Collaboratore scolastico abusa di un’alunna infrasedicenne: troppi dubbi, pochi approfondimenti. Decisione da rivedere

Il giudice di merito deve sempre adeguatamente chiarire le fonti del proprio convincimento, al fine di escludere ogni ragionevole dubbio sulla correttezza della propria decisione.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 1800 del 17 gennaio 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Roma condanna un collaboratore scolastico per il reato di atti sessuali con minore di anni 16 con le ulteriori aggravanti del rapporto di affidamento e dell’abuso dei doveri trattandosi di fatti commessi, anche all’interno della scuola, da un collaboratore scolastico in servizio . L’uomo propone ricorso per cassazione. Giusto il diniego di giudizio abbreviato. Infondata è la doglianza con la quale l’imputato lamenta il diniego di giudizio abbreviato. L’articolo 438, co. 5, c.p.p. subordina l’accesso al rito abbreviato condizionato alla necessità, per la decisione, dell’integrazione probatoria. In particolare, «la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto e utilizzabile, può considerarsi “necessaria” quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della re iudicanda». Nel caso di specie, invece, si tratta di circostanze estranee ai fatti e non necessarie ai fini del loro accertamento. Rapporto di affidamento. Fondato, invece, l’ulteriore motivo di ricorso il collaboratore scolastico afferma che, a differenza da quanto fatto dai giudici di merito, l’esistenza del rapporto di affidamento deve essere intesa in termini rigorosi e restrittivi e deve sussistere un rapporto di causalità con il compimento di atti di natura sessuale. Per quanto, infatti, la condizione di affidamento del minore, richiesta per l’integrazione del delitto di cui all’articolo 609-quater, co. 1, numero 2, c.p., sia configurabile nei confronti del collaboratore scolastico, manca una motivazione sul rapporto tra detto affidamento per ragioni di accoglienza, vigilanza e sorveglianza sugli alunni e la consumazione del reato al di fuori della scuola, posto che le condotte più gravi erano avvenute proprio in ambito extrascolastico. Mere illazioni sull’età della ragazza. Quanto all’età della ragazza, la Corte d’Appello ha ritenuto che non vi fosse alcun elemento per ritenerla più avanzata da quella risultante dai documenti ufficiali e che, al contrario, dalle circostanze e dalle testimonianze si poteva ipotizzare un’età addirittura inferiore. La Corte, però, non ha spiegato da quali elementi di fatto ha tratto tale convincimento, trascurando di approfondire elementi meritevoli di più attenzione e giudicando come mere illazioni quelle del ricorrente. Un tale percorso argomentativo appare decisamente monco. Responsabilità del Ministero dell’Istruzione. Da ultimo, la Suprema Corte precisa che, in materia di responsabilità per danni patiti da allievi in orario scolastico, se è vero che gli istituti scolastici e i circoli didattici hanno personalità giuridica e autonomia gestionale e amministrativa, è anche vero che sono pur sempre organi di Stato. Ne consegue che di tali danni continua a rispondere il Ministero dell’Istruzione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 novembre 2013 – 17 gennaio 2014, numero 1800 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto Con sentenza 27.9.2012 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna di B.P. per il reato di atti sessuali con minore di anni 16, con le ulteriori aggravanti del rapporto di affidamento e dell'abuso dei doveri trattandosi di fatti commessi da un collaboratore scolastico in servizio presso una scuola di omissis anche all'interno dell'Istituto . Ha confermato altresì la condanna del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca quale responsabile civile. La Corte territoriale per quanto ancora interessa ha motivato la sua decisione attraverso i seguenti passaggi correttamente era stata respinta la richiesta di rito abbreviato condizionato all'escussione dei testi nel casi di specie sussisteva l'ipotesi di affidamento della minore ex articolo 609 quater comma 1 numero 2 non vi erano elementi per dubitare dell'età infrasedicenne della parte offesa non poteva riconoscersi il fatto di lieve entità che andava affermata ai sensi dell'articolo 2049 cc la responsabilità civile del Ministero dell'Istruzione e non della Scuola, dovendo il rapporto di lavoro dell'imputato essere ricondotto al primo. La sentenza è stata impugnata dal difensore dell'imputato con quattro motivi e, in ordine alla statuizioni civili, dal Ministero tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, con due motivi. La parte civile ha depositato una memoria difensiva con cui insiste per l'infondatezza del ricorso del Ministero e la conferma delle statuizioni civili. Considerato in diritto 1. Col quarto motivo di ricorso da esaminarsi con precedenza per ragioni di priorità logica l'imputato denunzia l'inosservanza dell'articolo 438 cpp dolendosi del diniego del giudizio abbreviato condizionato all'escussione dei testi che avrebbero riferito sui fatti di cui al capo di imputazione e sulla personalità dell'imputato. Osserva in particolare che il giudice non ha dato una motivazione idonea del proprio ragionamento. Il motivo è infondato. L'articolo 438 c.p.p., comma 5, subordina l'accesso al rito abbreviato condizionato alla necessità, per la decisione, della integrazione probatoria. Sul punto questa Corte dei legittimità ha avuto modo di statuire che in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi necessaria quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda Sez. 4, Sentenza numero 39492 del 18/06/2013 Ud. dep. 24/09/2013 Rv. 256833 Cass. Sez. U, Sentenza numero 44711 del 27/10/2004 Ud. dep. 18/11/2004 , Rv. 229175 . Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto giustificata la reiezione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, rilevando che trattavasi di circostanze estranee ai fatti, dei quali i testi non avevano scienza propria e pertanto non necessari ai fini dell'accertamento dei medesimi. La motivazione esiste ed è logicamente coerente e quindi si sottrae alla censura che non specifica neppure le circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto riferire. 2. Passando all'esame delle altre censure mosse dal B. , rileva il Collegio che col primo motivo si denunzia l'erronea applicazione della legge penale articolo 609 quater comma 1 numero 2 cp e l'illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del reato e in particolare “all'affidamento della minore nonché l'inosservanza della legge penale articolo 606 comma 1 lett. b e lett. e cpp . Afferma l'imputato che l'esistenza del rapporto di affidamento deve essere intesa in termini rigorosi e restrittivi e che sussista un rapporto di causalità con il compimento degli atti di natura sessuale. Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello si è limitata a ritenere apoditticamente esistenti gli elementi costituivi senza valutare l'effettivo svolgimento delle mansioni di vigilanza e custodia dei ragazzi da parte del B. e tantomeno come il ritento affidamento possa avere inciso in maniera determinante sul comportamento delle parti, anche perché dagli atti del processo e certamente dalle lettere non risultava alcun concreto elemento che possa far ritenere sussistente un reale vincolo di affidamento e tantomeno che lo stesso possa avere avuto qualche rilevanza causale nel compimento degli atti effusivi. Rileva inoltre che l'unico episodio ritenuto grave e per il quale è stata esclusa l'ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell'articolo 609 quater è avvenuto al di fuori dell'ambiente scolastico e quindi in un luogo dove il preteso vincolo di assoggettamento connesso allo status del B. non poteva certo essere ritenuto esistente. 2. Con un secondo motivo, si denunzia il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'età infrasedicenne della ragazza, ben maggiore a dire del ricorrente di quella anagrafica, trattandosi di bambina straniera rinvenuta abbandonata su un treno in , come riferito dalla madre adottiva. Tali circostanze secondo il B. e contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, erano più che mere illazioni, e quindi avrebbero dovuto essere prese in considerazione anche perché la ragazza all'epoca dei fatti aveva l'età anagrafica di quindici anni e mezzo la Corte di Appello avrebbe dovuto dunque prosciogliere l'imputato in presenza di un ragionevole dubbio. 3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia la inosservanza dell'articolo 609 quater comma 4 e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità. Le prime due censure da trattarsi congiuntamente perché attinenti al vizio motivazionale sono fondate. Quanto all'età, la Corte d'Appello ha ritenuto che non vi fosse alcun elemento per ritenerla più avanzata di quella risultante dai documenti ufficiali e che al contrario tutte le concrete circostanze e testimonianze acquisite inducevano semmai ad ipotizzare una età addirittura inferiore e pertanto nessun ragionevole dubbio poteva sorgere in proposito, tanto meno sulla base delle illazioni avanzate sul punto col gravame. Un tale percorso argomentativo appare decisamente monco perché, ipotizzando la stessa Corte d'Appello un'età non corrispondente a quella anagrafica, ma addirittura inferiore, avrebbe allora dovuto spiegare da quali elementi di fatto traeva una tale conseguenza, senz'altro rilevante soprattutto perché da essa utilizzata per escludere ogni ragionevole dubbio giudicando come mere illazioni le osservazioni avanzate con l'atto di gravame, riguardanti circostanze inerenti allo stato civile della parte offesa e quindi meritevoli di approfondimento. Altro vuoto motivazionale si rinviene sul tema del rapporto di affidamento. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne articolo 609 quater, comma primo, numero 2, cod. penumero , è configurabile nei confronti del collaboratore scolastico Sez. 3, Sentenza numero 35809 del 07/07/2010 Cc. dep. 06/10/2010 Rv. 248619 . Nel caso di specie, però, la Corte romana si è limitata in pochissime righe a richiamare le mansioni di collaboratore scolastico svolte dall'imputato, mentre invece avrebbe dovuto motivare sul rapporto tra detto affidamento per ragioni di accoglienza, vigilanza e sorveglianza sugli alunni e la consumazione del reato al di fuori della scuola, posto che alcune condotte, e per di più le più gravi quelle relative alla masturbazione erano avvenute nei bagni della Parrocchia e quindi in ambito sicuramente extrascolastico ove le parti avevano modo di incontrarsi essendo legate da una relazione affettiva, fatto, questo, pacifico . Una verifica in tal senso andava compiuta per le conseguenze in tema di trattamento sanzionatorio. La sentenza va pertanto annullata e il giudice di rinvio colmerà le segnalate lacune motivazionali, restando logicamente assorbito l'esame del terzo motivo di ricorso. Resta altresì logicamente assorbito il ricorso del Ministero con cui, denunziandosi l'inosservanza degli articolo 14 e 15 del DPR numero 275/1999 e dell'articolo 2049 cc. nonché il vizio di motivazione, ci si duole della affermazione della responsabilità civile della Amministrazione Statale, rilevandosi invece che la pronuncia avrebbe dovuto essere emessa nei confronti dell'Istituto Scolastico, dotato di personalità giuridica, come risulta dalla ricostruzione normativa della materia contenuta in ricorso. Solo per mera completezza di motivazione va comunque richiamato il principio generale in materia di responsabilità per danni patiti da allievi in orario scolastico secondo cui l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 numero 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli articolo 28 cost. e 2049 cod. civ., il Ministero dell'istruzione cfr. cass. Sez. 3 civile, Sentenza numero 19158 del 06/11/2012 Rv. 624360 cfr. altresì Sez. L, Sentenza numero 6372 del 21/03/2011 Rv. 616422 in tema di rapporto organico del personale ATA con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non con i singoli istituti anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega numero 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione . P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.