In materia di arruolamento nelle Forze Armate e nel Corpo di Polizia penitenziaria, i requisiti psico-fisici richiesti dai bandi di arruolamento devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale, giacchè la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione dei provvedimenti stessi.
La IV Sezione conferma il proprio orientamento, precisando anche che l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate o di Polizia che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico e che, inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell’amministrazione non altrimenti surrogabile. Verificazione e CTU. La giurisprudenza della Sezione ha, altresì, condivisibilmente chiarito, con riferimento alla valenza dell’istituto processuale della “verificazione”, proprio del processo amministrativo, che quest’ultima si differenzia dalla C.T.U. per essere rivolta all’effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, ma non anche all’acquisizione di un giudizio tecnico numero 138/2010, numero 6447/2007 e numero 881/2007 . Infatti, l’istituto anzidetto, è un mezzo istruttorio del c.d sindacato debole del Giudice Amministrativo che risponde all’esigenza di “conoscere”, in sede di giurisdizione di legittimità, soltanto se è effettivamente tale, nella sua consistenza, il presupposto accertato dall’Amministrazione, dal quale derivino effetti prefissati, non potendosi esprimere, in detta specifica sede giurisdizionale, alcun autonomo e definitivo giudizio tecnico, senza invadere illegittimamente la sfera di merito dell’Amministrazione. La sezione ha anche chiarito, con riferimento al caso posto alla sua attenzione, che alcun rilievo possono assumere gli ulteriori accertamenti eventualmente effettuati successivamente dall’interessato presso altro Presidi sanitari, anche pubblici, in quanto è noto l’avviso della medesima Sezione che la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine all’inidoneità fisica alla visita medica per l’arruolamento in un corpo militare non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, dato che, per un verso, gli accertamenti non possono che riferirsi ad una situazione presente all’atto del controllo ben potendo tale situazione presentarsi materialmente diversa ad una successiva verifica per altro verso, che le Commissioni Mediche dell’Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti selettivi del caso numero 5039/2012 . Le ametropie. Con particolare riguardo all’ipotesi di correzione delle ametropie, la Sezione sent. numero 5039/2012 ha già avuto modo di affermare che, nei casi in cui «il bando considera come fattore di inidoneità gli esiti di interventi per correzione di pregresse ametropiela norma tecnica di selezione, in maniera non irrazionale prende in considerazione, tenuto conto dei compiti particolari attribuiti ai corpi di polizia, quale quello penitenziario, non il visus attuale corretto mediante protesi, ma quello naturale, visto che fa riferimento espresso agli esiti di interventi per la correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva ».
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28 gennaio - 22 maggio 2014, numero 2639 Presidente Giaccardi – Estensore Forlenza Fatto Con l’appello in esame, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza impugna la sentenza 23 aprile 2013 numero 4072, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Nicolò Cardì, ha annullato il provvedimento 13 settembre 2013, recante il giudizio di non idoneità in sede di accertamenti sanitari al concorso per il reclutamento di 750 allevi finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza. Il Cardì era stato escluso per “non aver raggiunto il visus naturale complessivo minimo richiesto dal bando di concorso”. La sentenza di I grado, a seguito di verificazione disposta che ha ritenuto il ricorrente idoneo al servizio nella Guardia di Finanza, con riguardo alla caratteristica somato – funzionale AV – OC , ha ritenuto di accogliere il ricorso in quanto “nelle risultanze della disposta verificazione . . . vanno rinvenute le ragioni della fondatezza del ricorso in esame, avendo la stessa univocamente evidenziato l’erroneità del gravato giudizio di non idoneità del ricorrente”. Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello a error in procedendo irricevibilità del ricorso introduttivo, stante la sua tardività b error in procedendo improcedibilità ed irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale di merito e per mancata notifica ad alcuno dei controinteressati cd. successivi c error in iudicando recepimento immotivato degli esiti della verificazione, non idonei a dimostrare l’illegittimità del provvedimento impugnato, stante l’irripetibilità del giudizio medico – legale finalizzato al reclutamento, documentato da atti fidefacienti verbale della Commissione irrilevanza di pareri di specialisti esterni all’amministrazione ciò in quanto “gli accertamenti compiuti all’atto dell’arruolamento non possono essere ripetuti con carattere di neutralità, poiché, effettuati in tempi differenti, possono dar luogo a risultati diversi”. Si è costituito in giudizio il sig. Cardì Nicolò, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza. Con ordinanza 31 luglio 2013 numero 2988, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza di I grado. All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione. Diritto L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, in relazione al terzo motivo proposto sub c dell’esposizione in fatto . Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, in materia di arruolamento nelle Forze Armate e nel Corpo di Polizia penitenziaria, condivisibilmente affermando - che i requisiti psico-fisici richiesti dai bandi di arruolamento nelle Forze armate o nei Corpi di polizia devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale, giacchè la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione dei provvedimenti stessi sez. IV, numero 5856/2009 e numero 719/2004 - che l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate o di Polizia che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico e che, inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell’amministrazione non altrimenti surrogabile sez. IV, numero 5856/2009 e numero 4808/2003 . La giurisprudenza di questa Sezione ha, altresì, condivisibilmente chiarito,con riferimento alla valenza dell’istituto processuale della “verificazione”, proprio del processo amministrativo, che quest’ultima si differenzia dalla C.T.U. per essere rivolta all’effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, ma non anche all’acquisizione di un giudizio tecnico sez. IV, numero 138/2010 numero 6447/2007 e numero 881/2007 . Infatti, l’istituto anzidetto, è un mezzo istruttorio del c.d sindacato debole del Giudice Amministrativo che risponde all’esigenza di “conoscere”, in sede di giurisdizione di legittimità, soltanto se è effettivamente tale, nella sua consistenza, il presupposto accertato dall’Amministrazione, dal quale derivino effetti prefissati, non potendosi esprimere, in detta specifica sede giurisdizionale, alcun autonomo e definitivo giudizio tecnico, senza invadere illegittimamente la sfera di merito dell’Amministrazione. Correlativamente, giova anche chiarire che alcun rilievo possono assumere gli ulteriori accertamenti eventualmente effettuati successivamente dall’interessato presso altro Presidi sanitari, anche pubblici, in quanto è noto l’avviso di questa Sezione che la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine all’inidoneità fisica alla visita medica per l’arruolamento in un corpo militare non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, dato che, per un verso, gli accertamenti non possono che riferirsi ad una situazione presente all’atto del controllo ben potendo tale situazione presentarsi materialmente diversa ad una successiva verifica per altro verso, che le Commissioni Mediche dell’Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti selettivi del caso sez. IV, numero 5039/2012 . Con particolare riguardo all’ipotesi di correzione delle ametropie, questa Sezione sent. 20 settembre 2012 numero 5039 ha già avuto modo di affermare che, nei casi in cui “il bando considera come fattore di inidoneità gli esiti di interventi per correzione di pregresse ametropie . . .la norma tecnica di selezione, in maniera non irrazionale prende in considerazione, tenuto conto dei compiti particolari attribuiti ai corpi di polizia, quale quello penitenziario, non il visus attuale corretto mediante protesi, ma quello naturale, visto che fa riferimento espresso agli “esiti di interventi per la correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva ”. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere considerato fondato il terzo motivo di appello proposto /sub c dell’esposizione in fatto , poichè - per un verso, all’atto dell’accertamento sanitario previsto dal bando di arruolamento l’aspirante non aveva il possesso di taluni dei requisiti psico -fisici richiesti - per altro verso, tale esito non può essere per le ragioni già esposte revocato in dubbio da una successiva verificazione - per altro verso ancora, la sentenza con la quale il giudice amministrativo giudica in sede di sindacato di legittimità non può – senza una verifica puntuale dell’atto impugnato in relazione ai vizi di legittimità evidenziati con i motivi di ricorso – rimettersi meramente all’esito della disposta verificazione. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto rendendosi superfluo esaminare i motivi con i quali si deduce l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio di I grado, stante l’accoglimento “nel merito” , con conseguente riforma della sentenza impugnata. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle finanze numero 4996/2013 r.g. , lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di I grado. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.