Condominio chiede la conferma del decreto opposto: vicenda complessa ma che non giustifica la revoca della decisione

Se è supposto un fatto la cui verità può incontrastabilmente escludersi o se è stata assunta l’inesistenza di un fatto la cui verità è stata positivamente stabilita, ricorre l’ipotesi revocatoria di cui all’articolo 395, numero 4, c.p.c

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 702 del 15 gennaio 2014. Il fatto. Un condominio di Barletta conveniva innanzi al giudice di pace un uomo in quanto, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di spese condominiali, il decreto opposto era stato revocato secondo l’attore, questa decisione era viziata da evidente travisamento perché fondata sulla supposizione di un fatto la cui conformità al vero era incontestabilmente esclusa sulla base degli atti e documenti di causa. Il condominio, quindi, chiedeva la revocazione di tale sentenza e la conferma del decreto opposto. Il giudice di pace adito dichiarava inammissibile la revocazione, non essendo configurabile nella specie l’ipotesi revocatoria di cui all’articolo 395, numero 4, c.p.c. non era, infatti, rinvenibile nessun errore di fatto nella sentenza impugnata e, di conseguenza, il giudicante non poteva non imputare al rapporto debitorio dedotto in causa il pagamento della somma di cui si tratta, difettando la prova circa l’esistenza di un diverso rapporto. Il condominio ricorre in Cassazione. Sospensione del termine per ricorrere in Cassazione. Secondo il ricorrente, la sospensione del termine per ricorrere in Cassazione, concessa dal giudice della revocazione, opera di diritto fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla stessa. Se il giudice ravvisa un fumus boni iuris in relazione alla domanda di revocazione e esclude l’errore revocatorio solo a seguito della trattazione della causa, bisogna tutelare l’affidamento delle parti. Nella specie, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha accolto l’opposizione del convenuto revocando il decreto ingiuntivo è tempestivo. Non ricorrono gli estremi della revocatoria. Il ricorrente lamenta, in particolare, la falsa applicazione dell’articolo 395, numero 4, c.p.c. a differenza di quanto sostenuto dal giudice di merito, non c’è errore revocatorio a fronte di un fatto falsamente percepito. La censura non merita accoglimento. La sentenza impugnata ha correttamente escluso che nella specie ricorresse l’ipotesi revocatoria di cui all'articolo 395, numero 4, c.p.c., nel senso che fosse stato supposto alcun fatto la cui verità potesse incontrastabilmente escludersi o che fosse stata assunta l’inesistenza di un fatto la cui verità fosse positivamente stabilita. Il giudice della revocazione ha ritenuto che nessun vizio di percezione del fatto potesse essere attribuito al giudice di pace che aveva pronunciato la sentenza revocanda, dando conto esaustivamente dell'iter logico che lo aveva condotto al proprio convincimento al riguardo e facendo, in particolare, riferimento alla mancanza di prova della esistenza di un rapporto diverso da quello dedotto in causa e dai conteggi documentati circostanze, codeste, alla cui stregua, secondo il predetto giudice della revocazione, il giudice di pace non avrebbe potuto non imputare il richiamato pagamento proprio al rapporto debitorio per cui è causa. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 maggio 2013 – 15 gennaio 2014, numero 702 Presidente Piccialli – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2004, il Condominio di Via omissis convenne in giudizio il sig. D.F.G. innanzi al giudice di pace di Barletta, esponendo che, con sentenza numero 61, depositata il 19 febbraio 2004, resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento della somma di Euro 518,61 quale quota parte delle spese condominiali dovute a saldo dell'esercizio 2000 e per il 2001, il giudice di pace aveva revocato il decreto opposto e condannato il Condominio a restituire all'opponente quanto pagato per effetto della procedura monitoria che detta decisione era viziata da evidente travisamento, in quanto fondata sulla supposizione di un fatto la cui conformità al vero era incontestabilmente esclusa sulla base degli atti e documenti di causa, fatto consistente nella imputazione della somma di lire 1.500.000, versata dal D.F. il 2 aprile 2001, al rapporto debitorio dedotto in causa. Tanto premesso, il Condominio attore chiese pronunciarsi la revocazione di tale sentenza a confermarsi il decreto opposto. 2. - Con sentenza numero 518 depositata il 12 novembre 2005, il giudice di pace adito dichiarò inammissibile la revocazione, revocando la ordinanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, pronunciata in data 1 febbraio 2005. Il giudicante ritenne non configurabile nella specie la ipotesi revocatoria di cui all'articolo 395, numero 4, cod.proc.civ., poiché nessun errore di fatto era rinvenibile nella sentenza impugnata dagli atti o documenti di causa, essendo l'imputazione un fatto ontologicamente giuridico ex articolo 1193 cod.civ. ed essendo corretti i conteggi documentati in corso di causa, sicché nessun errore di fatto aveva commesso il giudicante, che non poteva non imputare al rapporto debitorio dedotto in causa il pagamento della somma di cui si tratta, difettando la prova circa la esistenza di un diverso rapporto. Inoltre, osservò il giudice di pace che dalle motivazioni della sentenza impugnata si evinceva chiaramente che l'imputazione-fatto assunta a base della decisione aveva costituito un punto controverso della stessa. 3. - Per la cassazione delle due sentenze ricorre il Condominio di Via omissis . Resiste con controricorso D.F.G. , che ha proposto altresì ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. - Deve preliminarmente procedersi, ai sensi dell'articolo 335 cod.proc.civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale siccome proposti nei confronti delle medesime sentenze. 2. - Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce, in relazione alla sentenza numero 518 del 2005, violazione dell'articolo 398, ultimo comma, cod.proc.civ. nella parte in cui, nel dispositivo di detta sentenza, era stata pronunciata la revoca della ordinanza datata 1 febbraio 2005 di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione. Se con tale disposto - osserva il ricorrente - si fosse inteso porre nel nulla detta ordinanza, con le conseguenti ricadute sul decorso dei termini di impugnazione ordinaria della sentenza revocanda, esso sarebbe illegittimo per violazione della norma invocata, in forza della quale la sospensione del termine per ricorrere in cassazione, concessa dal giudice della revocazione, opera di diritto fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla stessa. 3. - La doglianza è infondata. 3.1. - Il giudice di pace ha chiarito nella sentenza impugnata di avere sospeso il termine di cui si tratta avendo, prima facie, ritenuto non manifestamente infondato il mezzo revocatorio, e di avere solo a seguito dell'esperimento della istruttoria escluso la configurabilità della ipotesi di cui all'articolo 395, numero 4, cod.proc.civ., alla luce degli elementi rilevati. Ne è conseguita la revoca di detta sospensione, da ritenere, per quanto sopra esposto, legittima. 3.2. - E tuttavia, in una situazione, come quella in esame, in cui lo stesso giudice abbia in un primo momento ravvisato un fumus boni iuris in relazione alla domanda di revocazione, ed escluso l'errore revocatorio solo a seguito della trattazione della causa, deve aversi riguardo alla esigenza di tutela dell'affidamento delle parti. Ne consegue, nella specie, la tempestività del ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha accolto la opposizione del D.F. revocando il decreto ingiuntivo del 29 aprile 2002. 4. - Con la seconda censura della sentenza numero 518 del 2005, il ricorrente principale lamenta la falsa applicazione dell'articolo 395, numero 4, cod.proc.civ. Sarebbero errati i rilievi sulla base dei quali il giudice di merito ha escluso la configurabilità nella specie di un errore revocatorio, il quale sarebbe stato, invece, originato da un fatto falsamente percepito. In realtà il debitore non avrebbe operato né avrebbe inteso operare alcuna imputazione del pagamento in questione, incontestabilmente relativo a periodi pregressi, al credito azionato, che rappresentava il rapporto debitorio dedotto in causa, innestantesi sull'unica e continuativa relazione di condominialità. 5. - La censura non merita accoglimento. La sentenza impugnata ha correttamente escluso che nella specie ricorresse l'ipotesi revocatoria di cui all'articolo 395, numero 4, cod.proc.civ., nel senso che fosse stato supposto alcun fatto la cui verità potesse incontrastabilmente escludersi, o che fosse stata assunta l'inesistenza di un fatto la cui verità fosse positivamente stabilita. Dopo aver rilevato che il Condominio attore aveva ipotizzato il vizio di assunzione del fatto dissociato dal ragionamento , riscontrando l'errore nella imputazione del pagamento della somma di lire 1.500.000, versata dal D.F. , al rapporto debitorio dedotto in causa, il giudice della revocazione ha ritenuto che nessun vizio di percezione del fatto potesse essere attribuito al giudice di pace che aveva pronunciato la sentenza revocanda, dando conto esaustivamente dell'iter logico che lo aveva condotto al proprio convincimento al riguardo, e facendo, in particolare, riferimento alla mancanza di prova della esistenza di un rapporto diverso da quello dedotto in causa ed ai conteggi documentati circostanze, codeste, alla cui stregua, secondo il predetto giudice della revocazione, il giudice di pace non avrebbe potuto non imputare il richiamato pagamento proprio al rapporto debitorio per cui è causa. 6. - Quanto ai motivi di censura della sentenza numero 61 del 2004, con il primo di essi si deduce la erroneità della motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, e con il secondo la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo su di un punto oggetto di contestazione. 7. - Le censure sono inammissibili in quanto riferite a vizi di motivazione in relazione ad un giudizio di equità. 8. - Passando all'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale, con esso si lamenta “violazione e falsa applicazione di norma di diritto con riferimento al pagamento dell'ICI”. Avrebbe errato il giudice di pace, nella sentenza numero 61 del 2004, nel ritenere che la denuncia fiscale ed il pagamento dell'I.CI. riguardanti un immobile indiviso avente un'unica rendita catastale spettino all'amministrazione del condominio nell'ambito dei suoi poteri gestionali, salvo rimborso da parte dei condomini, laddove i soggetti tenuti al versamento del tributo sarebbero i singoli condomini in relazione ai millesimi posseduti. Nella specie, in particolare, il D.F. non aveva conferito alcuna delega all'amministratore del condominio ad effettuare il pagamento per suo conto, ma, al contrario, gli aveva comunicato espressamente che vi avrebbe provveduto direttamente donde la contestazione dell'addebito al D.F. da parte dell'amministratore del condominio della quota parte dell'I.CI. 9. - Il motivo non può trovare ingresso nel presente giudizio, per la sua irrilevanza, avuto riguardo alla circostanza che la sentenza impugnata non ha pronunciato la condanna del D.F. al rimborso dell'I.CI. al condominio. 10. - Conclusivamente, riuniti i ricorsi, deve essere rigettato il ricorso principale, e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.