Accertamento legittimo in qualsiasi locale

È legittimo l’accertamento fondato su elementi raccolti dalla Guardia di Finanza durante un’ispezione non autorizzata in locali della società attigui ma presso un civico indipendente dalla abitazione.

L’articolo 52, comma 1, d.p.r. numero 633/72, stabilisce che gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria possono accedere nei locali adibiti alle varie attività esercitate per procedere ad ispezioni documentali e verifiche. La stessa disposizione recita, inoltre, che comunque per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. Quando è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica? Il successivo secondo comma prevede che l'autorizzazione all'accesso da parte del Procuratore della Repubblica non è necessaria nel caso in cui l'accesso riguardi i locali in cui si svolgono le attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, ed è invece necessaria nel caso in cui il suddetto accesso riguardi locali adibiti «anche ad abitazione» del contribuente, ovvero locali «diversi», e quindi destinati esclusivamente ad abitazione e le due ipotesi presentano presupposti diversi, solo nel secondo caso richiedendosi la sussistenza di gravi indizi di violazioni. L'uso promiscuo dei locali richiedente la sola autorizzazione, non anche i gravi indizi si verifica non solo nella ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta la possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento dei documenti propri della attività commerciale nei locali abitativi Cass. numero 28188/2013 . Il caso. Il contribuente proponeva ricorso avverso un accertamento scaturito da una ispezione dei militari della Guardia di Finanza. Sia in primo che secondo grado, i giudici tributari hanno accolto la ragioni del contribuente ritenendo che gli elementi acquisiti non potevano essere utilizzati perché non era stata richiesta la preventiva autorizzazione del Procuratore. La S.C., in controtendenza alle motivazioni dei giudici di merito, hanno affermato che in tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione del procuratore, di cui al citato articolo 52, ai fini dell’accesso a locali adibiti anche ad abitazione o a locali diversi, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni solo in quest’ultimo caso e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. La predetta destinazione sussiste non solo nel caso in cui i medesimi ambienti siano utilizzati per la vita familiare, ma anche quando la possibilità di comunicazione consenta il trasferimento dei documenti dell’attività commerciale nei locali dell’abitazione. Quanto precede non era avvenuto nel caso di specie in quanto l’accesso ai due locali officina e abitazione era del tutto indipendente ubicato in numeri civici attigui ma differenti. I dati raccolti sono utilizzabili per il successivo accertamento. Sul tema la giurisprudenza di merito ha ritenuto che le informazioni ed i dati raccolti nel corso di una verifica fiscale sia generale, parziale o speciale sono utilizzabili per il successivo accertamento anche oltre l’ambito oggettivo delineato dall’incarico di accesso, senza necessità di autorizzazione del capo dell’ufficio, avendo la verifica lo scopo di ricercare e reprimere le violazioni delle norme tributarie e finanziarie eventualmente commesse CTP Avellino 28/09/2012, numero 406 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 13 novembre – 16 dicembre 2013, numero 28068 Presidente Cicala – Relatore Bognanni Svolgimento del processo 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania numero 121/44/10, depositata il 21 maggio 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di G.F., inerente all'avviso di accertamento, relativo all'IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2004, riguardanti l'attività di officina meccanica per la riparazione di veicoli con l'ausilio di un dipendente, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che tutti gli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso della verifica svolta con accesso ai locali di lavoro, non potevano essere utilizzati, giacché questo non era stato previamente autorizzato dal procuratore della Repubblica. L’intimato non si è costituito. Motivi della decisione 2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione, giacchè la CTR non enunciava compiutamente gli elementi, in virtù dei quali riteneva che l'autorizzazione del procuratore della Repubblica fosse necessaria per l'accesso della GdF, nonostante che invece si trattasse di un unico corpo di fabbrica, sito nel Comune di Camposano nella via , e l'abitazione avesse accesso solo dal civico , mentre l'autofficina è accessibile attraverso la rampa del civico, che è indipendente dalla prima, sita al piano rialzato, trattandosi di attività, formalmente cessata nel 1995, con la cancellazione anche presso la camera di commercio, mentre invece veniva di fatto proseguita in nero sino anche al 2004. Il motivo è fondato, dal momento che il giudice di appello riteneva non utilizzabili gli atti ed elementi acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso della verifica svolta presso l'officina, senza che avesse specificato le ragioni del suo assunto, posto che occorreva stabilire invece se, nonostante l'unicità del fabbricato, l'unità adibita alla riparazione dei veicoli fosse da ritenere anche collegata all'abitazione, o piuttosto essa ne fosse invece separata, non operando il principio applicato in tale seconda ipotesi. Invero in tema di accertamento dell’IVA, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, prescritta dall'articolo 52, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633 ai fini dell'accesso degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari ad essa demandati a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi cioè adibiti esclusivamente ad abitazione , è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultimo caso, e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. Tale destinazione sussiste non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi Cfr. anche Cass. Sentenze numero 2444 del 05/02/2007, numero 10664 del 1998 . Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto. 3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice ‘a quo’, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto. 4. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame.