atti e documenti negoziali e non necessari alla decisione sul ricorso, espressamente ricomprendendo nel relativo ambito oggettivo gli “atti processuali” generalmente intesi. L'esame del motivo avrebbe quindi richiesto che la ricorrente -che non vi ha provveduto - specificasse la collocazione ed il contenuto degli atti di parte dai quali era possibile desumere la mancata contestazione da parte dei convenuti della sussistenza dei presupposti clinici per il riconoscimento del diritto con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, nonché riportasse e allegasse al ricorso sia le certificazioni mediche sulla base delle quali sostiene oggi che tali requisiti sussistessero da data anteriore a quella riconosciuta, sia la consulenza tecnica - il cui contenuto è stato recepito dalla corte di merito - nella quale tali certificazioni venivano disattese o ignorate. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Occorre preliminarmente richiamare il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale Sez. L, Sentenza numero 12944 del 24/07/2012 anche nel processo del lavoro, l’interpretazione della domanda rientra nella valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto che la domanda proposta avesse ad oggetto solo l'indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 1 lettera b della L. 508/1988, che spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua e non quella che, ai sensi dell'articolo 1 lettera a della L. 508/1988, spetta ai ciechi civili assoluti per il solo fatto della minorazione. La ricorrente non ha proposto peraltro alcuna censura in merito a tale valutazione, né ha riportato il contenuto del ricorso idoneo a smentirla. 3.2. Occorre poi aggiungere che l'indennità di accompagnamento costituisce un beneficio assistenziale diverso dall'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, considerato che le due provvidenze hanno diversi presupposti costitutivi le diverse condizioni sanitarie sopra evidenziate e, per l'indennità di accompagnamento, anche i mancati ricoveri e diverso regime normativo anche in relazione all'ammontare dei ratei. I due benefici inoltre sono cumulabili ai sensi dell'articolo 2 della legge numero 429 del 1991, a condizione che il requisito sanitario della prima sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale, giacché, altrimenti, l’indennità di accompagnamento cessa nel momento in cui l'assistito matura il diritto all'indennità di cieco assoluto Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza numero 11912 del 12/07/2012 . 3.3. Altro principio che soccorre nel caso in esame è quello, parimenti consolidato Sez. L, Sentenza numero 4555 del 22/04/1995 e Sez. 6 - L, Ordinanza numero 1271 del 2011 , secondo cui nel rito del lavoro, mentre è consentita, sia pure previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda emendatio libelli , non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova - per la valutazione della sussistenza della quale occorre fare riferimento sia al petitum che alla sua causa petendi - neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito . Tale massima è riferita a fattispecie assimilabile a quella in esame, nella quale nel ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto l'accertamento del diritto alla fruizione della pensione di inabilità ex articolo 12 della legge 30 marzo 1971 numero 118, ed è stata ritenuta inammissibile la domanda, successivamente formulata, diretta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 numero 18. 3.4. Dalle esposte considerazioni si ricava che correttamente la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda nuova avente ad oggetto la concessione dell'indennità per ciechi assoluti non ritualmente proposta nel giudizio nel quale era stata chiesta e poi riconosciuta l'indennità di accompagnamento per invalidi civili assoluti, essendo le due provvidenze distinte. Tale soluzione non è in contrasto con l'articolo 149 disp. att. c.p.c., considerato che tale disposizione impone di tenere conto degli aggravamenti e delle infermità incidenti sul complesso invalidante che costituisce presupposto per la provvidenza richiesta in causa, ma non prevede che all'accertamento di eventuali patologie anche sopravvenute debba conseguire l'accoglimento di domande nuove, non ritualmente introdotte in giudizio. Non rileva poi nel caso il contenuto della domanda amministrativa neppure essa peraltro trascritta né allegata al ricorso , che costituisce un momento autonomo, sebbene necessariamente antecedente, rispetto all'azione giudiziaria, le cui regole non scalfiscono gli oneri processuali di deduzione e prova. 4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con esonero della parte soccombente dalle spese ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.L. numero 269 del 2003, conv. dalla L. numero 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente controversia. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.