Addio agevolazioni per l’imposta di registro ma nessuna conseguenza per la mediazione civile

La notizia della rimodulazione dell’imposta di registro a partire dal 1° gennaio 2014 sui trasferimenti immobiliari era contenuta nell’art. 10, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale.

Aliquote al 2% e al 9%. Due le aliquote previste per i trasferimenti immobiliari compresi la rinuncia pura e semplice, espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi al 2% se trattasi della c.d . prima casa purché non sia di lusso e, cioè, non sia accatastata A1, A8 e A9 ovvero al 9% per tutte le altre ipotesi. In ogni caso l’imposta non potrà essere inferiore a 1.000 euro. Abolizione delle esenzioni . Ma la norma centrale sulla quale è caduta l’attenzione è il comma 4 dell’art. 10 dal momento che afferma che in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Fa eccezione all’abrogazione, per effetto del comma 608 della legge di Stabilità 2014, la norma speciale contenuta nel d.l. 194/2009 che prevede l’aliquota dell1% per la piccola proprietà contadina. Mediazione civile . Una menzione a parte merita per l’importanza rivestita la questione relativa a sapere se, per effetto dell’art. 10, d.lgs. 23/2011, sia venuta meno anche l’agevolazione tributaria riservata al verbale di accordo redatto in sede di mediazione. Ed infatti, come è noto, l’art. 17, comma 3, d.lgs. 28/2010 prevede una misura incentivante la mediazione civile dal momento che afferma che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente . Orbene, qualcuno potrebbe essere portato ad affermare che laddove il verbale di accordo contenga un trasferimento immobiliare debba prevalere al disposizione di cui all’art. 10, d.lgs. 23/2011 che abroga tutte disposizioni agevolative pur se contenute in leggi speciali. Senonché, in base all’applicazione delle consuete regole in materia di rapporti tra leggi l’art. 10, comma 4, d.lgs. 23/2011 non può avere come effetto quello di abrogare l’art. 17, comma 3, d.lgs. 28/2010. Ed infatti, sebbene non vi sia dubbio che il d.lgs. 28/2010 sia norma speciale, tuttavia non lo è nel senso di cui al d.lgs. 23/2011 in quanto le norme speciali alle quali si fa riferimento sono quelle che prevedono regimi agevolati speciali per talune ipotesi di trasferimento immobiliare. Viceversa, l’art. 17, comma 3, d.lgs. 28/2010 è norma sì speciale ma generale si applica a tutti gli atti soggetti all’imposta di registro e non soltanto a quelli portanti un trasferimento immobiliare e come tale prevale sulla norma pur posteriore ma speciale dell’art. 10, d.lgs. 23/2011 che si applica soltanto ai trasferimenti immobiliari . Ne deriva che, laddove un verbale di accordo contenga un trasferimento immobiliare dovrà trovare comunque applicazione la norma agevolativa generale di cui al d.lgs. 28/2010 la norma speciale del d.lgs. 23/2011 servirà unicamente a determinare l’aliquota e, quindi, l’imposta dovuta sull’atto e sulla quale poi scontare il beneficio del d.lgs. 28/2010 e, cioè, l’esenzione dall’imposta di registro fino a 50.000 nello stesso senso conclude anche lo studio del Notariato 1011/2013/T .