Tassazione dei redditi di fonte estera: i chiarimenti delle Entrate

I proventi finanziari dei titoli di Stato emessi dalle Repubbliche di Serbia e del Montenegro sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura ridotta del 12,50%. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 99/E emanata il 19 dicembre.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 19 dicembre 2013, n. 99/E ha fornito importanti chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi di natura finanziaria, ovvero dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, di fonte estera. In particolare, nel nuovo documento di prassi l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i proventi di natura finanziaria dei titoli di Stato emessi dalle Repubbliche di Serbia e del Montenegro devono essere assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura ridotta del 12,50%. Quale aliquota va applicata? Pertanto, per tali tipologie di redditi, non trova applicazione l’aliquota unica del 20% di cui all’art. 2, comma 6, d.l. n. 138/2011. In sostanza, trova applicazione la regola generale per cui i rendimenti dei titoli pubblici italiani ed equiparati, nonché i proventi derivanti dalle obbligazioni emesse dagli Stati white list scontano l’imposta con aliquota ridotta al 12,50%. Anche Serbia e Montenegro nella White list. L’Agenzia ha precisato che, sebbene nella lista degli Stati White list è indicata attualmente la ex Jugoslavia, nella lista si ritiene debbano essere ricomprese sia la Repubblica di Serbia sia la Repubblica del Montenegro, poiché la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Jugoslavia trova applicazione anche nei confronti degli Stati sorti a seguito della dissoluzione della stessa. fonte www.fiscopiu.it

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