‘Piazza Marco Biagi’, spray sulla targa: è danneggiamento

Linea dura non si può parlare semplicemente di imbrattamento. Ciò che conta è che la targa collocata nella zona del Palazzo di Giustizia a Milano sia stata resa inservibile. Confermata la condanna a 7 mesi di reclusione per l’uomo che si era armato di spray, convinto di compiere un gesto dal significato politico.

Oscurata la targa marmorea utilizzata come riferimento toponomastico, precisamente piazza Marco Biagi, nella zona del Palazzo di Giustizia di Milano arma’ dello stupido di turno la vernice spray. Toccherà all’ente pubblico, il Comune, porre rimedio, provvedendo all’opera di ripulitura. Ma, nonostante ciò, non si può parlare di imbrattamento, bensì della più grave ipotesi di danneggiamento. Cassazione, sentenza n. 29114, Seconda sezione Penale, depositata oggi Colpi di spray. Obiettivo dell’azione a sfondo presuntamente politico di un uomo di mezza età è una targa marmorea toponomastica, di proprietà del Comune e utilizzata per ricordare la figura di Marco Biagi , resa inservibile mediante imbrattamento con vernice spray . A far luce sull’episodio sono le parole di un Carabiniere, che consentono, in un’aula di giustizia, di addivenire a una pronunzia di condanna, sia in primo che in secondo grado. Reato contestato è quello di danneggiamento , e non di deturpamento così si spiega la pena di 7 mesi di reclusione. Danno evidente . Ebbene, proprio la scelta della linea dura, da parte dei giudici, è contestata dal legale dell’uomo, che, mettendo da parte l’episodio, si sofferma sulla considerazione che il bene deteriorato poteva essere riportato nello stato originale, mediante azione di pulitura . Perché, allora, non contestare semplicemente il reato di imbrattamento ? Per dare una risposta, netta e definitiva, i giudici della Cassazione ricordano che il delitto di danneggiamento si caratterizza per una alterazione che impedisca, anche parzialmente, l’uso della cosa, rendendo necessario un intervento ripristinatorio . Esattamente ciò che è avvenuto in questa vicenda non a caso, ricordano i giudici, in secondo grado è emerso che l’azione era stata connotata dall’uso di una vernice coprente, che impediva la funzione per la quale la targa era stata esposta . Confermata, quindi, la condanna a 7 mesi di reclusione, concludono i giudici, perché il reato di danneggiamento sanziona non solo chi distrugge il bene ma anche chi rende inservibile la cosa, in tutto o in parte .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 aprile 9 luglio 2013, n. 29114 Presidente Petti Relatore Gentile Considerato in fatto B.I. 1 Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 14.12.2011 che aveva riformato la decisione di primo grado solo riguardo alla pena, ridotta a mesi sette di reclusione, ed aveva confermato la sentenza impugnata in punto di responsabilità in ordine al delitto ex art. 635 CP per avere deteriorato e reso inservibile, mediante imbrattamento con vernice spray, una targa marmorea toponomastica di proprietà del Comune di Milano Motivi ex art. 606, 1 co., lett. b e c.p.p. 2 Violazione di legge per avere ritenuto il reato ex art. 635 CP mentre nella specie andava ravvisata l’ipotesi ex art. 639 CP atteso che la condotta del ricorrente era stata di mero imbrattamento mancava una immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, che poteva essere riportato nello stato originale mediante azione di pulitura Chiede l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3 I motivi di ricorso articolati collidono con i principi elaborati dalla Giurisprudenza di legittimità che ha affermato come il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, sicché è configurabile ove il bene, deturpato o imbrattato, non sia stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile Cassazione penale, sez. II 26/03/2010, n. 24739 . 4 La corte territoriale si è uniformata a tale principio avendo ritenuto il danneggiamento posto che l’azione era stata connotata dall’uso di una vernice coprente che impediva la funzione per la quale la targa era stata esposta. 5 Tale motivazione, nella parte in cui si sostanzia in un accertamento in punto di fatto, non è sindacabile in questa sede per assenza di illogicità manifesta, trattandosi di valutazione che la Corte del merito fonda sull’accertamento operato dal carabiniere, C., sentito quale teste nel giudizio - la sentenza è ineccepibile anche nella parte in cui espone il principio di diritto, in quanto risulta conforme al principio per il quale, il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell’azione dannosa ma per la diversa tipologia dell’alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l’uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento Cassazione penale, sez. II, 02/12/2008, n. 2768 sicché risultano del tutto infondati motivi proposti in ordine alla possibilità di ripulitura della targa. 6 Va ricordato che il reato ex art. 639 CP ha natura residuale rispetto a quello previsto dall’art. 365 CP e riguarda il caso in cui la cosa venga imbrattata in parte oppure in modo da non comprometterne la funzionalità come ad esempio nel caso di versamento di vernice su un grosso muro tale da non pregiudicare la funzione statica del bene se, invece, l’azione pregiudica la funzionalità della cosa, in modo da renderla inservibile - anche se non in maniera permanente - all’uso cui era destinata, si resta fuori dell’ipotesi dell’imbrattamento e si configura il reato di danneggiamento che, difatti, sanziona non solo chi distrugge il bene ma anche chi rende inservibile la cosa in tutto o in parte. 7 Segue il rigetto del ricorso, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.