Ufficialmente invalido, e invece passeggia in campagna: accusato di truffa, con tanto di sequestro preventivo

Decisive, questa volta, non le telecamere di ‘Striscia la notizia ’, bensì le mirate osservazioni degli uomini della polizia giudiziaria. Questi ultimi, difatti, hanno beccato l’uomo – titolare di indennità di accompagnamento – a camminare, in piena autonomia, su un terreno di campagna accidentato.

Scena da Italietta ufficialmente è stato riconosciuto invalido civile – con tanto di indennità di accompagnamento, è ovvio –, ma, in realtà, trascorre parte del proprio tempo a camminare, in piena autonomia e in piena libertà, su un terreno di campagna accidentato. A svelare il clamoroso bluff, questa volta, non sono le telecamere di ‘Striscia la notizia ’, bensì i mirati controlli effettuati da alcuni agenti di polizia giudiziaria. Ciò basta – e avanza pure – per contestare all’uomo il reato di truffa aggravata, e per far scattare, nei suoi confronti, il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente. Cass., s. n. 47433/2013, Seconda Sezione Penale, depositata oggi Bluff. Nessun dubbio è stato sollevato, né dal Giudice per le indagini preliminari né, tantomeno, dai giudici del Tribunale pienamente operativo, quindi, il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente , emesso nei confronti di un uomo – ben oltre i 70 anni – finito sotto accusa per il reato di truffa aggravata . Più precisamente, è stata contestata la legittimità della indennità di accompagnamento attribuita all’uomo, il quale ha dichiarato – falsamente , secondo l’accusa – la propria impossibilità di deambulare autonomamente , mentre, invece, è stato ‘beccato’, dalla polizia giudiziaria, a passeggiare serenamente e in piena autonomia Secondo l’uomo, però, non è stata accertata alcuna discordanza tra le sue effettive condizioni fisiche e quelle risultanti dai provvedimenti di concessione del beneficio assistenziale , bensì è emerso soltanto che egli si regge anche senza l’uso delle stampelle . E questo dato, sempre secondo l’uomo, è decisivo perché l’indennità di accompagnamento non presuppone che l’invalido sia costretto alla totale immobilità ed inefficienza . Ma questa visione buonista viene ‘cestinata’ dai giudici del ‘Palazzaccio’. Questi ultimi, difatti, evidenziano, innanzitutto, il quadro tracciato dagli uomini della polizia giudiziaria in sostanza, l’uomo fu notato aggirarsi, senza alcun supporto e senza particolari difficoltà, su un terreno di campagna accidentato . Logico, quindi, dedurre che l’uomo non possa certo considerarsi affetto da una apprezzabile limitazione dei movimenti . Anche perché è davvero difficile – volendo usare un eufemismo – che una persona possa essere impedita nella deambulazione solo a tratti, a tratti potendo invece liberamente passeggiare su terreni accidentati . Tutto ciò rende assai precaria, è evidente, la posizione dell’uomo – il cui bluff pare acclarato –, e soprattutto conduce alla conferma, senza dubbio, della misura cautelare come fissata dai giudici di primo e di secondo grado.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 – 29 novembre 2013, n. 47433 Presidente Gentile – Relatore Prestipino Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3.5.2013, il Tribunale della Libertà di Benevento rigettava l’istanza di riesame proposta da M.S. contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal locale ufficio gip nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso istante per il reato di truffa aggravata. 2. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe conseguito l’indennità di accompagnamento di cui alla l. 18/1980, dichiarando falsamente la propria impossibilità di deambulare autonomamente. Il provvedimento cautelare era stato adottato a seguito di indagini di pg che avrebbero accertato l’inesistenza delle condizioni per l’attribuzione al M. del beneficio assistenziale in questione, essendo stato lo stesso sorpreso dai verbalizzanti in una situazione rivelatrice della sua capacità di deambulare senza particolari problemi. 3. Ha proposto ricorso il M., deducendo l’assoluto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, e il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 125 co 3 c.p.p., tanto in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti che al requisito del periculum in mora. 3.1. Quanto al primo aspetto, premesse ampie dissertazioni dogmatiche sull’obbligo di motivazione del giudice rispetto alle misure di cautela reale, il ricorrente afferma che nella specie le indagini di PG non avrebbero accertato alcuna discordanza tra le sue effettive condizioni fisiche e quelle risultanti dai provvedimenti di concessione del contestato beneficio assistenziale, essendo emerso soltanto che il ricorrente si regge anche senza l’uso delle stampelle”. Peraltro, l’indennità di accompagnamento non presuppone, secondo il ricorrente, che l’invalido sia costretto alla totale immobilità ed inefficienza, essendo funzionale all’ausilio di soggetti menomati in qualunque momento della giornata ciò possa occorrere. In questo, senso, l’accertamento di pg posto a base dei provvedimento di sequestro sarebbe troppo isolato per offrire valide indicazioni sulle effettive condizioni del ricorrente. 3.2. In ordine alla presunta carenza di motivazione sull’esistenza del periculum in mora e sulla funzionalità del provvedimento di sequestro alla confisca per equivalente, deduce tra l’altro che la misura cautelare avrebbe colpito indistintamente prestazioni previdenziali e assistenziali legittimamente conseguite dal ricorrente, e non avrebbe tenuto conto delle necessarie detrazioni per oneri fiscali e ritenute di legge. Inoltre, la misura sarebbe stata adottata senza il rispetto dei principi di adeguatezza e gradualità insiti nella previsione dell’art. 321 c.p.p. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Riguardo al fumus commissi delicti, i parametri di legittimità invocati dal ricorrente travestono appena la forte connotazione di merito delle argomentazioni in concreto sviluppate, che si risolvono, in sostanza, nell’assertiva considerazione secondo cui le indagini non avrebbero accertato alcuna discordanza tra le condizioni fisiche dell’indagato e quelle risultanti dai provvedimenti di concessione del contestato beneficio assistenziale i giudici territoriali, però, sottolineano che i ricorrente fu notato aggirarsi senza alcun supporto e senza particolari difficoltà su un terreno di campagna accidentato, traendone non illogicamente la conclusione che il ricorrente non possa considerarsi affetto da un’apprezzabile limitazione nei movimenti. 1.1. La giurisprudenza citata in ricorso si riferisce poi a casi di menomazione psichica, per i quali è perfettamente ammissibile una valutazione articolata” della capacità dei soggetto di condursi in modo adeguato ed autonomo nelle necessità quotidiane alquanto più difficile è che taluno possa essere impedito nella deambulazione solo a tratti, a tratti potendo invece liberamente passeggiare su terreni accidentati. 1.2. In ogni caso, le circostanze di fatto sottolineate dai giudici del riesame, forniscono un supporto adeguato all’impianto motivazionale del provvedimento, che non potrebbe ritenersi talmente carente da ricondurre i pretesi vizi di motivazione al vizio di violazione di legge, alla stregua del limite di impugnabilità dei provvedimenti in materia di sequestro stabiliti dall’art. 325 c.p.p. 2. Quanto agli altri presupposti della misura cautelare, lo stesso ricorrente riconosce che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non richiede l’esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46500 del 19/09/201.1, Lampugnani Il periculum in mora, poi, coincide con la confiscabilità dei beni Cass Sez. 1, Sentenza n. 16207 del 11/02/2010, Vendemini e altri Cass. sez. 2, 25.9.2013 Loizzi , mentre i principi di adeguatezza e di proporzionalità della misura debbono essere apprezzati con esclusivo riferimento alla corrispondenza dei valori sequestrati ai valori confiscabili. Anche sotto questo profilo, le confuse e assertive considerazioni del ricorrente sui beni che sarebbero stati assoggettati alla misura cautelare non meritano particolare considerazione. Allo stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, cori la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.