Ok alla collaborazione tra agenzie immobiliari

Il Ministero dello sviluppo economico, in sede di risposta ad uno specifico parere, ha dato il via libera alla stipula di contratti tra agenzie aventi ad oggetto l’acquisizione di incarichi di mediazione di vendita e di locazione di immobili e la ricerca di clienti.

Collaborazione tra concorrenti. Agenzie immobiliari, al via la collaborazione tra concorrenti. Sono validi e legittimi i contratti stipulati tra agenzie di mediazione immobiliare, che già svolgono l’attività di mediazione per conto proprio, che presuppongono «una società mandante e una mandataria, prevedendo tra l’altro l’acquisizione di incarichi di mediazione di vendita e di locazione di immobili, la ricerca di clienti». Le condizioni stabilite dal Ministero. Il via libera alla collaborazione è stato concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, su specifica richiesta di parere avanzata dalla Camera di Commercio di Avellino prot. numero 11883 del 19 gennaio 2016 , a precise condizioni ciascuna delle due Agenzie, la società mandante e la sua mandataria, devono essere regolarmente iscritte al R.I. ed abilitate, ciascuna per suo conto, «all’esercizio dell’attività mediatizia quindi ognuna con legale rappresentante ed eventuali preposti in possesso dei requisiti morali e professionali ex l. numero 39/1989 e ss., nonché in possesso di idonea garanzia assicurativa per l’esercizio dell’attività da parte dei medesimi » la forma di collaborazione «deve essere ben evidente e manifesta, ai fini della trasparenza del mercato e della tutela dei principi di correttezza, rispetto, professionalità e chiarezza a tutela dei terzi, a cui deve essere sempre improntata l’attività in questione» sia la società mandante che mandataria, restano soggette all’obbligo, ciascuna per suo conto, di depositare preventivamente presso la CCIAA competente i moduli o formulari di cui eventualmente si avvalgono, con l’indicazione del proprio codice REA e numero fiscale articolo 5, comma 4 l. numero 39/1989 . Obbligo per la mandataria di utilizzare i formulari della mandante. In relazione agli ultimi due requisiti, precisa il Ministero, le agenzie parti del contratto di collaborazione sono tenute, individualmente, «anche all’obbligo di rendere disponibili all’utenza, mediante esposizione nei propri locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti che operano per loro conto presso dette sedi». Da ciò ne consegue che quando la mandataria opera per conto della mandante, deve utilizzare i formulari di quest’ultima depositati dalla medesima presso la Camera di Commercio , «al pari che fosse un suo dipendente/preposto e, perciò, rendendo chiaro all’utenza il rapporto di collaborazione in atto con la mandante». Nel caso, invece, in cui la mandataria si trovasse ad operare per proprio conto, «dovrà utilizzare unicamente i propri formulari parimenti già depositati , in quanto svolgente l’attività mediatizia in forma diretta, autonoma e non subordinata da alcun tipo di collaborazione – surrettizia o non - di eventuale rapporto di dipendenza». Fonte www.fiscopiu.it

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