di Mario Scofferi
di Mario Scofferi *Le imprese private e in parte quelle pubbliche, rientranti nell'ambito di applicazione della legge sul collocamento obbligatorio Legge numero 68/1999 , potranno liberamente compensare il numero dei soggetti obbligatoriamente avviati al lavoro tra tutte le unità produttive collocate sul territorio nazionale. La stessa disciplina si applicherà anche a favore dei gruppi di imprese, rispetto ai quali la singola società del gruppo verrà considerata a questi effetti al pari di un'unità produttiva di un unico soggetto giuridico. Questo è quanto disposto dall'articolo 9 della manovra bis.Resta ferma la quota di assunzione obbligatoria per ciascuna impresa. Come noto, la Legge numero 68/1999 ha introdotto una disciplina per il collocamento obbligatorio di quei soggetti ritenuti socialmente svantaggi e, pertanto, non particolarmente appetibili sul mercato del lavoro. Le principali categorie di individui con diritto di essere obbligatoriamente avviati al lavoro, genericamente indicati con l'espressione disabili , sono i gli invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche o psichiche, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ii gli invalidi del lavoro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% iii le persone non vedenti o sordomute iv invalidi di guerra v invalidi civili di guerra e vi invalidi per servizio. I datori di lavoro pubblici e privati hanno l'obbligo, al ricorrere di un determinato requisito dimensionale, di assumere un numero determinato di tali soggetti, ed in particolare 1 lavoratore disabile se l'impresa occupa almeno 15 e fino a 35 dipendenti una disciplina peculiare è prevista per le imprese che occupano 15 dipendenti 2 lavoratori disabili se l'impresa occupa da 36 a 50 dipendenti e il 7% della forza lavoro se l'impresa occupa più di 50 lavoratori.Fino al 17 settembre era necessaria un'autorizzazione amministrativa per la compensazione. Ai sensi della summenzionata disciplina, il datore di lavoro che aveva unità produttive dislocate in diverse sedi provinciali, poteva richiedere la compensazione territoriale al fine di assumere in una o più sede un numero di disabili superiore a quello imposto dalla legge, portando le eventuali eccedenze in compensazione con il minor numero di disabili presenti in altre unità produttive. Al contrario, le aziende che occupavano fino a 50 dipendenti potevano scegliere liberamente quale fosse l'unità produttiva più idonea all'integrazione del disabile e dunque, per loro, non era richiesta alcuna autorizzazione .Ora la compensazione opera in automatico. Su questa normativa interviene la Manovra bis, prevedendo l'automaticità delle compensazioni per tutte le aziende e su tutto il territorio nazionale. Anche l'azienda con più di 50 dipendenti e con più unità produttive articolate sull'intero territorio nazionale, sarà quindi libera di individuare autonomamente i.e. senza necessità di alcuna autorizzazione la sede più opportuna in cui integrare un numero maggiore di disabili, portando in compensazione tale eccedenza con le altre unità produttive dislocate sul territorio.Il gruppo societario viene parificato alla singola società. La stessa disciplina si applica anche ai datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276 , rispetto ai quali la singola impresa facente parte del gruppo viene assimilata ai soli fini della presente disciplina all'unità produttiva dell'impresa con diverse articolazioni sul territorio nazionale.Rimane l'obbligo di trasmettere un prospetto informativo. Il datore di lavoro che decida di usufruire di tale facoltà, dovrà trasmettere in via telematica agli uffici competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda o le sedi della diverse società del medesimo gruppo un prospetto dal quale risulti il rispetto a livello nazionale dell'obbligo di legge. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il 31 gennaio di ogni anno, qualora entro il 31 dicembre dell'anno precedente siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale dell'impresa tali da incidere sul computo della quota di assunzione dei disabili.Peculiarità del settore pubblico. La descritta facoltà di compensazione viene estesa anche al settore pubblico, sottoposta però a due specifiche condizioni. Essa, infatti, può essere attuata solo a seguito di una richiesta motivata da parte del dirigente e solo qualora i lavoratori disabili assunti in eccesso rispetto al numero di legge compensino una carenza di altri uffici della medesima amministrazione a livello regionale.* Giglio & Scofferi Studio legale del lavoro