Il sequestro preventivo detta legge contro il creditore ipotecario, anche se in buona fede

L’esistenza di ipoteche sui beni, o di altre forme di garanzia, non esclude la assoggettabilità a sequestro preventivo dei beni stessi, con la precisazione che il diritto di sequela possa e debba trovare soddisfazione nella successiva fase processuale, quella relativa alla confisca ed alla fase esecutiva della stessa.

Con la sentenza numero 22176 del 29 maggio 2014, la II Sezione Penale della Cassazione puntualizza, ancora una volta, la piena assoggettabilità a sequestro di beni ipotecati. La tutela dei terzi interessati. La sempre maggior operatività e il progressivo ampliarsi di misure cautelari reali, via via disancorate da uno stretto nesso di pertinenzialità con il fatto di reato ed ormai, in molti casi, esplicitamente caratterizzate da una mera funzione anticipatoria rispetto alla natura sanzionatoria della misura rispetto alla quale sono prodromiche il riferimento è soprattutto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente , hanno portato alla ribalta la problematica delle forme e dello spazio per la tutela del terzo titolare di diritti sui beni oggetto di dette misure. Se, infatti, le figure di “protoconfisca” delineate nel codice penale si caratterizzavano per la pericolosità della res oggetto del provvedimento ablativo, oggi sia la confisca per equivalente, che la confisca “misura di prevenzione antimafia”, che la c.d. “confisca allargata” prescindono completamente da detto presupposto e possono attingere anche beni di proprietà di terze persone dei quali indagato, proposto o condannato abbiano la mera disponibilità. La conseguenza necessitata è che, assai di sovente, terze persone titolari di diritti reali dalla proprietà alle garanzie reali su beni attinti da misure cautelari reali in quanto assoggetti alla signoria di fatto del soggetto, che è parte del processo penale abbiano interesse e diritto a far valere le proprie ragioni in sede penale. Da tali situazioni sono sorte numerose questioni sia di natura processuale, volte a chiarire modi e forme della partecipazione di dette terze persone all’iter processuale penale, sia di natura sostanziale volte a chiarire il bilanciamento di interessi tra i diritti del terzo sui beni sequestrati e l’interesse dello Stato alla confisca dei medesimi beni. La sorte del creditore ipotecario. La questione da cui trae origine la pronuncia in esame è del tutto che infrequente. Oggetto del provvedimento di sequestro preventivo nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte è, infatti, un bene immobile di proprietà del soggetto indagato, ma gravato da vincolo ipotecario rilasciato a favore di un istituto di credito antecedentemente alla applicazione della misura cautelare e, dunque, rispetto alla quale l’istituto di credito si pone, senza dubbio, quale terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di sequela sul bene oggetto di sequestro. Avverso il provvedimento di sequestro, confermato dal Tribunale del Riesame di Genova, ricorre per Cassazione un noto istituto di credito che evidenzia di essere, senza dubbio, terzo in buona fede titolare di un diritto reale sul bene oggetto del provvedimento ablativo, diritto sorto e trascritto antecedentemente alla misura cautelare e diritto che aveva, per di più, portato la banca a promuovere un procedimento di esecuzione forzata su detto bene. L’intervenuto sequestro preventivo, secondo il ricorrente, frustrava ingiustamente i suoi diritti, come era reso evidente dalla circostanza che il giudice dell’esecuzione, intervenuta la misura cautelare reale, aveva dovuto sospendere la procedura esecutiva civile, sospensione che si sarebbe inevitabilmente protratta sino all’esito del processo penale. Conclamato, dunque, il lamentato danno per il creditore, che vedeva il proprio diritto di sequela gravemente danneggiato da tale situazione. e la prevalenza della res pubblica. I giudici della Suprema Corte non hanno, invero, grosse perplessità nell’affermare la prevalenza degli interessi pubblicistici sottesi al processo penale rispetto alle ragioni, pur meritevoli di tutela, del creditore ipotecario. Nel caso di mero sequestro preventivo, è infatti evidente, osserva la Corte, come l’esigenza di sottrarre la disponibilità della res al soggetto che la possiede, onde evitare il protrarsi o l’aggravarsi delle conseguenze del reato, debba prevalere sul diritto reale del terzo vantato sulla cosa che è stata asservita alla commissione del reato. Nondimeno e per contro, prosegue la Corte, anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, pur in assenza di una intrinseca pericolosità della res e, dunque, di un nesso di pertinenzialità tra il reato ed i beni oggetto della misura cautelare reale, sono le ragioni del creditore a dover soccombere a fronte della pretesa punitiva statuale. Invero, su tale ultimo punto la Suprema Corte si limita a richiamare un recente arresto Cass. Sez. III, 27 giugno 2013, numero 28145, in D& amp G del 28 giugno 2013 , in cui si era chiarito come l’esistenza di ipoteca gravante sul bene, a tutela dei diritti dei terzi, non ostacola il sequestro per equivalente, operando i generali principi in tema di rapporto fra i titoli dei creditori, cui si farà ricorso per determinare la destinazione del bene nell’ipotesi che tra i diversi titoli insorga un effettivo conflitto. È appena il caso di rammentare che, in tale occasione, la Corte aveva evidenziato come, se il sequestro preventivo non può esser inibito dal pieno diritto reale del terzo, meno che mai può esserlo in caso di mera iscrizione di vincolo ipotecario. Ed il necessario contemperamento La prevalenza dell’interesse pubblicistico trova tuttavia esplicito contemperamento nel rilevo, rimarcato dagli Ermellini, che i diritti dei terzi sono comunque adeguatamente tutelati dai generali principi che operano in tema di regolazione dei rapporti fra più creditori, allorchè insorga un effettivo conflitto fra gli stessi. Nel dettaglio, come esplicita la Suprema Corte nel caso in esame, il diritto di sequela del creditore ipotecario potrà e dovrà trovare soddisfazione nella successiva fase processuale, quella relativa alla confisca ed alla fase esecutiva della stessa. Al creditore ipotecario, dunque, altra arma non resta se non munirsi di una ricca riserva di pazienza ed attendere fiduciosamente l’esito del processo penale, nell’auspicio che, nelle more, il bene conservi, almeno in gran parte, proprio valore di mercato e dunque di realizzo.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 febbraio - 29 maggio 2014, numero 22176 Presidente Esposito – Relatore Taddei Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Genova, respingeva l'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale della stessa città, in data 3.7.2013, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di immobile, proposto nell'interesse della Deutsche Bank Mutui SpA, terza creditrice ipotecaria, per rate di mutuo non pagate. L'immobile in questione era stato acquistato,con accollo del mutuo ipotecario, da S.A. e P.P., indagati per plurime truffe. 1.1 Il Tribunale ha respinto le censure dell'appellante, ravvisando che la banca, seppure creditrice privilegiata,non avesse titolo per opporsi al sequestro preventivo né per chiederne la revoca potendo legittimamente vantare il proprio credito privilegiato nella fase della destinazione del bene, ossia in sede di esecuzione, avendo lì titolo a concorrere con l'erario nei limiti della somma ricavata, in analogia con la procedura prevista in materia di misure di prevenzione. 1.2 Avverso tale provvedimento propone ricorso Deutsche Bank, chiedendone l'annullamento e deducendo tre motivi di ricorso a la nullità dell'impugnato provvedimento ex articolo 606 comma 1 lettera c c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in capo a Deutsche Bank Mutui S.p.A. del diritto di ottenere la revoca del sequestro relativo all'immobile gravato da ipoteca, titolo trascritto anteriormente alla emissione del provvedimento di sequestro preventivo ed alla sua annotazione. Lamenta in particolare la Banca che l'esistenza del sequestro preventivo sull'immobile ha comportato la sospensione, da parte del giudice civile della procedura esecutiva a causa del sequestro penale e l'interpretazione data dal Tribunale del riesame ai limiti del diritto del creditore ipotecario di ricorrere contro il sequestro preventivo, seppure condivisibile in astratto comporta,sul piano pratico, che il bene rimane vincolato per tutta la durata del processo penale venendo così frustrate le legittime aspettative del creditore ipotecario mentre, se si potesse dar seguito subito alla procedura esecutiva civile, rimarrebbero tuttavia vincolate le somme ottenute dalla vendita forzosa a garanzia delle pretese dell'erario. b la nullità dell'impugnato provvedimento ex articolo 606 comma 1 lettera c c.p.p. e 606 lett.b c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di dichiarazione di soccombenza di parte appellante nonché per violazione del diritto al contraddittorio. Il Tribunale, disattendendo la decisione del primo giudice ha riconosciuto sussistente in capo a Deutsche Bank Mutui S.p.A. la buona fede, ma con una argomentazione del tutto illogica ha rigettato la richiesta di dissequestro con argomentazioni del tutto diverse e nuove rispetto a quelle devolute con l'appello. L'impugnazione era stata, infatti, incentrata sulle erronee argomentazioni del Giudice per le Indagini Preliminari, che lo stesso Tribunale ha riconosciute tali rappello, pertanto, andava accolto non essendo consentito al Tribunale per il Riesame di modificare la motivazione del provvedimento impugnato, per non vanificare il diritto al contraddittorio. c la nullità dell'impugnato provvedimento ex articolo 606 comma 1 lettera c per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di addebito delle spese alla parte appellante. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. 2.1 È stato già chiarito da questa Corte, nella pronuncia numero 28823 del 2002 che il sequestro preventivo, come misura cautelare reale, e l'ipoteca e il privilegio speciale , come garanzie reali del credito, sono istituti diversi con diverse finalità e, quindi, non incompatibili, in quanto, mentre i secondi,inerendo alla res, conferiscono un diritto di sequela della cosa nelle sue vicende giuridiche, il primo per le finalità prevalenti del diritto penale, sottrae la res ove la stessa sia pertinente a un reato, alla disponibilità di chi di fatto ne disponga, al fine di eliminare il pericolo che tale disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, e ciò indipendentemente dalla titolarità del diritto vantato sulla res che è stata asservita al reato. 2.2 È stato anche puntualizzato che entro questi limiti e per questa finalità si ha la priorità del sequestro preventivo sui diritti reali o di credito, per cui la decisione del Tribunale della Libertà è legittima, perché ha correttamente richiamato il principio recentemente ribadito da Cass. sez. III numero 28145 del 7.3.2013 rv 255559 secondo cui Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è impedito dall'esistenza di ipoteca gravante sul bene a tutela dei diritti di terzi, operando, per determinare la destinazione del bene stesso in caso di conflitto tra i diversi titoli, i generali principi in tema di rapporti tra creditori . 2.3 Va quindi ribadito il principio di diritto che l'esistenza di ipoteche sui beni o di altre forme di garanzia non esclude la assoggettabilità a sequestro dei beni stessi, con la precisazione che il diritto di sequela possa e debba trovare soddisfazione nella successiva fase processuale, quella relativa alla confisca ed alla fase esecutiva della stessa. SS.UU numero 9 del 1999 rv 213511 numero 45572 del 2007 rv 238144 . 2.4 Privo di fondamento è il secondo motivo perché non è controverso il principio, in tema di provvedimenti cautelari reali, che l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed attribuisce al giudice del gravame una pienezza di cognizione con la possibilità di rimediare sia alla insufficienza che alla mancanza di motivazione, numero 1605 del 1993 rv 194655 . 2.5 Anche il motivo sulle spese è infondato tenuto conto della pronuncia di rigetto dell'impugnazione. 3. Il ricorso per le ragioni su esposte deve essere rigettato al rigetto consegue, ex lege, la condanna alle spese. P.Q.M. Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.